Cassazione Penale, Ordinanza n. 26247/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità in un procedimento per stupefacenti. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 259 c.p.p., 81 disp. att. c.p.p., 10 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale e 192 c.p.p., lamentando che la sostanza sequestrata non sarebbe stata correttamente campionata e che, per tale ragione, la perizia tossicologica sarebbe inattendibile. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove e una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità; inoltre ha richiamato il principio per cui i vizi motivazionali non possono essere veicolati come violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. per aggirare i limiti propri del motivo ex lett. e).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse estraneo al sindacato di legittimità perché volto a una diversa valutazione delle prove e non alla deduzione di uno specifico travisamento processuale. Ha inoltre osservato che la corte territoriale aveva già dato una motivazione logica e congrua sulla validità della perizia, evidenziando che gli stupefacenti sequestrati non devono essere custoditi presso l'ufficio corpi di reato, ma secondo le disposizioni dell'art. 87 d.P.R. 309/1990, e che il perito aveva verificato l'integrità dei plichi, con esiti compatibili con gli atti della polizia giudiziaria. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 259 c.p.p.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla gestione e campionatura della sostanza sequestrata; la Corte non ne affronta un autonomo contenuto decisorio, perché ritiene il motivo inammissibile come censura di merito mascherata da violazione di legge
art. 81 disp. att. c.p.p.
richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme sulla campionatura dei reperti; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma
art. 10 regolamento di esecuzione cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente sulla corretta trattazione dei reperti; non oggetto di autonoma decisione nel merito
art. 192 c.p.p.
la Corte ribadisce che la sua violazione non può essere dedotta in cassazione per censurare l'omessa o errata valutazione delle prove, poiché i vizi motivazionali vanno veicolati entro i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
può veicolare errori in procedendo, ma non può essere usato per trasformare in violazione di legge censure che riguardano in realtà la motivazione o la valutazione della prova
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
è la sede propria delle doglianze relative alla motivazione; tali vizi non possono essere aggirati mediante la deduzione di violazioni di legge
art. 125 c.p.p.
richiamato nella giurisprudenza citata come parametro della motivazione, ma non in funzione decisiva autonoma
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato nella giurisprudenza citata come parametro della completezza della motivazione
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa
art. 87 d.P.R. 309/1990
richiamato per affermare che gli stupefacenti sequestrati non devono essere custoditi presso l'ufficio corpi di reato ma secondo le modalità previste dalla disciplina speciale
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
richiamata per il principio di inammissibilità del motivo che deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. per censurare la valutazione della prova
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
richiamata per il principio secondo cui, nei casi di error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. c), la Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti.
- La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere utilizzata per censurare l'omessa o erronea valutazione della prova, poiché i vizi motivazionali devono essere dedotti nei limiti propri dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- La Corte di cassazione, quando è denunciato un vero error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., può esaminare direttamente gli atti processuali; tale potere non si estende alle censure meramente motivazionali.
- In materia di stupefacenti, la validità dell'accertamento tossicologico non è infirmata, di per sé, dalla doglianza sulla mancata custodia dei reperti presso l'ufficio corpi di reato, se il giudice di merito accerta la regolare integrità dei plichi e la coerenza della perizia con gli altri dati investigativi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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