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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/491

Regolamento delegato (UE) 2024/491 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga di misure tecniche specifiche per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8

Normativa europea32024R0491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato proroga per un ulteriore anno le misure tecniche già previste per l’occhialone nelle sottozone CIEM 6-8, al fine di sostenere la ricostituzione dello stock in attesa del completamento degli studi scientifici. La proroga opera modificando gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 e mantiene ferma, fino al 31 dicembre 2024, la disciplina specifica su taglie minime di conservazione e su alcuni divieti temporanei di pesca. Per ragioni di continuità normativa, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024.

Proroga fino al 31 dicembre 2024 di specifiche misure tecniche per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM 6-8, mediante modifica del regolamento (UE) 2019/1241.

Ambito di applicazione

Si applica alle acque dell’Unione nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali, con effetti specifici sulle sottozone CIEM 6, 7 e 8. Riguarda le attività di pesca professionale e, per taluni profili, anche la pesca ricreativa; include in particolare le navi battenti bandiera francese per il divieto temporaneo di pesca dell’occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7. Le misure si applicano dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Il regolamento non pregiudica le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Proroga di misure tecniche per l’occhialone nelle sottozone CIEM 6-8

Il regolamento delegato (UE) 2024/491 modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per prorogare di un anno misure tecniche specifiche concernenti l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8. La proroga risponde all’esigenza di mantenere la protezione dello stock in attesa del completamento degli studi scientifici nazionali e si colloca nel quadro delle misure regionali per le acque nordoccidentali e sudoccidentali dell’Unione.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2019/1241, che disciplina la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini mediante misure tecniche regionali. Le misure già introdotte dal regolamento delegato (UE) 2023/56 sarebbero scadute alla fine del 2023; pertanto, per garantire continuità giuridica e supportare la ricostituzione dello stock, esse vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024.

Il considerando richiama anche il parere CIEM del 10 giugno 2022, secondo cui, in applicazione dell’approccio precauzionale, non dovrebbero essere effettuate catture di occhialone nelle sottozone CIEM 6-8 per il periodo 2023-2024. Inoltre, gli Stati membri avevano concordato di riesaminare le misure entro il 31 dicembre 2023 alla luce degli studi scientifici in corso. Le richieste di proroga provenivano dai gruppi regionali degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali.

Ambito di applicazione

Le misure incidono sulle attività di pesca nelle acque dell’Unione, con specifico riferimento alle sottozone CIEM 6, 7 e 8. Il regolamento tocca sia la pesca professionale sia, per alcune disposizioni, la pesca ricreativa; in particolare, introduce un divieto temporaneo per le navi battenti bandiera francese nelle sottozone CIEM 6 e 7. Le misure si applicano dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Il regolamento precisa inoltre che esso non pregiudica le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Modifiche agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241

L’articolo 1 dispone che gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono modificati secondo l’allegato del nuovo regolamento. Le modifiche riguardano sia la disciplina generale delle taglie minime di riferimento per la conservazione, sia specifiche misure temporanee e restrizioni per l’occhialone.

Allegato VI

Nella parte A, la voce relativa all’occhialone è sostituita prevedendo una taglia minima di riferimento per la conservazione pari a 36 cm. Per la pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7, tuttavia, si applica una MCRS di 40 cm fino al 31 dicembre 2024. La nota a piè di pagina specifica che, in assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2024, dal 1° gennaio 2025 la taglia minima applicabile all’occhialone tornerà a 33 cm.

Sempre nell’allegato VI, parte C, il punto 11.1 è sostituito prevedendo che dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 alle navi battenti bandiera francese è vietata ogni attività di pesca dell’occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7.

Allegato VII

Nella parte A dell’allegato VII la voce relativa all’occhialone è anch’essa sostituita con taglia minima di riferimento per la conservazione pari a 36 cm, con la stessa previsione di ritorno a 33 cm dal 1° gennaio 2025 in assenza di nuove norme entro il 31 dicembre 2024.

Nella parte C, il punto 5.4 è sostituito stabilendo che le misure elencate ai punti da 5.1 a 5.3 si applicano fino al 31 dicembre 2024.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per assicurare la continuità della disciplina, esso si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore ittico, il provvedimento conferma per tutto il 2024 il quadro restrittivo già vigente sull’occhialone nelle sottozone CIEM 6-8. In particolare, devono essere rispettate le taglie minime di conservazione previste dagli allegati modificati e, per le navi francesi, il divieto temporaneo di pesca nelle sottozone CIEM 6 e 7 nel primo semestre 2024. La norma è di rilievo sia ai fini della pianificazione delle campagne di pesca sia per la conformità delle attività economiche collegate.

Disposizioni principali

Proroga delle misure tecniche per l’occhialone

Gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono modificati per prorogare fino al 31 dicembre 2024 le misure tecniche specifiche per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM 6-8.

Taglia minima di riferimento per la conservazione nella pesca ricreativa

Nell’allegato VI, parte A, per l’occhialone la taglia minima di riferimento per la conservazione è fissata a 36 cm; nelle sottozone CIEM 6 e 7, per la pesca ricreativa, si applica una MCRS di 40 cm fino al 31 dicembre 2024. In assenza di nuove norme adottate prima di tale data, dal 1° gennaio 2025 la taglia minima applicabile all’occhialone sarà di 33 cm.

Divieto temporaneo per le navi francesi

Nell’allegato VI, parte C, punto 11.1, dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 alle navi battenti bandiera francese è vietata ogni attività di pesca dell’occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7.

Proroga delle misure nell’allegato VII

Nell’allegato VII la taglia minima per l’occhialone è confermata a 36 cm fino al 31 dicembre 2024; inoltre, le misure elencate nei punti da 5.1 a 5.3 della parte C si applicano fino a tale data. Anche qui è prevista, in assenza di nuove norme entro il 31 dicembre 2024, l’applicazione dal 1° gennaio 2025 della taglia minima di 33 cm.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto scientifico e coordinamento regionale

La proroga è motivata dal fatto che gli Stati membri avevano convenuto di riesaminare le misure entro il 31 dicembre 2023 alla luce degli studi scientifici in corso e del parere CIEM del 10 giugno 2022, secondo cui, in applicazione dell’approccio precauzionale, non dovrebbero essere effettuate catture di occhialone nelle sottozone CIEM 6-8 per il periodo 2023-2024. Le misure sono state richieste dai gruppi regionali degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinemisure tecnichecooperazione con il regno unito

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