Cassazione Civile, Ordinanza n. 02838/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma indicata come canoni livellari relativi a terreni concessi in enfiteusi. Il debitore propose opposizione, poi appello avverso il rigetto dell’opposizione; il Tribunale confermò il rigetto ritenendo infondata l’eccezione di nullità della procura e non prescritta la pretesa. In cassazione il ricorrente articolò quattro motivi: 1) dedusse difetto di motivazione e violazione dell’art. 2704 c.c., sostenendo che il ricorso monitorio fosse privo di valido mandato ad litem e che la parte istante non avesse dimostrato il potere di rappresentare i mandanti; 2) denunciò violazione dell’art. 633 c.p.c., assumendo che, non essendo stata provata la denuncia di successione, i soggetti istanti non potessero qualificarsi eredi e la domanda fosse improponibile; 3) contestò il computo dei canoni, assumendo contrasto con una circolare dell’Agenzia del territorio, ma senza spiegare l’errore concreto né il criterio alternativo; 4) lamentò il mancato completamento della fase di negoziazione assistita, sostenendo che la controparte non avesse dato seguito all’accordo dopo l’accettazione dell’invito. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili e comunque infondati, rilevando in particolare la violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. per mancata trascrizione/riassunto degli atti richiamati, l’estraneità alla ratio decidendi per la critica al mandato sostanziale anziché alla procura difensiva, la genericità delle censure, l’irrilevanza civile della denuncia di successione e l’idoneità dell’avvio della negoziazione assistita a soddisfare la condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. e in parte estraneo alla ratio decidendi, oltre che infondato nel merito perché l’eventuale carenza originaria del potere rappresentativo era stata superata dalla ratifica ex art. 1399 c.c.; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente inconsistente poiché la denuncia di successione è un adempimento fiscale irrilevante sul piano civile e la domanda di frutti civili dei beni ereditari vale come accettazione tacita dell’eredità; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di illustrazione e per estraneità alla ratio della decisione impugnata; il quarto è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, perché la condizione di procedibilità della negoziazione assistita è soddisfatta con l’avvio della procedura, restando irrilevante il successivo ripensamento di una parte. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se censura la validità di un atto negoziale senza trascriverne o riassumerne il contenuto nei limiti necessari alla verifica del motivo.
art. 1399 c.c.
La ratifica successiva dell'operato del rappresentante produce effetti sananti sul difetto originario di poteri rappresentativi.
art. 633 c.p.c.
Non può essere invocato per sostenere che la mancata denuncia di successione renda improponibile la domanda di pagamento di frutti civili di beni ereditari.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve indicare con chiarezza il frutto processuale richiesto dalla censura e la specifica critica alla decisione impugnata.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
art. 2704 c.c.
Richiamato formalmente dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata per difetto di specificità e mancata correlazione alla ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che investa la validità di un atto negoziale o processuale è necessario riportarne il contenuto essenziale, pena l'inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza.
- Un motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o critica un capo diverso da quello effettivamente deciso.
- L'eventuale mancanza originaria di poteri rappresentativi può essere sanata dalla ratifica successiva del rappresentato, con effetti retroattivi ex art. 1399 c.c.
- La denuncia di successione è un adempimento fiscale privo di incidenza sulla titolarità civilistica del rapporto e non condiziona la proponibilità dell'azione di pagamento di frutti o canoni relativi a beni ereditari.
- La condizione di procedibilità della negoziazione assistita è soddisfatta con l'inizio della procedura; il successivo rifiuto di aderire a un accordo non fa venir meno la procedibilità della domanda.
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