Sentenza n. 464/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva a) della Determina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale n. 420 del 11.12.2024, con la quale è stato aggiudicato l’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura relativi alla progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la realizzazione dei sistemi di cold ironing nei porti di Bari e Brindisi. [CIG B260CB8D42 - CUP B81B20001390005], in favore dell’impresa “RTI CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA /CONSORZIO STABILE ACREIDE S.C.A.R.L.”; b) della Determina del Commissario Straordinario n. 448 del 30.12.2024, recante la declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione; c) di tutti i verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente; d) della nota prot. 20240040733 del 02.01.2025 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con la quale si comunicava l’intervenuta aggiudicazione efficace agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023; e) del disciplinare di gara ed in particolare dell’art. 8.3 di quest’ultimo, laddove interpretato nel senso di consentire ai consorzi di spendere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica le esperienze maturate in lavori analoghi da una impresa consorziata “non designata”; f) ove occorra, del Bando, del Disciplinare, e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara, se ed ove intesi nel senso fatto proprio dalla S.A.; g) nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo – nessuno eccettuato e/o escluso – preliminare, preordinato, connesso, conseguente e/o consequenziale a quelli impugnati; con richiesta - di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il controinteressato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del codice del processo amministrativo; - in subordine, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione e successiva dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione dei sistemi di cold ironing nei porti di Bari e Brindisi, nonché i relativi verbali e atti di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, secondo classificato, ha contestato l’attribuzione al raggruppamento aggiudicatario di 5,314 punti per il sub-criterio D.1, relativo alla professionalità del concorrente e alla struttura organizzativa per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. In particolare, ha dedotto che le esperienze professionali valorizzate dalla Commissione riguardavano lavori eseguiti da imprese consorziate non designate, quindi da soggetti diversi dal consorzio concorrente; che tali esperienze non erano state comprovate mediante i certificati di ultimazione dei lavori richiesti dalla lex specialis; e che i lavori indicati non erano comunque analoghi a quelli oggetto dell’appalto. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione del disciplinare, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 99 del d.lgs. 36/2023, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, irragionevolezza, illogicità e illegittimità della valutazione. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che esso mirasse a sostituire le valutazioni della Commissione nell’ambito della discrezionalità tecnica. Il TAR ha respinto tale eccezione, rilevando che la controversia riguardava la legittimità del presupposto stesso per attribuire la premialità e non la sostituzione delle valutazioni numeriche della Commissione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. Il TAR ha ritenuto sindacabile la questione relativa alla possibilità di valorizzare, ai fini dell’offerta tecnica, esperienze maturate da imprese consorziate non designate. Ha distinto il possesso dei requisiti di qualificazione, per il quale l’art. 67 del d.lgs. 36/2023 consente il cumulo alla rinfusa, dalla valutazione premiale dell’esperienza professionale nell’offerta tecnica. Il cumulo alla rinfusa opera solo per gli aspetti di qualificazione espressamente previsti dalla legge e non consente al consorzio stabile di spendere come propria l’esperienza di lavori ai quali non abbia preso parte. Inoltre, il disciplinare imponeva non solo la dichiarazione dei lavori analoghi svolti nell’ultimo decennio, ma anche la loro documentazione, con particolare riferimento alla data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. La mancata produzione della documentazione richiesta comportava, secondo la lex specialis, l’attribuzione di zero punti all’elemento non adeguatamente documentato. Poiché per entrambe le referenze valorizzate a favore dell’aggiudicatario non era stato prodotto il certificato di ultimazione né altra documentazione idonea a comprovare l’esecuzione e la collocazione temporale dei lavori, la Commissione non avrebbe potuto attribuire il punteggio di 5,314. L’aggiudicazione è stata quindi ritenuta illegittima e annullata. L’Autorità di Sistema Portuale e il Consorzio aggiudicatario sono stati condannati, in solido? No: ciascuno per € 2.500,00, alla rifusione delle spese processuali, per complessivi € 5.000,00, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta utilizzata per l’affidamento.
art. 108, comma 2, lett. e), d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
art. 17, comma 8, d.lgs. 36/2023
Richiamato per l’aggiudicazione in via d’urgenza all’esito della verifica dei requisiti.
art. 90, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
Richiamato per la comunicazione agli operatori economici dell’intervenuta aggiudicazione efficace.
art. 67 d.lgs. 36/2023
Il cumulo alla rinfusa consente al consorzio stabile di utilizzare cumulativamente i requisiti di capacità tecnica e finanziaria delle consorziate ai fini della qualificazione, ma non si estende alla valorizzazione premiale dell’esperienza professionale nell’offerta tecnica.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia non esclude il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell’azione amministrativa e non costituisce una presunzione automatica di correttezza dell’operato della stazione appaltante.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Il cumulo alla rinfusa previsto per i consorzi stabili opera nei soli limiti della qualificazione alla partecipazione alla gara e non consente di imputare al consorzio, ai fini dell’attribuzione di punteggi premiali nell’offerta tecnica, esperienze maturate da imprese consorziate che abbiano eseguito i lavori senza essere designate per l’esecuzione.
- Quando la lex specialis attribuisce punteggio all’esperienza professionale pregressa e richiede che i lavori analoghi siano documentati, la mera dichiarazione dell’esperienza non è sufficiente: la mancata produzione della documentazione prescritta impedisce la valutazione dell’elemento e comporta l’attribuzione del punteggio previsto dalla legge di gara, nella fattispecie pari a zero.
- Il giudice amministrativo può sindacare la legittimità del presupposto giuridico della valutazione premiale della Commissione di gara senza sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle dell’amministrazione.
- Il principio della fiducia di cui all’art. 2 del d.lgs. 36/2023 non sottrae gli atti di gara al controllo di legittimità e non può tradursi in un’automatica presunzione di bontà dell’azione amministrativa.
- La stazione appaltante deve applicare la lex specialis secondo le prescrizioni da essa stessa dettate: se il disciplinare collega la valutabilità dell’esperienza alla produzione di certificati o altra documentazione probatoria, la Commissione non può attribuire il relativo punteggio in assenza di tale documentazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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