Cassazione Civile, Ordinanza n. 23377/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla compravendita, avvenuta il 30 agosto 2008, di un complesso immobiliare destinato ad albergo tra una fondazione qualificata dall'Ufficio come ente non commerciale, la società acquirente e il notaio rogante. L'Ufficio ha ritenuto che la cessione fosse fuori dal campo IVA e soggetta a imposta di registro proporzionale nella misura del 7%, con applicazione di imposta e sanzioni. La Commissione tributaria regionale ha invece accolto gli appelli dell'acquirente e del notaio, valorizzando il fatto che l'immobile non era mai stato strumentale all'attività istituzionale dell'ente, ma era stato sempre locato per finalità speculative, e che la vendita si inseriva in una pluralità di numerose operazioni immobiliari tali da denotare un'attività commerciale abituale. Ha inoltre affermato che il controllo dell'Amministrazione sull'atto, in presenza di invio di prova della registrazione, sarebbe soltanto formale e non di merito, richiamando anche la buona fede della pubblica amministrazione e il preteso affidamento ingenerato dal suo silenzio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 4 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 40 d.P.R. 131/1986, sostenendo che un ente non commerciale che si limiti a incassare il prezzo di una vendita non svolge attività imprenditoriale, e che né la precedente locazione del bene, né l'attività svolta dal conduttore, né altre vendite occasionali bastano a integrare il requisito soggettivo IVA; con il secondo ha denunciato errata applicazione degli artt. 41 e 42 d.P.R. 131/1986 e della disciplina sul cd. invio di prova, affermando che l'Amministrazione può sempre applicare il corretto tributo in base agli elementi desumibili dall'atto senza alcuna indebita riqualificazione. La fondazione venditrice ha aderito ai motivi dell'Agenzia e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla propria carenza di legittimazione passiva e sulla non debenza della sanzione, mentre la società acquirente e il notaio hanno resistito al ricorso principale; il notaio ha anche chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il primo motivo. Ha affermato che, ai fini IVA, ciò che rileva non è la mera emissione o applicazione di un certo tributo, ma la riconducibilità dell'operazione all'esercizio di un'attività propria d'impresa; nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto l'abitualità, da parte della fondazione, della vendita dei propri immobili e la loro estraneità rispetto alle attività istituzionali, sicché la censura dell'Ufficio mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la prima ratio decidendi era da sola sufficiente a sorreggere la decisione impugnata. Conseguentemente è stato assorbito anche il ricorso incidentale condizionato della fondazione. È stata inoltre respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal notaio, perché non accompagnata da una concreta allegazione dei danni né dalla dimostrazione della temerarietà dell'intero ricorso. Le spese sono state compensate tra Agenzia ed Enpam, mentre l'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese alla società acquirente.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l'assoggettamento ad IVA occorre che la cessione sia compiuta nell'ambito dell'attività propria dell'impresa; non basta la mera disposizione del patrimonio da parte di un ente non commerciale.
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato in rapporto al criterio di applicazione dell'imposta di registro in luogo dell'IVA quando manchi il presupposto soggettivo dell'imposta sul valore aggiunto.
artt. 41 e 42 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'Amministrazione può determinare e applicare il corretto tributo sulla base dei dati ed elementi risultanti dall'atto, senza che si tratti necessariamente di riqualificazione dell'atto.
d.lgs. n. 463 del 1997
Richiamato in relazione alla disciplina dell'invio di prova della richiesta di registrazione e ai poteri dell'Amministrazione finanziaria.
d.lgs. n. 9 del 2000
Citato insieme alla disciplina dell'invio di prova, senza autonoma specificazione interpretativa nel testo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge.
art. 2195 c.c.
La vendita abituale di immobili è ricondotta all'attività commerciale rilevante ai fini tributari; per la nozione fiscale di impresa non è necessario il requisito organizzativo civilistico.
art. 2135 c.c.
Richiamato nel definire le attività commerciali o agricole rilevanti ai fini dell'esercizio d'impresa in ambito tributario.
art. 55, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La nozione tributaria di esercizio di impresa prescinde dal requisito organizzativo e richiede professionalità e abitualità dell'attività.
art. 96 c.p.c.
La domanda di responsabilità aggravata in cassazione è proponibile solo se il controricorrente prospetta la temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso e allega i danni conseguenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la parte soccombente perché l'Agenzia è amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018
L'istanza ex art. 6, comma 10, non risulta coltivata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In materia IVA, la soggezione dell'operazione dipende dalla riconducibilità della cessione all'esercizio di un'attività d'impresa abituale e professionale; non è sufficiente che il soggetto sia un ente astrattamente capace di compiere atti patrimoniali o che utilizzi il ricavato per finalità istituzionali.
- Ai fini tributari la nozione di esercizio d'impresa non coincide con quella civilistica: il requisito organizzativo può non essere decisivo, mentre assumono rilievo professionalità e abitualità dell'attività, anche se non esclusiva.
- L'accertamento circa la natura abituale o occasionale della cessione di beni e la riconducibilità dell'operazione all'attività d'impresa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare il decisum, l'infondatezza o l'assorbimento del motivo diretto contro una sola di esse rende inutile l'esame degli ulteriori motivi.
- La domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. in cassazione richiede una specifica allegazione della temerarietà dell'intero ricorso e dei danni dedotti; in mancanza, non può essere accolta.
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