Cassazione Penale, Sentenza n. 23187/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputata con tre motivi: 1) mancata riqualificazione del reato da furto consumato a tentato; 2) contestazione della sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 comma 1 n. 7 c.p.), in ragione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza efficiente nel supermercato; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che è infondato poiché l'imputata era già stata condannata per furto tentato, ossia per il fatto così come imputato; sul secondo motivo ha ritenuto la questione inammissibile per essere già stata adeguatamente trattata in appello e ha confermato il principio di legittimità secondo cui la sola presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, salvo una sorveglianza continua e specifica che impedisca materialmente la sottrazione; sul terzo motivo ha osservato che le attenuanti richieste erano già state riconosciute e che le doglianze prospettano fatti estranei al procedimento. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza resa l'11/03/2026, relatore Cons. Renata Sessa.
Norme richiamate
art. 625 comma 1 n. 7 c.p.
La Corte interpreta che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede si mantiene anche in presenza di un sistema di videosorveglianza; solo una sorveglianza effettivamente continua e specifica, idonea ad impedire la sottrazione, può escludere l'aggravante
art. 62 n. 4 c.p.
La norma relativa all'attenuante invocata è stata considerata dal giudice del merito e, nella fattispecie, dichiarata già riconosciuta; pertanto la doglianza sulla mancata applicazione è infondata
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione: il ricorso è ammesso nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att., e il controllo della Cassazione si svolge entro tali limiti
art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)
La causa è stata trattata ai sensi dell'art. 611 senza richiesta di trattazione orale; la modifica normativa permette la trattazione scritta e la decisione senza udienza quando non richiesta dalle parti
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone la condanna alle spese processuali e l'eventuale somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa dell'attore del gravame; la Corte ha applicato tale previsione determinando l'importo di Euro 3.000,00
Massime di principio
- La mera presenza di sistemi di videosorveglianza in esercizi commerciali non esclude automaticamente la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: occorre una sorveglianza reale, continua e specifica che impedisca la sottrazione per escluderla.
- Se l'imputazione in primo grado riguarda il reato come tentato, non è ammissibile contestare in cassazione la mancata riqualificazione in tentato se il fatto è già stato processualmente qualificato come tale.
- Questioni già debitamente affrontate e motivate nel giudizio d'appello, prive di manifesta illogicità o contraddittorietà, non sono riapribili in cassazione: le repliche formali senza nuovi profili di illegittimità procedurale o di diritto risultano inammissibili.
- Quando il ricorrente contesta il mancato riconoscimento di attenuanti che risultano invece già riconosciute nel provvedimento impugnato, la doglianza è infondata; è necessario indicare con precisione un errore di fatto o diritto per ottenere accoglimento.
- Il ricorso per cassazione deve essere formulato con attenzione sostanziale e procedurale: ricorsi manifestamente infondati o fuori tema possono comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda (Cassa delle Ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23033/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23036/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23040/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23041/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23042/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23043/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →