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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17001/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per furto (artt. 624, 625 n.7 c.p.) deducendo violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. La difesa ha sostenuto che la bicicletta era stata lasciata all'interno di un esercizio commerciale, tra la porta scorrevole d'ingresso e le casse, in un luogo protetto (con porta dotata di fotocellula e uscita diversa), per cui la sottrazione avrebbe richiesto un'azione specifica e pianificata e non rientrerebbe nell'aggravante per esposizione alla pubblica fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'area dove la bicicletta era stata lasciata era liberamente accessibile a chiunque si trovasse nel negozio, il proprietario non poteva esercitare una vigilanza continua, l'impianto di videosorveglianza non era presidiato e l'imputato è uscito approfittando dell'apertura della porta da parte di un cliente. Pertanto l'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. è stata ritenuta sussistente, la condanna dei giudici di merito è stata confermata (pena ridotta per continuazione, attenuanti equivalenti e applicazione dell'art. 442 c.p.p.: pena finale quattro mesi di reclusione e 120 euro di multa) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre rilevato che, nonostante la successiva modifica normativa che rende alcuni furti procedibili a querela, nel caso concreto il danneggiato aveva già sporto denuncia chiedendo che l'autore fosse punito.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il furto; richiamata come norma sostanziale di riferimento per la condotta contestata.

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    Aggravante per il furto quando la cosa è esposta alla pubblica fede o quando il proprietario non può esercitare una vigilanza continua sul bene; la Corte ha ritenuto che sussistessero le condizioni per l'applicazione dell'aggravante.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma che prevede una riduzione di pena per il giudizio abbreviato; applicata dai giudici di merito nella determinazione della pena finale.

  • d.lgs. 17 ottobre 2022 n. 243 (modifica art. 624, comma 3 c.p.)

    Ha reso taluni furti procedibili a querela di parte; la Corte osserva la modifica ma ritiene non necessario il rinvio ex art. 85 d.lgs. n.150/2022 perché la vittima aveva già presentato denuncia chiedendo punizione.

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022 (modificato dalla legge di conversione n.199/2022)

    Norme procedurali richiamate con riferimento alla necessità, in astratto, di verificare la querela nelle fattispecie divenute querela-abili; nel caso concreto non applicate per la precedente denuncia della parte offesa.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. si configura quando la cosa è lasciata in un luogo accessibile al pubblico e il proprietario non può esercitare una vigilanza continua; la semplice presenza di una porta o di un dispositivo non esclude automaticamente l'aggravante se non costituisce un presidio concreto e difficoltoso da superare.
  • La valutazione circa l'accessibilità dell'area, la possibilità di vigilanza continua e l'effettiva efficacia di presidi (telecamere non presidiate, porte automatiche ecc.) è questione di fatto riservata ai giudici di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e coerente.
  • Comportamenti opportunistici consistenti nell'attendere l'apertura da parte di terzi per sottrarre un bene esposto possono integrare la condotta tipica dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede.
  • Le modifiche legislative che incidono sulla procedibilità (passaggio a querela di parte) devono essere considerate, ma non incidono retroattivamente quando la vittima abbia già presentato denuncia con richiesta di punizione; è comunque necessario verificare i profili procedurali caso per caso.
  • In sede di impugnazione per cassazione, il ricorrente deve censurare vizi di diritto o di motivazione manifesti; la mera diversa valutazione della probabilità fattuale non è sufficiente se la motivazione dei giudici di merito risulta esaustiva.

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