Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32381/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per nullità della sentenza di appello per violazione del principio del contraddittorio e per mancato intervento dell'imputato nel processo; la sentenza di appello aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati in fase predibattimentale e senza contraddittorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata per mancata instaurazione del contraddittorio, ha annullato senza rinvio la sentenza e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli perché proceda al giudizio con le forme di rito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Iannelli) e la successiva pronuncia della Corte costituzionale (n.111/2022) che ha modificato l'orientamento precedente in tema di interesse ad impugnare

Norme richiamate

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Disciplina la sentenza predibattimentale di proscioglimento in primo grado; la Corte di legittimità rileva che tale istituto non è applicabile in sede d'appello per la mancanza del necessario contraddittorio

  • artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.

    Non contengono rinvii alla disciplina della sentenza predibattimentale di cui all'art. 469, per cui non autorizzano il giudice di secondo grado a pronunce predibattimentali analoghe a quelle di primo grado

  • art. 129 cod. proc. pen., commi 1 e 2

    Il comma 1 richiede l'effettiva pienezza del contraddittorio per la dichiarazione immediata di una causa di non punibilità; il comma 2 è richiamato dalla giurisprudenza nel valutare se la causa estintiva possa prevalere sulla nullità quando sia evidente la prova dell'innocenza

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Era stato interpretato in precedenza nel senso di escludere l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali; la Corte costituzionale (n.111/2022) ha dichiarato incostituzionale tale interpretazione nella parte indicata

  • Costituzione, art. 24, comma 2 e art. 2

    Richiamati dalla Corte costituzionale per tutelare il diritto di difesa e i principi costituzionali che giustificano l'ammissione dell'impugnazione anche quando la sentenza d'appello è stata resa senza contraddittorio

  • Sez. U., n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)

    Giurisprudenza di legittimità che aveva escluso la pronuncia predibattimentale in appello e aveva ritenuto prevalente la causa estintiva sulla nullità; orientamento poi rivalutato dalla Corte costituzionale

  • Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 2022

    Ha ritenuto incostituzionale l'interpretazione che impediva all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali prive di contraddittorio, affermando la prevalenza del diritto di difesa e il diritto all'impugnazione

  • Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022

    Conferma l'orientamento secondo cui l'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione contro sentenze d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, dichiarino la prescrizione

Massime di principio

  • In sede di appello non è ammessa la pronuncia predibattimentale di proscioglimento senza che sia assicurato il pieno contraddittorio: tale decisione è affetta da nullità assoluta e insanabile
  • A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n.111/2022, l'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione contro sentenze d'appello che dichiarino la prescrizione senza contraddittorio
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza d'appello predibattimentale per nullità insanabile e restituire gli atti alla Corte d'appello perché celebri il giudizio secondo le forme di rito
  • La possibilità che la causa estintiva (es. prescrizione) prevalga sulla nullità esiste solo quando sia evidente la prova dell'innocenza ai sensi dell'art.129, comma 2; in assenza di tale evidenza, sussiste l'interesse dell'imputato a impugnare
  • Il giudice di merito deve sempre garantire il contraddittorio prima di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; il difensore deve impugnare le pronunce predibattimentali rese in sede d'appello prive di contraddittorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.