Cassazione Civile, Ordinanza n. 09063/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda un terreno sito in Bacoli, individuato catastalmente in più particelle, del quale alcuni eredi rivendicavano il rilascio e il risarcimento del danno per il mancato godimento, assumendo di esserne comproprietari iure successionis. La convenuta sosteneva invece di avere acquistato il bene da una comune dante causa con atto di compravendita e contestava sia la prova della legittimazione e della titolarità degli attori, sia la sussistenza e la quantificazione del danno, sia la qualificazione della sua posizione possessoria come non di buona fede. Con il ricorso per cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. sulla prova della legittimazione attiva e della proprietà, contestando il valore probatorio della denuncia di successione e del verbale di inventario notarile; 2) violazione degli artt. 1223, 2056, 2697 e 2721 c.c. e 116 c.p.c. per avere riconosciuto un danno da occupazione illegittima senza adeguata allegazione/prova; 3) ulteriori censure sul medesimo danno e sulla prova presuntiva, assumendo che il fondo non fosse suscettibile di impiego remunerativo; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su una fattispecie diversa da quella domandata, poiché la Corte d’appello avrebbe ricondotto il danno a un’occupazione sopravvenuta e non originariamente abusiva; 5) violazione degli artt. 1147 e 1148 c.c. e delle norme processuali sulla prova, sostenendo la propria buona fede nel possesso e quindi l’insussistenza della condanna risarcitoria nei termini liquidati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, sia per la presenza di "doppia conforme" sia perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito. Ha inoltre affermato che, nel caso concreto, il testamento del de cuius e il verbale di inventario notarile costituivano idonea prova della provenienza del bene agli eredi attori, dato che la ricorrente aveva essa stessa dedotto l’acquisto dal medesimo dante causa e dunque aveva ammesso il comune dante causa. Quanto al danno da occupazione senza titolo, ha confermato che non si tratta di danno in re ipsa, ma di danno-conseguenza che può essere provato anche per presunzioni, sulla base della concreta possibilità perduta di destinare il bene a un uso fruttifero; nel caso specifico, la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto provata l’intenzione di destinare il fondo a parcheggio e aveva congruamente liquidato il danno sulla base della consulenza tecnica, senza violazioni di legge. Ha infine escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la diversa individuazione del momento in cui l’occupazione diveniva illegittima rientra nel potere del giudice di merito di interpretare la domanda e di delimitare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato altresì dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non la semplice richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme e comunque richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme, è precluso il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sulle medesime questioni di fatto.
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo se il giudice assegna l’onere della prova alla parte sbagliata; non se apprezza le prove in senso sfavorevole a una parte.
art. 115 c.p.c.
è violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o afferma di non dover osservare la regola del contraddittorio sulle prove; non quando valuta diversamente prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
il sindacato di legittimità è possibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di non valutare secondo prudente apprezzamento la prova che vi è soggetta.
art. 775 c.p.c.
il verbale di inventario redatto dal notaio nell’esercizio delle funzioni è assistito da pubblica fede e costituisce fonte privilegiata, fino a prova contraria, sulla consistenza dell’asse ereditario.
art. 194 c.p.c.
il consulente tecnico può assumere informazioni e accertare fatti accessori necessari allo svolgimento dell’incarico tecnico.
art. 157 c.p.c.
le eventuali nullità della consulenza tecnica sono soggette a tempestiva eccezione, altrimenti restano sanate.
art. 112 c.p.c.
non vi è ultrapetizione se il giudice, a fronte di una domanda risarcitoria per occupazione abusiva, individua il momento in cui l’occupazione diviene illegittima e la responsabilità dei convenuti in base alle risultanze di causa.
art. 1147 c.c.
la buona fede del possessore si presume, ma non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave; la presunzione è superabile con presunzioni e indizi contrari.
art. 1148 c.c.
regola la restituzione dei frutti e si coordina con la disciplina del possesso di buona o mala fede.
art. 1223 c.c.
il risarcimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno, purché conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
art. 2056 c.c.
la liquidazione del danno extracontrattuale segue i criteri degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.
art. 2721 c.c.
richiamato dal ricorrente come limite alla prova testimoniale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte in presenza delle altre risultanze documentali e presuntive.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la ricostruzione dei fatti e il giudizio di attendibilità delle prove spettano al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato; non è configurabile quando la censura investe singoli elementi istruttori o la valutazione complessiva del compendio probatorio, soprattutto in presenza di doppia conforme.
- Nel giudizio di rivendicazione o di rilascio fondato su successione, il testamento del dante causa e il verbale di inventario notarile possono costituire idonea prova del titolo, quando sia pacifico che il bene apparteneva al comune autore e il bene stesso risulti compreso nell’asse ereditario accertato.
- Il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c. è assistito da pubblica fede e fa prova, fino a querela o prova contraria, della consistenza dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.
- Il danno da occupazione senza titolo di un immobile non è danno in re ipsa: il proprietario deve allegare e provare la concreta perdita della possibilità di godimento o di sfruttamento del bene, anche mediante presunzioni semplici; se il danno non è dimostrabile nel preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente, usando anche il canone locativo di mercato come parametro.
- La buona fede del possessore si presume, ma la presunzione può essere vinta da elementi indiziari che dimostrino la conoscenza, o la conoscibilità per colpa grave, dell’altruità del bene; la mera resistenza giudiziale alla domanda di rilascio non basta da sola a fondare la mala fede, ma può rilevare insieme ad altri indizi.
- Non integra ultrapetizione la decisione che, pur nell’ambito della domanda di risarcimento per occupazione abusiva, individui diversamente il momento di insorgenza dell’illiceità dell’occupazione e i soggetti responsabili, se resta fermo il petitum sostanziale e la causa petendi originaria.
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