Cassazione Penale, Sentenza n. 24936/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di narcotraffico transnazionale (art. 74 d.p.r. n. 309/90). Due motivi: 1) presunta contraddizione nella motivazione rispetto alla mancata affiliazione alla 'ndrangheta (per veto degli "anziani") e contemporanea ritenuta partecipazione all'organizzazione; 2) contestazione della configurabilità di una adesione stabile all'associazione, sostenendo che si sarebbe trattato solo di concorso in delitti-scopo
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in realtà, una rivalutazione del quadro probatorio già esaminato dal giudice di merito e dunque non idonei in cassazione se non denuncianti specifiche violazioni di legge o manifesta illogicita' della motivazione. Sulla questione dell'affiliazione il giudice di merito aveva spiegato coerentemente che l'opposizione degli "anziani" non escludeva la stima e l'inserimento del ricorrente nel traffico su iniziativa di altro sodale; il secondo motivo non ha svolto un confronto critico con la motivazione di merito che documentava gerarchia, organizzazione e ruolo stabile del ricorrente. Condanna alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
invocato quale norma che disciplina il riesame delle misure cautelari
il ricorso e' stato valutato nel limiti previsti per gli appelli/impugnazioni avverso provvedimenti cautelari; la Corte ricorda i limiti della cognizione in sede di legittimita' sul convincimento probatorio
art. 74 d.p.r. n. 309/1990
norma sostanziale contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
la misura cautelare e' stata applicata in relazione alla partecipazione ad una associazione di narcotraffico transnazionale; la Corte valuta la qualita' e congruenza della motivazione sull'esistenza dell'associazione e sul ruolo del ricorrente
d.l. 28/10/2020 n. 137, art. 23 comma 8 (conv. legge 18/12/2020 n. 176)
richiamato in relazione alla disciplina emergenziale sulla trattazione orale
la richiesta di trattazione orale, una volta formulata nel periodo emergenziale, e' stata considerata irretrattabile per esigenze di rispetto dei termini e di tutela del diritto ad un processo ragionevole
art. 111 Cost., comma 2
richiamato come principio di tutela del tempo ragionevole del processo
la Corte giustifica la decisione di non ammettere ritardi procedurali (es. rinuncia alla trattazione orale) in ragione della tutela del diritto costituzionale al giusto processo
art. 614 cod. proc. pen.
richiamato per affermare la forma dell'udienza pubblica
il procedimento di trattazione si e' svolto nelle forme dell'udienza pubblica secondo la norma citata
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
richiamato rispetto agli adempimenti di cancelleria dopo la pronuncia
la cancelleria e' incaricata degli adempimenti previsti dalla norma in caso di inammissibilita' e condanna
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti come un giudice di merito: in cassazione occorre denunciare violazioni di legge o manifesta illogicita' della motivazione; non e' ammessa una semplice rivalutazione probatoria
- Per impugnare con successo la conferma di una custodia cautelare occorre un'esposizione specifica e circostanziata delle presunte incongruenze o violazioni, con riferimento puntuale ai passaggi logici del provvedimento impugnato
- La circostanza che un indagato non risulti 'affiliato' formalmente a una cosca non esclude, di per se', la partecipazione stabile ad un'associazione per reati di droga: la valutazione spetta al giudice di merito sulla base di ruoli, contatti, iniziative e continuità
- I motivi generici che si limitano a richiamare principi astratti o a ripetere una diversa lettura dei fatti sono normalmente ritenuti inammissibili in cassazione
- Durante regimi procedurali emergenziali (es. norme Covid), le forme richieste per la trattazione (es. richiesta di udienza pubblica) possono essere considerate vincolanti e non revocabili, per salvaguardare termini e il diritto al processo
- Nel contestare la sussistenza di una adesione stabile all'associazione è utile documentare e criticare puntualmente gli elementi che il giudice ha indicato come indice di stabilita' (gerarchia, ripetizione di condotte, ruoli assegnati, mezzi e modalita' operative)
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