Cassazione Civile, Ordinanza n. 11570/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello della contribuente avverso un avviso di accertamento n. T9503DG01738/2014 relativo a IRES per l'anno d'imposta 2005. La società resistente ha depositato memoria in camera di consiglio producendo documentazione da cui risultava di avere presentato tempestiva domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, con versamento della prima rata e pagamento integrale delle successive secondo il piano rateale. Non risultando contestazioni dell'Amministrazione sull'adempimento della procedura, la questione centrale è divenuta la verifica degli effetti della definizione agevolata sul giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso perché ha rilevato che la controversia era stata definita agevolmente dalla contribuente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, con regolare completamento del piano rateale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, richiamando la natura sanzionatoria della misura e il fatto che essa opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata in Cassazione.
art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119
La tempestiva istanza di definizione agevolata della controversia tributaria, seguita dal pagamento dovuto secondo il piano di rateizzazione, determina la cessazione della materia del contendere.
legge 17 dicembre 2018 n. 136
Norma di conversione del decreto-legge sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte richiama implicitamente la disciplina del doppio contributo unificato, escludendone l'applicazione perché non si tratta di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria sia stata validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge e risulti integralmente rispettato il piano di pagamento, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata e non contestata dall'Amministrazione finanziaria, non occorre esaminare i motivi del ricorso per cassazione, venendo meno l'interesse alla decisione sul merito.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Come è indicizzato
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