Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3747/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 1122/2025 del 29 maggio 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza.

Giustizia amministrativa202506946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro mediante carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 1122/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza. La pronuncia aveva imposto al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di 500 euro mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. La ricorrente ha denunciato l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà porre in essere gli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata accolta anche la domanda di astreinte: trattandosi di giudizio avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il Ministero è stato condannato al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato"; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali

    La penalità di mora può essere disposta, su richiesta, per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; quando l'ottemperanza riguarda il pagamento di denaro, è legittimo determinarla in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione dell'ordine di pagamento fino all'adempimento.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale del Ministero alla quale è stato attribuito l'incarico di commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare all'amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione interessata con facoltà di delega nei limiti indicati dal provvedimento.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.