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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37208/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, decidendo con sentenza ex art. 599-bis c.p.p. su accordo tra le parti, aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso di segni distintivi contraffatti e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare d'ufficio la nullità e l'inutilizzabilità delle prove poste a base della condanna, poiché dagli atti emergeva il dubbio che i verbalizzanti avessero indicato una data falsa riguardo al tempus commissi delicti, all'arresto in flagranza e alle operazioni di polizia giudiziaria; inoltre, dal sistema informatico del Ministero dell'Interno risultava che l'imputato sarebbe stato identificato due giorni prima dell'arresto. Sosteneva che la rinuncia ai motivi di appello non comprendeva le questioni preliminari di nullità e inutilizzabilità, che erano state specificamente dedotte in appello, anche con riferimento alla mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio in lingua conosciuta dall'imputato. Deduceva infine che il diritto alla legalità del processo non sarebbe disponibile, sicché il giudice di appello avrebbe dovuto comunque pronunciarsi su tali questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., una volta che l'imputato rinunci ai motivi di appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né a verificare d'ufficio l'assenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, poiché la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati. Nel caso concreto la sentenza impugnata dava atto dell'accordo scritto con concessione delle attenuanti generiche e riduzione della pena, previa rinuncia dell'appellante a tutti gli altri motivi di impugnazione; inoltre, non era stato dedotto alcun difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la decisione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    patteggiamento in appello

    nel concordato in appello, dopo la rinuncia ai motivi, il giudice decide nei limiti dei motivi non rinunciati e non deve pronunciarsi su nullità assolute o inutilizzabilità non dedotte nel residuo devoluto

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice dell'appello concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause di immediata evidenza quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la deducibilità delle nullità assolute e rilevabili d'ufficio

  • art. 191 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità delle prove asseritamente illegittime

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 5 CEDU

    richiamato dalla difesa a fondamento della doglianza sulla legalità del processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla difesa a fondamento della doglianza sulla legalità del processo

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla difesa a fondamento della doglianza sul giusto processo

  • art. 113 Cost.

    richiamato dalla difesa a fondamento della doglianza sulla tutela giurisdizionale

  • art. 117 Cost.

    richiamato dalla difesa come parametro interposto di conformità alla CEDU

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità non dipenda da colpa esclusa

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione delimita l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado, che non è tenuto a esaminare d'ufficio questioni estranee al devolutum residuo.
  • In sede di concordato in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, salvo che tali questioni restino effettivamente devolute o vi sia un difetto di correlazione tra accordo e decisione.
  • La deduzione in cassazione di vizi relativi a nullità e inutilizzabilità non può superare l'effetto della rinuncia ai motivi di appello quando l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. preveda espressamente la rinuncia dell'appellante a tutti gli altri motivi di impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Nel ricorso contro sentenza resa in base ad accordo di pena in appello, la doglianza deve confrontarsi con l'effettivo contenuto dell'accordo e con l'eventuale espressa rinuncia ai motivi: in mancanza, non è configurabile un obbligo generalizzato del giudice di riesaminare tutte le questioni preliminari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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