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Sentenza

Sentenza n. 505/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma sentenza T.a.r. per la Sicilia (Sezione quarta) n. 795 del 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dalla procedura riservata di stabilizzazione per 15 posti di dirigente psicologo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato la sentenza di primo grado e, con un unico articolato motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e l'eccesso di potere sotto diversi profili. Ha sostenuto di possedere il requisito dei tre anni di contratto di lavoro flessibile presso l'ASP, assumendo che l'attività svolta in virtù di una borsa di studio costituisse un rapporto di servizio riconducibile alla nozione legislativa di lavoro flessibile. Ha valorizzato, in particolare, le modalità di reclutamento mediante selezione pubblica per titoli e colloquio, la durata dell'attività, la corresponsione di un compenso, l'impegno di 18 ore settimanali, il rispetto dell'orario di lavoro e lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse alla borsa di studio. Ha inoltre sostenuto che l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ricomprendesse una categoria ampia di rapporti di lavoro flessibile, anche non coordinati e continuativi.

La decisione

Il CGARS ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che l'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 richieda la titolarità di un vero e proprio contratto di lavoro, necessariamente subordinato, seppure flessibile. Le procedure di stabilizzazione derogano al principio ordinario del pubblico concorso e le relative norme hanno carattere eccezionale, sicché devono essere interpretate restrittivamente. La borsa di studio, per sua natura, non instaura normalmente un rapporto di lavoro né un rapporto di pubblico impiego e non presenta elementi di subordinazione; pertanto, l'attività svolta in tale ambito non integra il requisito richiesto dall'art. 20. La borsa di studio non è contemplata neppure dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 né dai contratti collettivi richiamati dalla decisione, che disciplinano forme di lavoro subordinato flessibile e somministrazione. Gli elementi fattuali allegati dalla candidata, potenzialmente idonei in astratto a prospettare un rapporto subordinato, non potevano essere valorizzati nel giudizio perché l'asserito rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non era stato previamente accertato nelle sedi competenti. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017

    «contratto di lavoro flessibile»

    La partecipazione alla procedura di stabilizzazione richiede la titolarità di un contratto di lavoro subordinato, sia pure flessibile; la borsa di studio, non essendo normalmente un rapporto di lavoro e difettando di subordinazione, non integra il requisito.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione disciplina forme di lavoro flessibile subordinato nella pubblica amministrazione e non ricomprende, secondo la decisione, le borse di studio.

  • art. 117 Cost.

    La decisione richiama l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 quale norma espressiva di un principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 Cost.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato quale disposizione in relazione alla qualificazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 come norma espressiva di un principio fondamentale.

Massime di principio

  • Ai fini delle procedure di stabilizzazione riservate previste dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, il requisito della titolarità di un contratto di lavoro flessibile presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione, non essendo sufficiente un rapporto di servizio o un'attività svolta presso l'amministrazione.
  • Le norme che prevedono procedure di stabilizzazione, derogatorie rispetto al pubblico concorso, hanno carattere eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente; non è quindi consentito estendere la platea dei beneficiari a rapporti non espressamente riconducibili ai requisiti legislativi.
  • La borsa di studio, in quanto normalmente priva degli elementi della subordinazione e non qualificabile come contratto di lavoro, non consente di maturare il requisito del lavoro flessibile richiesto per l'accesso alle procedure di stabilizzazione.
  • Gli elementi concreti dello svolgimento dell'attività, quali compenso, durata, impegno orario, selezione pubblica e rispetto dell'orario, non possono essere valorizzati nel giudizio sulla stabilizzazione per riconoscere un rapporto di lavoro subordinato non previamente accertato nelle sedi competenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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