Cassazione Penale, Sentenza n. 32381/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità della sentenza di appello per violazione del principio del contraddittorio e per mancato intervento dell'imputato nel processo; la sentenza di appello aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati in fase predibattimentale e senza contraddittorio
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata per mancata instaurazione del contraddittorio, ha annullato senza rinvio la sentenza e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli perché proceda al giudizio con le forme di rito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Iannelli) e la successiva pronuncia della Corte costituzionale (n.111/2022) che ha modificato l'orientamento precedente in tema di interesse ad impugnare
Norme richiamate
art. 469 cod. proc. pen.
Disciplina la sentenza predibattimentale di proscioglimento in primo grado; la Corte di legittimità rileva che tale istituto non è applicabile in sede d'appello per la mancanza del necessario contraddittorio
artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.
Non contengono rinvii alla disciplina della sentenza predibattimentale di cui all'art. 469, per cui non autorizzano il giudice di secondo grado a pronunce predibattimentali analoghe a quelle di primo grado
art. 129 cod. proc. pen., commi 1 e 2
Il comma 1 richiede l'effettiva pienezza del contraddittorio per la dichiarazione immediata di una causa di non punibilità; il comma 2 è richiamato dalla giurisprudenza nel valutare se la causa estintiva possa prevalere sulla nullità quando sia evidente la prova dell'innocenza
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Era stato interpretato in precedenza nel senso di escludere l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali; la Corte costituzionale (n.111/2022) ha dichiarato incostituzionale tale interpretazione nella parte indicata
Costituzione, art. 24, comma 2 e art. 2
Richiamati dalla Corte costituzionale per tutelare il diritto di difesa e i principi costituzionali che giustificano l'ammissione dell'impugnazione anche quando la sentenza d'appello è stata resa senza contraddittorio
Sez. U., n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)
Giurisprudenza di legittimità che aveva escluso la pronuncia predibattimentale in appello e aveva ritenuto prevalente la causa estintiva sulla nullità; orientamento poi rivalutato dalla Corte costituzionale
Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 2022
Ha ritenuto incostituzionale l'interpretazione che impediva all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali prive di contraddittorio, affermando la prevalenza del diritto di difesa e il diritto all'impugnazione
Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022
Conferma l'orientamento secondo cui l'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione contro sentenze d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, dichiarino la prescrizione
Massime di principio
- In sede di appello non è ammessa la pronuncia predibattimentale di proscioglimento senza che sia assicurato il pieno contraddittorio: tale decisione è affetta da nullità assoluta e insanabile
- A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n.111/2022, l'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione contro sentenze d'appello che dichiarino la prescrizione senza contraddittorio
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza d'appello predibattimentale per nullità insanabile e restituire gli atti alla Corte d'appello perché celebri il giudizio secondo le forme di rito
- La possibilità che la causa estintiva (es. prescrizione) prevalga sulla nullità esiste solo quando sia evidente la prova dell'innocenza ai sensi dell'art.129, comma 2; in assenza di tale evidenza, sussiste l'interesse dell'imputato a impugnare
- Il giudice di merito deve sempre garantire il contraddittorio prima di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; il difensore deve impugnare le pronunce predibattimentali rese in sede d'appello prive di contraddittorio
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