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Ordinanza

Ordinanza n. 500/2026 - Firenze, Sezione 2

per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., avverso il diniego all’accesso agli atti registrato con prot. n. -OMISSIS- del 12.12.2025, proposta unitamente al gravame principale volto all’annullamento del Decreto Dirigenziale Regionale n. -OMISSIS- del 28.10.2025 (notificato a mezzo pec in data 31.10.2025) – avente ad oggetto il provvedimento di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale per l’esecuzione di interventi boschivi in parziale difformità dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e realizzazione di piste da esbosco senza previa sottoposizione alla procedura di VINCA, ricadenti nel Comune di Sesto Fiorentino, Località Fosso Tassinaia, e all’interno della ZSC IT5140008 “Monte Morello” comprensivo degli Allegati A) e B) e, per quanto occorrer possa, dei verbali allegati al citato provvedimento (di cui all’allegato A), già oggetto di pendente impugnazione in sede amministrativa – e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Giustizia amministrativa202600083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego parziale di accesso alle note presentate da un proprietario di terreni nell'ambito dell'istruttoria regionale relativa a interventi boschivi e alla successiva sospensione dei lavori e imposizione del ripristino ambientale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (controinteressata all'accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola e gli altri soggetti indicati nel ricorso principale hanno impugnato il decreto regionale che ha disposto la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale per interventi boschivi eseguiti in parziale difformità dalla Valutazione di Incidenza Ambientale e per la realizzazione di piste da esbosco senza previa sottoposizione a VINCA. Unitamente al ricorso principale è stata proposta istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il diniego regionale del 12 dicembre 2025, limitatamente alle note del 25 e 26 settembre 2025 trasmesse da un proprietario di terreni nell'ambito di un precedente procedimento di accesso. La Regione ha eccepito il difetto di legittimazione della società, sostenendo che l'istanza ostensiva fosse stata presentata dal difensore in proprio e che la procura allegata riguardasse un diverso giudizio. Nel merito, ha sostenuto che la richiesta non fosse adeguatamente motivata e che l'ostensione fosse impedita dal segreto istruttorio relativo a procedimenti penali pendenti, ai sensi dell'art. 329 c.p.p. La società ha dedotto l'interesse difensivo all'accesso, evidenziando che le note erano state utilizzate nel procedimento amministrativo e che una di esse era espressamente richiamata nel decreto regionale impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione. Sebbene la domanda conclusiva del ricorso facesse riferimento ai ricorrenti al plurale, dal ricorso emergeva che la sola società agricola contestava il diniego; inoltre, la Regione stessa aveva identificato la società quale effettiva richiedente, avendo comunicato l'avvenuta trasmissione di uno dei documenti al suo indirizzo PEC. Il TAR ha poi ritenuto sussistente l'interesse all'accesso. La nota del 26 settembre 2025 era espressamente richiamata nel decreto regionale impugnato come parte della documentazione istruttoria; la nota del 25 settembre 2025 costituiva, insieme alla prima, il presupposto delle precisazioni fornite dal proprietario per legittimare un precedente accesso, rispetto al quale la società era controinteressata. Quanto al segreto istruttorio, il Collegio ha chiarito che la mera pendenza di indagini penali non comporta la sottrazione automatica all'accesso di tutti gli atti connessi ai fatti. L'esclusione riguarda gli atti sequestrati, quelli coperti da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e, secondo la giurisprudenza richiamata, gli atti compiuti dalla pubblica amministrazione nell'esercizio di specifiche funzioni di polizia giudiziaria; restano invece ostensibili gli atti formati nell'esercizio dell'ordinaria attività amministrativa, salvo specifici impedimenti. Nel caso concreto non emergeva alcun elemento circostanziato idoneo a dimostrare che le due note fossero coperte da segreto istruttorio. La Regione aveva aderito acriticamente all'opposizione del controinteressato e aveva quindi illegittimamente negato l'accesso. L'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stata accolta, con ordine alla Regione di ostendere i documenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova dell'avvenuto riscontro entro i successivi 10 giorni. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di tutelare nel giudizio pendente il diritto di accesso ai documenti, anche quando la domanda sia proposta unitamente al ricorso principale.

  • art. 22 l. 241/1990

    gli atti ... restano nella disponibilità dell’amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l’accesso garantito agli interessati dall’art. 22 della l. n. 241/1990

    Gli atti amministrativi formati nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'amministrazione restano accessibili, salvo che siano coperti da uno specifico vincolo di segretezza o da sequestro.

  • art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990

    divieto assoluto di accesso di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), L. 241/1990

    La sottrazione all'accesso per esigenze di segreto istruttorio richiede che il documento rientri effettivamente nell'ambito protetto dalla norma; la mera connessione con un procedimento penale non è sufficiente.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    la tutela della privacy tendenzialmente recede quando l’accesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso sia necessario alla difesa di quell’interesse

    L'accesso difensivo prevale sulla riservatezza nei limiti della stretta necessità per la tutela di una posizione giuridica.

  • art. 329 c.p.p.

    segreto istruttorio previsto dall’art. 329 c.p.p.

    Il segreto istruttorio costituisce un limite all'accesso solo per gli atti concretamente coperti dal segreto, non per ogni documento amministrativo collegato a fatti oggetto di indagine penale.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare il diniego di accesso può essere riconosciuta al soggetto che risulti inequivocabilmente individuato dall'amministrazione quale effettivo richiedente, anche quando la domanda sia stata materialmente presentata dal difensore e la procura non descriva con precisione il procedimento di accesso, purché dagli atti emerga la riferibilità dell'istanza al soggetto interessato.
  • L'interesse all'accesso è concreto e attuale quando i documenti richiesti sono stati utilizzati nell'istruttoria di un provvedimento amministrativo direttamente lesivo della posizione del richiedente; in particolare, è in re ipsa per gli atti espressamente richiamati nel provvedimento impugnato.
  • L'interesse all'accesso può sussistere anche per documenti che abbiano costituito il presupposto per riconoscere a un terzo la legittimazione a ottenere l'accesso a documenti riguardanti il richiedente, quando il richiedente originario sia controinteressato e debba verificare la correttezza dell'istruttoria amministrativa.
  • La mera pendenza di un procedimento penale o di indagini preliminari non rende automaticamente inaccessibili tutti gli atti amministrativi connessi ai fatti oggetto di accertamento. Il diniego fondato sul segreto istruttorio richiede l'individuazione concreta di atti sequestrati, di atti coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p. o di atti formati dalla pubblica amministrazione nell'esercizio di specifiche funzioni di polizia giudiziaria.
  • Gli atti formati dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie ordinarie funzioni amministrative, anche se concernono attività di vigilanza, controllo o accertamento di illeciti e siano stati successivamente trasmessi all'autorità giudiziaria, conservano natura amministrativa e restano ostensibili in assenza di uno specifico vincolo di segretezza o di sequestro.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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