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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11070/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la misura di confisca dei cani disposta con la sentenza del GIP: contestava la violazione di legge e la carenza di motivazione con riferimento alla confisca degli animali. I fatti di merito riguardavano l'introduzione in Italia di quattro cuccioli privi di identificazione, certificazioni e passaporto dall'Ungheria e la detenzione di più cani in condizioni incompatibili con la loro natura, in box sovraffollati e con gravi condizioni igieniche.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la confisca fosse obbligatoria per il reato disciplinato dall'art. 4 della L. 4 novembre 2010 n. 201 quando la condanna o l'applicazione della pena avviene su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.). Quanto al reato ex art. 727 c.p., pur non prevedendo espressamente la confisca, la giurisprudenza applica l'art. 240, comma 2, n. 2, c.p. in quanto l'animale è la 'cosa' la cui detenzione costituisce reato. Il GIP aveva motivato adeguatamente anche richiamando la nozione di animale come res e le ragioni di pericolo sociale e di reiterazione del reato. Segue condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 4 novembre 2010 n. 201, art. 4, comma 4

    La Corte interpreta il comma 4 nel senso che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i delitti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 4, la confisca dell'animale è obbligatoria salvo che l'animale appartenga a persona estranea al reato.

  • Art. 727 cod. pen.

    Pur non prevedendo espressamente la confisca, la Corte richiama l'orientamento della giurisprudenza che ne ammette l'applicazione richiamando l'art. 240 c.p. in caso di reato consistito nella detenzione di animali in condizioni incompatibili.

  • Art. 240 cod. pen., comma 2, n. 2 (e comma 1)

    Applicato per ricondurre l'animale alla nozione di 'cosa' suscettibile di confisca quando la detenzione della cosa costituisce reato; il giudice di merito può quindi ordinare la confisca al fine di rimuovere il pericolo di reiterazione.

  • Art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato quale procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: quando utilizzato per i reati indicati dall'art. 4 L. 201/2010 produce l'effetto (obbligatorio) della confisca ex comma 4.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Cass. Sez. 4, n. 18167 del 31/01/2017 (Arneodo)

    Giurisprudenza citata a supporto dell'applicabilità della confisca mediante richiamo all'art. 240 c.p. e all'evoluzione normativa della tutela degli animali.

  • Cass. Sez. 3, n. 16480 del 14/11/2019 (Niero)

    Ulteriore riferimento giurisprudenziale che ripercorre la normativa nazionale e sovranazionale in materia di tutela degli animali e conferma l'orientamento favorevole all'applicazione della confisca.

  • Cass. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007 (Borgia) e Sez. 2, n. 24734 del 26/03/2010 (Zanzurino)

    Riferimenti utili per la transizione tra la previgente e la nuova disciplina dell'art. 727 c.p., richiamati a supporto della possibilità di confisca degli animali.

Massime di principio

  • La confisca dell'animale è obbligatoria quando la condanna (o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.) riguarda i delitti richiamati dall'art. 4 della L. 4/11/2010 n. 201, salvo che l'animale appartenga a persona estranea al reato.
  • Per i reati di maltrattamento o detenzione incompatibile (art. 727 c.p.), anche se la legge non prevede testualmente la confisca, la giurisprudenza ammette l'applicazione dell'art. 240 c.p. richiedendo una motivazione che colleghi l'animale alla nozione di 'cosa' e illustri il pericolo di reiterazione o la funzione di prodotto del reato.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente la confisca: deve ricostruire la natura dell'animale come 'res', la sua rilevanza quale prodotto del reato e il rischio concreto che la disponibilità dell'animale possa favorire la commissione di ulteriori reati.
  • Chi impugna la confisca deve articolare censure precise sulla base normativa o sulla insufficienza della motivazione; mere proteste generiche sulla confisca sono difficilmente accoglibili se il giudice ha fornito motivazioni adeguate.
  • In operazioni di importazione di animali da Paesi esteri, il mancato rispetto di identificazione, certificazioni sanitarie e passaporto individuale integra fattispecie sanzionate e può giustificare misure patrimoniali come la confisca.

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