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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3739/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell'ambito di un procedimento per frodi fiscali. Il motivo principale di ricorso in cassazione era l'assenza di motivazione sul "periculum in mora" (mancanza di spiegazione sulle ragioni per cui fosse necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del processo). Si deduceva altresì che il Tribunale del riesame aveva illegittimamente integrato una motivazione inesistente anziché valutare una motivazione anche se sintetica espressa dal GIP.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite (cd. Ellade) secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione anche sul periculum in mora, con riferimento a ragioni oggettive (natura, consistenza dei beni) o soggettive (comportamento dell'onerato). Ha ritenuto che il GIP non avesse fornito alcuna motivazione sul periculum in mora e che il Tribunale del riesame non potesse integrare una motivazione del tutto assente. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia l'ordinanza del GIP del 19/03/2023 e ha disposto la restituzione di quanto era stato sequestrato, inviando contestualmente comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere anche la motivazione sul periculum in mora, ossia le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla sentenza definitiva.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato anche rispetto all'esigenza di tutela preventiva del futuro effetto ablativo.

  • artt. 292 e 309 cod. proc. pen. (modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47)

    Le modifiche confermano il potere-dovere del giudice di integrare motivazioni cautelari quando esista una motivazione, anche sintetica, ma non legittimano l'integrazione quando la motivazione è del tutto mancante perché manca materia da sottoporre al contraddittorio.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Previsione procedurale che impone la comunicazione al Procuratore generale in sede quando la Corte annulla senza rinvio provvedimenti cautelari, per gli eventuali adempimenti di competenza.

  • Sez. Un. sent. n. 36959 del 24/06/2021 (cd. Ellade)

    Principio di diritto richiamato: il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare il periculum in mora; il periculum può emergere da elementi oggettivi (quantità, natura dei beni) o soggettivi (comportamento dell'interessato), ma non è ammesso automatismo. Tale motivazione è essenziale e non sempre integrabile ex post dal giudice del riesame se del tutto assente.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione esplicita anche sul periculum in mora: la mera affermazione della confiscabilità del bene non è sufficiente.
  • Il periculum in mora può fondarsi su elementi oggettivi (consistenza quantitativa, natura dei beni) o soggettivi (comportamenti dell'onerato che facciano temere atti dispositivi), ma deve essere esaminato e argomentato dal giudice.
  • Il giudice del riesame può integrare e valorizzare una motivazione esistente, anche se sintetica o implicita, ma non può supplire completamente a una motivazione del tutto mancante perché in tal caso manca la materia da sottoporre al contraddittorio.
  • Nei casi di confisca di denaro o beni la diretta confiscabilità non esonera il giudice dall'analizzare e motivare l'esistenza del periculum in mora quando si dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
  • La mancata motivazione sul periculum in mora comporta l'annullamento del provvedimento cautelare e la restituzione dei beni sequestrati, senza rinvio, quando l'assenza motivazionale sia assoluta.

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