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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07830/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e la facoltà di aumento prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017. Nessuna decisione di merito è stata adottata sulla censura relativa alla motivazione della misura di sicurezza dell'espulsione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, in relazione a una sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal GUP di Rimini il 10 giugno 2025, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il difetto di motivazione sulla applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. La pena concordata era di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte non è entrata nel merito del motivo, rilevando d'ufficio la tardività del ricorso, proposto il 26 giugno 2025 contro sentenza emessa, motivata e depositata il 10 giugno 2025, con scadenza del termine al 25 giugno 2025. È stato precisato che la proroga di quindici giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per l'imputato giudicato in assenza non si applica al ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento richiesta dal procuratore speciale dell'imputato, che deve intendersi presente ex art. 420, comma 2-ter, c.p.p. per effetto della scelta del rito, a prescindere dalla qualificazione formale di non comparso contenuta nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990

    Indica la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, oggetto della censura difensiva per difetto di motivazione.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata quale base del reato per cui è stata applicata la pena concordata.

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La proroga di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza non si applica al ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento richiesta dal procuratore speciale dell'imputato.

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    L'imputato che richiede il patteggiamento tramite procuratore speciale è da considerarsi presente in giudizio per effetto della scelta del rito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Attribuisce la facoltà di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La disciplina del termine per ricorrere va applicata in modo rigoroso: il ricorso per cassazione proposto oltre il termine decorrente dalla sentenza contestualmente motivata e depositata è inammissibile per tardività.
  • La proroga di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per l'imputato giudicato in assenza non si estende automaticamente al ricorso avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta quando la domanda sia stata proposta dal procuratore speciale dell'imputato, che deve essere considerato presente ai fini processuali.
  • La qualificazione formale della sentenza come "non comparso" non è निर्णisiva se, in concreto, la posizione processuale dell'imputato deriva dalla scelta del rito e dalla richiesta formulata dal suo procuratore speciale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, che può essere determinata in misura superiore al minimo legale quando le ragioni dell'inammissibilità lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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