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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23187/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputata con tre motivi: 1) mancata riqualificazione del reato da furto consumato a tentato; 2) contestazione della sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 comma 1 n. 7 c.p.), in ragione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza efficiente nel supermercato; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che è infondato poiché l'imputata era già stata condannata per furto tentato, ossia per il fatto così come imputato; sul secondo motivo ha ritenuto la questione inammissibile per essere già stata adeguatamente trattata in appello e ha confermato il principio di legittimità secondo cui la sola presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, salvo una sorveglianza continua e specifica che impedisca materialmente la sottrazione; sul terzo motivo ha osservato che le attenuanti richieste erano già state riconosciute e che le doglianze prospettano fatti estranei al procedimento. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza resa l'11/03/2026, relatore Cons. Renata Sessa.

Norme richiamate

  • art. 625 comma 1 n. 7 c.p.

    La Corte interpreta che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede si mantiene anche in presenza di un sistema di videosorveglianza; solo una sorveglianza effettivamente continua e specifica, idonea ad impedire la sottrazione, può escludere l'aggravante

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La norma relativa all'attenuante invocata è stata considerata dal giudice del merito e, nella fattispecie, dichiarata già riconosciuta; pertanto la doglianza sulla mancata applicazione è infondata

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione: il ricorso è ammesso nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att., e il controllo della Cassazione si svolge entro tali limiti

  • art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)

    La causa è stata trattata ai sensi dell'art. 611 senza richiesta di trattazione orale; la modifica normativa permette la trattazione scritta e la decisione senza udienza quando non richiesta dalle parti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone la condanna alle spese processuali e l'eventuale somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa dell'attore del gravame; la Corte ha applicato tale previsione determinando l'importo di Euro 3.000,00

Massime di principio

  • La mera presenza di sistemi di videosorveglianza in esercizi commerciali non esclude automaticamente la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: occorre una sorveglianza reale, continua e specifica che impedisca la sottrazione per escluderla.
  • Se l'imputazione in primo grado riguarda il reato come tentato, non è ammissibile contestare in cassazione la mancata riqualificazione in tentato se il fatto è già stato processualmente qualificato come tale.
  • Questioni già debitamente affrontate e motivate nel giudizio d'appello, prive di manifesta illogicità o contraddittorietà, non sono riapribili in cassazione: le repliche formali senza nuovi profili di illegittimità procedurale o di diritto risultano inammissibili.
  • Quando il ricorrente contesta il mancato riconoscimento di attenuanti che risultano invece già riconosciute nel provvedimento impugnato, la doglianza è infondata; è necessario indicare con precisione un errore di fatto o diritto per ottenere accoglimento.
  • Il ricorso per cassazione deve essere formulato con attenzione sostanziale e procedurale: ricorsi manifestamente infondati o fuori tema possono comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda (Cassa delle Ammende).

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