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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20202/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso dopo la cancellazione dal registro delle imprese di una società, per recuperare a tassazione IRES e IRAP un importo che l’Ufficio riteneva indebitamente sottratto tramite la deduzione, nell’anno 2005, di una sopravvenienza passiva derivante dalla svalutazione della partecipazione detenuta in altra società ammessa a concordato preventivo. L’atto era stato notificato al liquidatore e ad alcuni ex soci, indicati dall’Ufficio come soggetti chiamati a rispondere dei debiti della società estinta. In primo grado i ricorsi erano stati accolti quanto alla posizione dei destinatari diversi dalla società, per difetto di motivazione dell’avviso in ordine ad an e quantum delle loro eventuali obbligazioni, mentre era stata ritenuta corretta nel merito la ripresa fiscale nei confronti della società. In appello i contribuenti contestavano: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR deciso su qualificazione e quantificazione della sopravvenienza passiva non dedotte come oggetto del giudizio; 2) violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c. e art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che la questione fosse ormai coperta dal giudicato perché l’Ufficio non aveva impugnato la decisione di primo grado; 3) omessa pronuncia e motivazione apparente sull’individuazione del periodo d’imposta in cui il costo sarebbe stato deducibile; 4) omesso esame del fatto decisivo costituito dal decreto di ammissione della partecipata al concordato preventivo; 5) violazione dell’art. 101, comma 5, TUIR, sostenendo che la svalutazione della partecipazione dovesse essere trattata come perdita su crediti deducibile nell’esercizio del decreto di ammissione al concordato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal liquidatore in nome della società già cancellata, per difetto originario di capacità processuale e di legittimazione a rappresentarla. Quanto ai restanti ricorrenti, ha rigettato nel merito tutti i motivi: ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la formazione di un giudicato interno, rilevando che la CTR aveva solo attribuito una diversa qualificazione giuridica al medesimo fatto storico senza mutare petitum e causa petendi; ha poi ritenuto infondato il motivo fondato sull’art. 101, comma 5, TUIR, affermando che la svalutazione di partecipazione non è assimilabile a una perdita su crediti e, in via di principio, non è deducibile come componente negativo sulla base della disciplina invocata. Di conseguenza sono stati rigettati anche i motivi di omessa pronuncia e omesso esame del fatto decisivo, perché assorbiti e comunque superati dalla corretta impostazione giuridica della CTR. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni, ma può attribuire ai fatti dedotti una diversa qualificazione giuridica senza integrare ultrapetizione, se restano immutati petitum e causa petendi.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Il principio iura novit curia consente al giudice di individuare d’ufficio la disciplina applicabile ai fatti dedotti in causa.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno presuppone una soccombenza su uno specifico capo; non si forma se la parte non aveva interesse a impugnare una statuizione ad essa favorevole nel merito.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario sono precluse nuove eccezioni in appello, ma ciò non impedisce al giudice di riqualificare giuridicamente i fatti senza alterare il thema decidendum.

  • art. 101, comma 5, TUIR

    La norma non può essere estesa analogicamente per assimilare la svalutazione di una partecipazione a una perdita su crediti; la deducibilità va valutata entro i limiti testuali della previsione.

  • art. 94 TUIR

    Richiamato dalla Corte come parte del quadro normativo che esclude la deducibilità della svalutazione della partecipazione nelle modalità prospettate dai ricorrenti.

  • art. 110 TUIR

    Richiamato dalla Corte come ulteriore riferimento sistematico per affermare la non deducibilità della svalutazione di partecipazione come componente negativo nei termini dedotti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se previsto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati senza incorrere in ultrapetizione, purché non muti il fatto storico dedotto né attribuisca un bene diverso da quello richiesto.
  • Nel processo tributario l’assenza di appello incidentale della parte formalmente vittoriosa su un punto motivazionale non determina di per sé giudicato interno, se manca una reale soccombenza su quello specifico capo.
  • Le norme fiscali che introducono regimi di favore o deroghe al regime ordinario sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.
  • La svalutazione di una partecipazione societaria non è automaticamente assimilabile a una perdita su crediti: la sua deducibilità va verificata secondo la specifica disciplina fiscale e, in mancanza di realizzo o di previsione espressa, non può essere trattata come componente negativo deducibile.
  • Le censure di omessa pronuncia o di omesso esame del fatto decisivo non possono reggere quando la questione è stata comunque affrontata, anche implicitamente, sulla base di una corretta qualificazione giuridica che rende irrilevante il fatto prospettato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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