Sentenza n. 3929/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione - del decreto di Regione Lombardia, Direzione generale infrastrutture e opere pubbliche n. 17350 del 28 novembre 2025 recante decadenza dal beneficio del Comune di Lecco relativo all’iniziativa Multimodale Urbano di cui al decreto dirigenziale n. 8156 del 10 giugno 2025; - del decreto di Regione Lombardia, Direzione generale infrastrutture e opere pubbliche n. 18261 dell’11 dicembre 2025 con cui provvede allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura di cui alla medesima misura di sostegno a favore dei Comune di Como, Monza e Varese e dispone a loro favore della proroga dei termini; - di ogni altro atto, preordinato e comunque connesso ai precedenti, tra i quali, per quanto occorrere possa, dell’avviso approvato con decreto n. 11903 datato 1 agosto 2024 e delle linee guida allegate al decreto n. 8347 del 12 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di decadenza dal contributo per l'iniziativa Multimodale Urbano e successivo decreto di scorrimento della graduatoria e riassegnazione delle risorse
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Lecco ha impugnato il decreto regionale che lo ha dichiarato decaduto dal contributo di euro 14.647.603,50 assegnato nell'ambito dell'iniziativa regionale Multimodale Urbano, nonché il successivo decreto di scorrimento della graduatoria a favore dei Comuni di Como, Monza e Varese. Il Comune ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando: la compatibilità della decadenza con l'art. 27, comma 3, della l.r. Lombardia n. 34/1978; l'assenza di una chiara previsione decadenziale applicabile alla fattispecie; l'idoneità dell'atto di impegno sottoscritto dai proprietari privati a dimostrare la disponibilità dell'area di via Castagnera; l'idoneità, in alternativa, della procedura espropriativa avviata o prospettata dal Comune; la mancata considerazione della possibilità di stralciare dal progetto il passaggio pedonale; l'irragionevolezza, sproporzione e contrarietà al principio del risultato della decadenza, in ragione dell'interesse pubblico dell'opera e della possibilità di completare l'acquisizione dell'area entro il termine finale dei lavori. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che, dopo l'ammissione al beneficio, il Comune sarebbe titolare di un diritto soggettivo all'erogazione. Il TAR ha esaminato anche la questione della mancata disponibilità dell'area privata, richiesta dall'avviso sia ai fini della domanda sia ai fini dell'accettazione del contributo e dell'erogazione della prima quota.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, rilevando che la decadenza non era fondata su un mero inadempimento di obblighi esecutivi o di rendicontazione successivi all'ammissione, ma sulla carenza originaria di un requisito che condizionava la stessa ammissione alla procedura: la disponibilità delle aree comprese nel progetto. La controversia incideva quindi su un interesse legittimo e non sul diritto soggettivo all'erogazione del contributo. Nel merito, il TAR ha ritenuto che l'art. 27, comma 3, della l.r. Lombardia n. 34/1978 si limiti a qualificare come perentori determinati termini, senza escludere che la lex specialis possa prevedere ulteriori ipotesi di decadenza per la violazione di prescrizioni diverse dai termini, purché ragionevoli e coerenti con l'interesse pubblico. L'avviso e le linee guida imponevano di dimostrare la disponibilità delle aree e di allegare, ai fini dell'accettazione e dell'erogazione della prima quota, un preliminare di acquisto o di costituzione di diritti di godimento. L'atto sottoscritto dai proprietari di via Castagnera non costituiva un preliminare né attribuiva un diritto d'uso o una servitù, poiché rinviava a future trattative la definizione delle condizioni essenziali e subordinava la propria efficacia all'esito positivo della selezione. Anche la procedura espropriativa non poteva evitare la decadenza, poiché alla data del provvedimento non era stata neppure avviata e la deliberazione necessaria alla reiterazione del vincolo sarebbe stata sottoposta al consiglio comunale solo successivamente. Il mancato stralcio del passaggio pedonale non era decisivo: il Comune non aveva presentato una specifica richiesta di variante, il passaggio era stato valutato ai fini del punteggio e non era stato dimostrato che il progetto avrebbe conservato una posizione utile in graduatoria dopo la rimodulazione. La decadenza è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, perché la disponibilità delle aree garantiva la fattibilità di un intervento finanziato con una somma ingente; la Regione non poteva differire l'applicazione della lex specialis in attesa dell'esproprio, per esigenze di par condicio. Lo scorrimento della graduatoria ha inoltre consentito di finanziare altri progetti coerenti con l'interesse pubblico perseguito.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, Cost.
