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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4777/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari - in funzione di giudice dell'esecuzione - che aveva riconosciuto la continuazione e concesso la sospensione condizionale della pena. Il motivo dedotto è che il giudice che ha emanato l'ordinanza era incompetente ai sensi dell'art.665, comma 4, c.p.p., perché la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 febbraio 2021, non si era limitata a riformare la pena ma aveva altresì dichiarato l'estinzione per prescrizione di un capo, sicché la Corte di appello stessa doveva essere individuata quale giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la sentenza della Corte di appello del 5 febbraio 2021 ha modificato la decisione di merito anche in ordine alla responsabilità (dichiarando l'estinzione per prescrizione di un capo), perciò la competenza per le questioni di esecuzione spetta alla medesima Corte di appello ai sensi dell'art.665 c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art.671 cod. proc. pen.

    Riferito dall'ordinanza impugnata come base per la concessione della sospensione condizionale della pena e per il riconoscimento della continuazione tra le condanne; la Corte di cassazione non ha annullato l'applicazione di tale norma ma ha ritenuto che la competenza a decidere sull'esecuzione spettasse ad altro giudice.

  • art.665 cod. proc. pen. (comma 4)

    Interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che quando la Corte d'appello ha riformato la decisione di merito non solo in punto di pena ma anche in punto di responsabilità (ad es. dichiarando l'estinzione di un reato per prescrizione), la Corte d'appello diventa il giudice competente in materia di esecuzione.

  • art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare inosservanza e erronea applicazione della legge penale (errata individuazione del giudice dell'esecuzione); la Corte ha ritenuto fondata la censura.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso; norma procedurale sul contenuto e limiti del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello, in sede di cognizione, modifica la decisione di merito non solo in punto di pena ma anche in punto di responsabilità (per esempio dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione), la stessa Corte d'appello è il giudice competente per le questioni di esecuzione ai sensi dell'art.665 c.p.p.
  • Se la decisione di secondo grado si limita esclusivamente a riformare la pena senza toccare la responsabilità o l'esistenza di specifici capi, la competenza per le questioni esecutive può rimanere al giudice di primo grado che ha irrogato la pena.
  • In caso di dubbio sulla natura della riforma operata in sede di appello (pena vs. merito), è necessario esaminare il contenuto motivazionale della sentenza d'appello per stabilire correttamente la competenza del giudice dell'esecuzione.
  • Errori di individuazione del giudice dell'esecuzione possono essere censurati in cassazione ai sensi dell'art.606 c.p.p.; la conseguenza pratica può essere l'annullamento dell'atto esecutivo e la trasmissione degli atti al giudice competente.
  • Le decisioni che incidono su effetti sostanziali della condanna (es. estinzione per prescrizione) producono effetti anche sulla competenza per l'esecuzione e non sono meri profili "di pena".
  • Per chi gestisce procedimenti esecutivi conviene sempre verificare le sentenze d'appello intervenute per accertare se abbiano inciso soltanto sulla misura o anche sulla sussistenza/estinzione di singoli reati, prima di emettere provvedimenti esecutivi.

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