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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08110/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente, quale incorporante di una società contribuente, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado che aveva respinto l'appello della contribuente. La controversia nasceva da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'imposta di registro dovuta per il decreto di omologa di un concordato fallimentare relativo a un soggetto con sede a Brescia, emesso nel novembre 2017. Il ricorso era affidato a cinque motivi, ma nel testo non sono esposti i singoli motivi di censura, perché la decisione si è definita in limine per sopravvenuta transazione tra le parti. In corso di giudizio, infatti, le parti hanno depositato istanza concorde di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo conciliativo che ha definito integralmente la lite tributaria.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta transazione tra l'Agenzia delle Entrate e la contribuente e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto concordemente dalle parti. La Corte ha aggiunto che, trattandosi di estinzione sopravvenuta al ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la misura dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, sicché non è suscettibile di interpretazione estensiva; in caso di estinzione sopravvenuta del giudizio di cassazione non ricorrono i presupposti per il relativo versamento

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, interviene una transazione tra le parti che definisce integralmente la controversia, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere concordemente richiesta dalle parti, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso non è dovuto se il giudizio di cassazione si estingue per causa sopravvenuta, trattandosi di previsione eccezionale non estensibile oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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