Il riparto tra cognizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo è affidato all'ordinario criterio fondato sulla causa petendi.
La controversia appartiene al giudice amministrativo quando la decadenza incide sulla verifica originaria di un requisito di ammissione e quindi su un interesse legittimo; appartiene al giudice ordinario quando riguarda il mero inadempimento di obblighi esecutivi o di rendicontazione successivi all'ammissione.
art. 27, comma 3, l.r. Lombardia n. 34/1978
I termini fissati per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono qualificati come perentori e la loro inutile scadenza determina la decadenza di diritto dal beneficio stesso.
La disposizione qualifica come perentori determinati termini, ma non esclude che la lex specialis preveda ulteriori ipotesi di decadenza per la violazione di prescrizioni diverse dai termini.
D.G.R. Lombardia n. XII/2198 del 15 aprile 2024
Ha approvato l'iniziativa Multimodale Urbano nell'ambito del PR FESR 2021-2027 e individuato la dotazione finanziaria e gli obiettivi dell'intervento.
Decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 11903 del 1 agosto 2024
Ha approvato l'avviso pubblico e la relativa disciplina di dettaglio, comprendente gli obblighi di dimostrazione della disponibilità delle aree e le ipotesi di decadenza.
Decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 8347 del 12 giugno 2025
Ha approvato le linee guida di rendicontazione, ribadendo l'obbligo di allegare all'accettazione il preliminare di acquisto o di costituzione di diritti di godimento sulle aree e prevedendo la revoca o decadenza per la mancanza dei requisiti e la violazione delle prescrizioni dell'avviso.
Paragrafo C1.1, punto 12, Allegato A all'avviso pubblico
Dichiarazione attestante la disponibilità delle aree e/o degli immobili interessati dall'intervento ovvero dichiarazione o nulla osta da parte della Proprietà dell'area e/o degli immobili della loro messa in disponibilità.
La disponibilità delle aree costituisce requisito da documentare già con la domanda di agevolazione.
Paragrafo C4 dell'Allegato A all'avviso pubblico
Al modulo di accettazione dovranno essere allegati il preliminare di acquisto delle aree e/o dei fabbricati oggetto di intervento.
La produzione del preliminare o di un titolo equivalente di disponibilità è condizione per l'accettazione del contributo e l'erogazione della prima quota.
Punto D2 dell'Allegato A all'avviso pubblico
L'agevolazione assegnata viene revocata qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni, i vincoli e le scadenze contenuti nel presente bando.
La lex specialis collega l'effetto decadenziale alla violazione delle prescrizioni del bando, non soltanto alla scadenza dei termini.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione sui contributi pubblici, la controversia appartiene al giudice amministrativo quando la decadenza è motivata dalla carenza originaria di un requisito che condizionava l'ammissione al beneficio; appartiene invece al giudice ordinario quando, dopo l'ammissione, è contestato il mero inadempimento di obblighi esecutivi o di rendicontazione relativi all'erogazione già riconosciuta.
- La disposizione legislativa che qualifica come perentori determinati termini di una procedura di finanziamento non impedisce alla lex specialis di prevedere ulteriori ipotesi di decadenza collegate alla violazione di prescrizioni diverse dai termini, purché tali prescrizioni siano ragionevoli, coerenti con l'interesse pubblico e adeguatamente conoscibili dai partecipanti.
- Quando l'avviso di finanziamento richiede la disponibilità delle aree interessate dal progetto e impone la produzione di un preliminare di acquisto o di costituzione di diritti di godimento, una dichiarazione d'impegno che rinvia a future trattative la definizione delle condizioni essenziali non dimostra la disponibilità giuridica dell'area e non equivale a un contratto preliminare o alla costituzione di una servitù.
- La possibilità astratta di acquisire l'area mediante espropriazione non esclude la decadenza dal contributo se, alla data del provvedimento decadenziale, la procedura non è stata tempestivamente avviata o completata secondo le condizioni previste dall'avviso.
- L'amministrazione finanziatrice non può sospendere o differire l'applicazione delle condizioni decadenziali della lex specialis in attesa della futura regolarizzazione del beneficiario, poiché deve applicare le regole della procedura in modo uniforme e rispettare la par condicio tra i partecipanti.
- Lo stralcio di una parte del progetto finanziato non può essere considerato automaticamente idoneo a conservare il beneficio: richiede una specifica proposta di variante, la valutazione dell'amministrazione competente e la verifica che non siano pregiudicati gli obiettivi dell'intervento né il punteggio utile in graduatoria.
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