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Sentenza

Sentenza n. 551/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 722/2025 resa in data 12.03.2025 nel giudizio iscritto al n° 6477/2022 R.G.A.C.L. del Tribunale Ordinario di Messina in funzione di Giudice del Lavoro, notificata in data 17.03.2025, passata in giudicato con provvedimento reso in data 21.07.2025.

Giustizia amministrativa202501601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Messina relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Messina, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi 500 euro, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per la mancata produzione della notifica del titolo esecutivo al Ministero competente. Il Presidente ha assegnato un termine perentorio di dieci giorni per dimostrare l'avvenuta notifica. Prima della scadenza del termine, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata all'Amministrazione presso il domicilio dell'Avvocatura dello Stato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della rinuncia al ricorso, ritenendo che essa fosse stata formalizzata secondo le modalità previste dagli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a. Non è stata esaminata nel merito la mancata esecuzione del giudicato né è stata definita la questione della possibile inammissibilità derivante dalla mancata notifica del titolo esecutivo. Le spese di lite sono state compensate, poiché l'Amministrazione resistente non ha insistito per la loro liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio quando formalizzata secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla rilevazione d'ufficio della possibile inammissibilità del ricorso per la mancata produzione della notifica del titolo esecutivo.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso, applicata dal TAR quale presupposto per la definizione estintiva del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    È richiamato insieme all'art. 84 c.p.a. per le modalità di formalizzazione della rinuncia.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È indicato quale base normativa per il riconoscimento degli interessi legali sull'importo dovuto in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso formalizzata secondo gli artt. 84 e 85 c.p.a. determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare le questioni di ammissibilità o di merito ancora controverse.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata produzione della prova della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione competente può determinare una questione di possibile inammissibilità del ricorso, da rilevare anche d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; se il ricorrente rinuncia validamente al giudizio, tale questione resta assorbita dall'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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