Cassazione Civile, Ordinanza n. 24251/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (liquidatore giudiziale)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Tribunale di Agrigento gli aveva liquidato il compenso in euro 9.000,00 per l'attività svolta come liquidatore giudiziale nel concordato preventivo di un'impresa individuale. Il giudice di merito aveva considerato, ai fini del compenso, soltanto l'importo di euro 28.700,00 ricavato dalla vendita del magazzino, escludendo invece il ricavato della vendita dell'azienda-farmacia. Secondo il ricorrente, tale importo doveva essere incluso nell'attivo rilevante perché egli aveva svolto attività decisive per il perfezionamento della cessione dell'azienda, partecipando alla procedura competitiva, redigendo l'inventario, intervenendo come contraente nell'atto notarile di cessione e curando la distribuzione del ricavato. I motivi del ricorso erano due: violazione dell'art. 39 legge fallimentare e degli artt. 1 e 5 D.M. n. 30/2012, oltre all'omesso esame di un fatto storico decisivo, per non avere il tribunale valorizzato l'attività svolta in relazione alla vendita dell'azienda.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati unitariamente, osservando che, ai fini della liquidazione del compenso del liquidatore giudiziale, il principio elaborato in tema di curatore fallimentare sull'entità dell'"attivo realizzato" si applica, in quanto compatibile, anche al liquidatore giudiziale ex art. 5, comma 3, D.M. n. 30/2012. La Corte ha precisato che non si commisura automaticamente il compenso al valore del complesso aziendale venduto, ma occorre considerare le attività concretamente svolte dal liquidatore che abbiano apportato utilità alla procedura. Poiché nel caso concreto il liquidatore era stato nominato anche per il perfezionamento della cessione dell'azienda all'aggiudicatario e aveva svolto attività utili alla definitiva acquisizione del bene al patrimonio concordatario, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Agrigento in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 legge fall.
il compenso va liquidato in relazione all'attivo realizzato, ma tale criterio deve essere applicato considerando le attività concretamente utili alla procedura; il principio vale, in quanto compatibile, anche per il liquidatore giudiziale.
art. 1 D.M. n. 30/2012
richiamato insieme all'art. 5 del decreto per la liquidazione del compenso del liquidatore giudiziale.
art. 5 D.M. n. 30/2012
prevede che l'art. 39 legge fallimentare si applichi, in quanto compatibile, anche al compenso del liquidatore giudiziale.
art. 163 bis legge fall.
la vendita competitiva dell'azienda era stata disposta prima dell'omologa nell'ambito della procedura di concordato preventivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dedotto per omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 380 bis c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso dell'organo della procedura, il parametro dell'"attivo realizzato" non coincide automaticamente con il solo valore finale del bene venduto, ma richiede di considerare le attività concretamente svolte e l'utilità effettivamente apportata alla massa.
- Il criterio di liquidazione del compenso del curatore fallimentare, fondato sull'art. 39 legge fallimentare, si applica in via compatibile anche al liquidatore giudiziale del concordato preventivo.
- Quando l'organo della procedura intervenga in una vendita già avviata o competitiva, il giudice deve verificare se il suo contributo abbia inciso in modo determinante sul perfezionamento del trasferimento e sulla realizzazione di una concreta utilità per i creditori.
- Non è corretto liquidare il compenso prescindendo dall'attività specifica svolta dall'organo nominato, dovendosi dare conto delle singole prestazioni utili alla procedura.
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