Sentenza n. 3587/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania, Napoli sez. V n. 3333 del 22.04.2025 che, previa riunione dei giudizi nn. di r.g. 5922/2024 e 5924/2024, ha accolto i ricorsi proposti per la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Comune di Giugliano in Campania - ha ordinato di dare esecuzione all'ordinanza sindacale n. 120 del 29.05.2023 ed all'ordinanza sindacale n. 23 del 01.02.2024; nonché, per la nomina di un Commissario ad Acta e la fissazione della penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione della sentenza (cd. astreintes), previste dall'art. 114, comma 4, lett. e) del C.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parziale inesecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3333 del 22 aprile 2025, che aveva ordinato al Comune di completare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sui terreni
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 3333/2025, formatasi sui ricorsi contro l’inerzia del Comune nell’eseguire le ordinanze sindacali n. 120 del 29 maggio 2023 e n. 23 del 1° febbraio 2024, adottate ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006 nei confronti dei responsabili dell’abbandono incontrollato di rifiuti. Sebbene il Comune avesse avviato le operazioni di rimozione, il ricorrente ha dedotto che, decorso il termine di 120 giorni assegnato dal giudicato, sui terreni permanevano rifiuti e materiali potenzialmente critici, come documentato da relazioni tecniche asseverate, fotografie, sopralluoghi e verbali. Ha chiesto quindi l’ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che il ricorrente aveva venduto parte dei terreni a una società, e ha chiesto in subordine l’integrazione del contraddittorio. Nel merito ha sostenuto di avere rimosso tutti i rifiuti e che ulteriori attività, comprese quelle relative allo strato superficiale del terreno, sarebbero sproporzionate o spettanti ad altra amministrazione nell’ambito della disciplina della bonifica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevando anzitutto che la particella trasferita era soltanto una porzione dei terreni interessati e richiamando l’art. 111 c.p.c.: la successione a titolo particolare inter vivos nel diritto controverso non interrompe il processo né priva il dante causa della legittimazione processuale, sicché il giudizio può proseguire tra le parti originarie e la sentenza produce effetti anche nei confronti del successore. Non è stata quindi ritenuta necessaria l’integrazione del contraddittorio con la società acquirente. Nel merito, il Collegio ha ritenuto provata la parziale inesecuzione del giudicato sulla base delle relazioni tecniche e della documentazione fotografica, osservando che il Comune aveva avviato i lavori ma non aveva eliminato integralmente i rifiuti. Ha precisato che l’art. 192 del d.lgs. 152/2006 riguarda l’abbandono di rifiuti “sul suolo e nel suolo” e che il ripristino dello stato dei luoghi non può essere limitato ai soli rifiuti visibili in superficie, dovendo comprendere le attività previste dalle Linee guida ARPAC richiamate in sentenza. Solo dopo tali attività, e qualora emerga un effettivo inquinamento del terreno dagli esiti dei campionamenti, potrà eventualmente trovare applicazione la diversa disciplina della bonifica e la competenza della Città metropolitana ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. 152/2006. Il Comune è stato nuovamente obbligato a dare integrale esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di infruttuosa scadenza, previa istanza del ricorrente, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale regionale competente in materia di ciclo integrato dei rifiuti, con facoltà di delega e di avvalersi dell’ARPAC, per un ulteriore termine di 120 giorni. Il TAR ha escluso la penalità di mora: pur ritenendola astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, ha valutato l’onerosità e la complessità delle attività nonché l’avvenuta attivazione del Comune come ragioni ostative alla sua applicazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
eventuale penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza deve considerare le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza degli interessi pubblici, potendo negarla o mitigarla.
art. 192 d.lgs. 152/2006
abbandono di rifiuti “sul suolo e nel suolo”
L’obbligo di rimozione e ripristino derivante dalla disposizione non riguarda soltanto i rifiuti visibili in superficie, ma impone le attività necessarie a eliminare integralmente i rifiuti abbandonati e a ripristinare lo stato dei luoghi.
art. 244 d.lgs. 152/2006
La competenza in materia di bonifica può rilevare solo dopo l’esecuzione delle attività di rimozione e ripristino e qualora gli accertamenti evidenzino un effettivo inquinamento del terreno.
art. 111 c.p.c.
La successione a titolo particolare inter vivos nel diritto controverso non interrompe il processo, che prosegue tra le parti originarie; il dante causa conserva la legittimazione processuale e la decisione produce effetti anche nei confronti del successore.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la successione a titolo particolare inter vivos nel diritto controverso non priva il dante causa della legittimazione processuale e non impone necessariamente l’integrazione del contraddittorio con il successore, poiché il processo può proseguire tra le parti originarie e il giudicato produce effetti anche nei confronti dell’avente causa.
- Quando un’amministrazione abbia adottato un’ordinanza ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006 per la rimozione di rifiuti abbandonati “sul suolo e nel suolo”, l’obbligo di esecuzione non si esaurisce nella raccolta dei materiali visibili, ma comprende tutte le attività necessarie al completo ripristino dello stato dei luoghi secondo le pertinenti prescrizioni tecniche.
- La distinzione tra rimozione dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006 e bonifica dei suoli ai sensi dell’art. 244 del medesimo decreto va effettuata in concreto: solo dopo il completamento delle attività di rimozione e gli accertamenti sui campioni del terreno può emergere un effettivo inquinamento tale da radicare la competenza prevista per la bonifica.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere nominato per l’ipotesi di ulteriore inadempimento entro un termine assegnato all’amministrazione; la nomina e l’eventuale insediamento del commissario non escludono la persistente responsabilità dell’ente né impediscono l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa quando l’inadempimento sia collegato all’onerosità e complessità delle attività da eseguire e l’amministrazione abbia comunque avviato l’esecuzione del giudicato, valutandosi tali circostanze come ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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