Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15031/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

Un medico convenzionato con l'azienda sanitaria locale, addetto anche alla medicina fiscale, aveva chiesto in primo grado il riconoscimento del diritto a percepire le indennità previste per le visite fiscali effettuate con utilizzo del proprio automezzo, oltre al rimborso del costo di un quinto di litro del prezzo medio del carburante; quest'ultima domanda era poi stata rinunciata. Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando un rimborso forfettario per ciascuna visita fiscale. La Corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione e rigettato le domande, ritenendo che la disciplina applicabile subordinasse il compenso aggiuntivo alle sole visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente e non anche agli accertamenti richiesti dalla pubblica amministrazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina convenzionale e regolamentare, sostenendo che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 207/2010 le visite fiscali richieste dalle pubbliche amministrazioni sarebbero divenute a titolo oneroso per il datore pubblico e quindi dovrebbero dare luogo al compenso; (2) ulteriore violazione delle stesse fonti, deducendo che l'indennità rivendicata non costituirebbe duplicazione della retribuzione ordinaria ma voce espressamente prevista per l'uso del mezzo proprio; (3) violazione dei doveri di correttezza e buona fede e dell'art. 97 Cost., perché l'amministrazione aveva riconosciuto il rimborso fino al 2008 e poi lo aveva revocato senza motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la disciplina applicabile riconosce il compenso aggiuntivo soltanto per le visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente, con corrispettivo da porsi a carico del datore e ricevuto dall'azienda sanitaria; tale presupposto non risulta dimostrato per le visite richieste da pubbliche amministrazioni. La Corte ha anche richiamato la propria giurisprudenza precedente e ha escluso che la sentenza della Corte costituzionale n. 207/2010 consenta di superare il dato testuale delle convenzioni. Il terzo motivo è stato respinto perché la contrattazione decentrata non può introdurre trattamenti contrari alla disciplina nazionale, sicché un eventuale riconoscimento pregresso e erroneo da parte dell'azienda non può far sorgere un diritto non previsto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, all. M, art. 14, lett. e)

    Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta, qualora si avvalgono del proprio automezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento di attività al di fuori dei presidi della Azienda, un rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché adeguata assicurazione dell'automezzo; Per visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente al medico che effettua la visita spettano per gli spostamenti i corrispettivi indicati dal Ministero del Lavoro da porsi a carico del datore di lavoro e ricevuti dalla Azienda, sempreché il mezzo di trasporto sia stato fornito dal medico stesso

    la seconda previsione opera solo se la visita fiscale è a carico del datore di lavoro richiedente e il relativo corrispettivo è posto a carico del datore e ricevuto dall'azienda

  • d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, art. 14, all. N

    Per visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente al medico che effettua la visita spettano per gli spostamenti i corrispettivi indicati dal Ministero del Lavoro da porsi a carico del datore di lavoro e ricevuti dalla Azienda

    conferma la medesima condizione di onerosità per il datore di lavoro richiedente e di ricezione del corrispettivo da parte dell'azienda

  • Accordo integrativo regionale 11 dicembre 2003, art. 39

    Ai Medici incaricati a tempo indeterminato spettano, qualora si avvalgono del proprio automezzo per l'effettuazione di visite fiscali a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, i corrispettivi indicati dal Ministero del Lavoro

    il compenso è dovuto solo per visite fiscali a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 Statuto dei lavoratori

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla revoca del rimborso; la Corte ne esclude la violazione perché il diritto non nasce da riconoscimenti pregressi contrari alla disciplina nazionale

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla revoca del rimborso; la Corte ne esclude la violazione per le stesse ragioni

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente per contestare il comportamento dell'amministrazione; la Corte non ravvisa una base per riconoscere il diritto richiesto

  • art. 5, L. 20 maggio 1970, n. 300

    richiamato come base normativa delle visite fiscali a carico del datore di lavoro

  • art. 12 preleggi

    indicato come criterio di interpretazione delle fonti regolamentari recepite nei d.P.R. che disciplinano il rapporto convenzionale

  • art. 117, terzo comma, Cost.

    richiamato nel descrivere i limiti costituzionali che hanno portato alla declaratoria di illegittimità della disciplina sopravvenuta sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici

  • art. 119 Cost.

    richiamato nel descrivere la declaratoria di illegittimità della disciplina sopravvenuta per lesione dell'autonomia finanziaria regionale

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel rapporto convenzionale del personale sanitario, i d.P.R. di recepimento degli accordi collettivi hanno natura regolamentare e, in cassazione, sono direttamente interpretabili ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. secondo i criteri ermeneutici ordinari.
  • L'indennità o il corrispettivo per l'uso del mezzo proprio in occasione di visite fiscali spetta solo se la disciplina applicabile subordina espressamente il compenso a visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente e alla ricezione del relativo importo da parte dell'azienda sanitaria.
  • La sentenza della Corte costituzionale che dichiari illegittime norme sopravvenute sulla ripartizione degli oneri delle visite fiscali non basta, da sola, a far sorgere un diritto al compenso se mancano i presupposti testuali previsti dalla disciplina convenzionale.
  • La contrattazione decentrata o il comportamento pregresso dell'amministrazione non possono creare un trattamento economico contrastante con la disciplina nazionale o convenzionale di rango superiore; un riconoscimento erroneo in passato non consolida un diritto non previsto dalla fonte applicabile.
  • In tema di visite fiscali dei medici convenzionati, il giudice deve verificare in fatto se ricorrano tutte le condizioni previste dalla fonte regolamentare per la debenza del corrispettivo, inclusa la prova che l'importo sia stato effettivamente posto a carico e ricevuto dall'azienda.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.