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Sentenza

Sentenza del 22/07/2021 n. 20970 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto l'appello di F. contro le sentenze della CTP di Lodi che avevano rigettato i ricorsi del contribuente contro avvisi di accertamento e atti di irrogazione di sanzioni relativi agli anni 2003 e 2004. Le questioni principali riguardavano: presunta decadenza dei termini di accertamento (decorrenza quadriennale vs raddoppio dei termini per fatti costituenti reato), utilizzabilità nel processo tributario di atti e dichiarazioni provenienti dalle indagini penali (ordinanza di custodia, patteggiamento, dichiarazioni confessorie e deposizioni), correttezza e motivazione degli avvisi di accertamento e degli atti sanzionatori, eventuale duplicazione d'imposta e irregolarità nella notifica degli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento ad alcune censure (principalmente quelle relative alle sanzioni) per adesione del ricorrente alla definizione agevolata ("rottamazione"). Ha rigettato i restanti motivi di ricorso. In particolare la Corte ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini ex D.L. 223/2006 ove sussista l'obbligo di denuncia per reati tributari anche se la denuncia è stata effettivamente presentata tardivamente o l'elemento emergente dopo il termine ordinario; ha confermato la utilizzabilità, in sede tributaria, degli elementi acquisiti nell'ambito delle indagini penali (compresa la sentenza di patteggiamento e le confessioni) e ha ritenuto ammissibili le presunzioni fondate su elementi "gravi, precisi e concordanti". Ha inoltre escluso l'illegittimità derivante da eventuale mancanza di autorizzazione alla trasmissione di atti da parte della procura, non incidendo tale omissione sull'efficacia probatoria ai fini fiscali. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia per complessivi Euro 14.000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari; ai fini del periodo di imposta indicato si applica il testo previgente ratione temporis.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37

    Ha introdotto il raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di indizi di reato; non costituisce riapertura retroattiva di termini già decorsi ma disciplina la successione di leggi nel tempo.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4

    "fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque... indica in una delle dichiarazioni annuali... elementi attivi per un ammontare inferiore... quando, congiuntamente: a) imposta evasa è superiore... b) l'ammontare complessivo... è superiore al 10%... o ad importo superiore a Euro 2.065.827,60"

    La fattispecie di dichiarazione infedele può ricorrere rispetto alla plusvalenza non dichiarata di importo molto elevato (qui Euro 13.650.000), giustificando l'obbligo di denuncia e l'operatività del raddoppio dei termini.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33

    L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la trasmissione di documenti della GdF tutela la riservatezza penale; la sua mancanza non inficia l'efficacia probatoria dei dati in sede fiscale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis

    Consente l'accertamento parziale/rectificativo sulla base di segnalazioni; il potere di rettifica è vincolato alle regole di motivazione e alle presunzioni semplici fondate su elementi idonei a giustificare l'atto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sufficienti a consentire il diritto di difesa; nella specie gli elementi indicati (ordinanza cautelare, patteggiamento, dichiarazioni) sono ritenuti adeguati.

  • D.P.R. 633/1972, art. 57 e art. 54

    Art.57: raddoppio dei termini IVA in presenza di obbligo di denuncia; art.54 accertamento parziale dell'IVA può fondarsi su segnalazioni e processi verbali della Guardia di Finanza.

  • Corte costituzionale, sent. n. 247 del 2011

    Chiarisce che il raddoppio dei termini ex D.L. 223/2006 opera come termine autonomo previsto dalla legge, non come proroga di un termine già decorso; non richiede che la denuncia sia materialmente già presentata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non esclude l'utilizzo, con valore indiziario, di dichiarazioni extraprocessuali; tali dichiarazioni possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice tributario.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sanzioni), artt. 12, 13

    Norme sul cumulo giuridico, riduzione delle sanzioni e ravvedimento operoso: il ravvedimento della Yol Trading (socio di fatto) è valutato nel contesto temporale rispetto ad ispezioni e verifiche; se intervenuto dopo attività di accertamento può risultare inefficace.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 127

    Richiamato dal ricorrente per dedurre duplicazione d'imposta; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura poiché non era stata tempestivamente dedotta nell'originario ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 331 e art. 444 c.p.p.

    Art.331 impone l'obbligo di denuncia quando emergono fatti che integrano reato; art.444 (patteggiamento) produce una sentenza di applicazione della pena che, pur non avendo efficacia di giudicato pieno, costituisce elemento probatorio rilevante in sede tributaria.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento (D.P.R. 600/1973 art.43 e D.L. 223/2006) opera quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati tributari; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata prima della scadenza ordinaria.
  • Gli elementi raccolti nell'ambito di indagini penali (ordinanze cautelari, dichiarazioni confessorie, patteggiamento, verbalizzazioni della GdF) sono utilizzabili nel processo tributario con valore probatorio, purché valutati dal giudice secondo i parametri di attendibilità e compatibilità logica.
  • La mancata autorizzazione dell'autorità giudiziaria alla trasmissione dei dati dalla GdF agli uffici fiscali non invalida automaticamente l'efficacia probatoria di tali dati in sede fiscale; la norma tutela la riservatezza penale più che la prova fiscale.
  • Le dichiarazioni extraprocessuali e le deposizioni raccolte in sede di indagine assumono valore indiziario nel processo tributario; possono concorrere a formare il convincimento del giudice ma non dovrebbero, in linea di principio, costituire l'unico fondamento della decisione se prive di riscontri.
  • L'accertamento parziale (art.41-bis DPR 600/1973 o art.54 DPR 633/1972) può fondarsi su segnalazioni della Guardia di Finanza e non richiede sempre approfondimenti complessi; è possibile l'utilizzo del metodo induttivo anche in tali accertamenti.
  • Le presunzioni fondate su elementi "gravi, precisi e concordanti" possono legittimamente essere concatenate (presunzioni di secondo grado) per ricostruire fatti non direttamente provati.
  • La definizione agevolata delle cartelle ("rottamazione") può determinare la cessazione della materia del contendere rispetto alle questioni riguardanti le somme definibili (in particolare sanzioni) e incidere sulla prosecuzione del giudizio.

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