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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27183/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (garantito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una compagnia assicuratrice per il rimborso di quanto pagato al Ministero dello sviluppo economico a seguito dell’escussione di una fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia di un finanziamento agevolato ex L. n. 488/1992. La società garantita propose opposizione deducendo che il credito azionato in monitorio non corrispondeva al titolo effettivamente posto a base del pagamento, perché nel ricorso per decreto ingiuntivo era stata indicata una polizza fideiussoria diversa da quella effettivamente escussa. Il Tribunale revocò il decreto, ma accolse comunque la domanda di regresso ritenendo legittimo il pagamento e dovuto il rimborso ex art. 1950 c.c. In appello, la società garantita censurò la decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse pronunciato su un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria; la Corte d’appello accolse il gravame e dichiarò nulla la condanna, per ultrapetizione. La compagnia assicuratrice ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione degli artt. 633 e 645 c.p.c., sostenendo che la correzione del numero della polizza in sede di opposizione integrasse una emendatio libelli e non una mutatio libelli; con il secondo dedusse omessa pronuncia sulla domanda subordinata di condanna del Ministero alla restituzione, riproposta ex art. 346 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la modifica del titolo del credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo non costituiva una semplice emendatio libelli, ma una mutatio libelli non consentita, perché introduceva una domanda nuova riferita a un diverso rapporto giuridico rispetto a quello azionato in sede monitoria. Ha inoltre ritenuto corretta la decisione d’appello nel rilevare che il Tribunale aveva pronunciato oltre i limiti del chiesto, esaminando una diversa polizza fideiussoria. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice non può pronunciarsi su un rapporto giuridico diverso da quello dedotto in giudizio; la modifica introduttiva di un diverso titolo creditorio oltre i limiti della domanda integra violazione del principio.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato in relazione al procedimento monitorio e al titolo azionato nel ricorso per decreto ingiuntivo.

  • art. 645 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto può modificare la domanda solo nei limiti della medesima vicenda sostanziale; altrimenti si ha mutatio libelli.

  • art. 183 c.p.c.

    La modificazione della domanda è ammessa quando resti connessa alla stessa vicenda sostanziale, senza pregiudicare il contraddittorio né dilatare irragionevolmente i tempi del processo.

  • art. 346 c.p.c.

    La domanda subordinata riproposta dalla parte vittoriosa in primo grado deve essere esaminata se ritualmente devoluta al giudice di appello; nella specie la censura è stata respinta.

  • art. 1950 c.c.

    Il fideiussore che abbia pagato il debito garantito ha diritto di regresso verso il debitore principale, ma nel caso concreto il punto decisivo è rimasto assorbito dalla preclusione processuale sulla domanda azionata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • L. n. 488 del 1992

    Richiamata come base del finanziamento agevolato cui era collegata la garanzia fideiussoria escussa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto, quale attore in senso sostanziale, può modificare la domanda solo se la nuova pretesa resta ancorata alla medesima vicenda sostanziale dedotta nel monitorio; se viene introdotto un diverso rapporto giuridico o un diverso titolo del credito, la modifica integra mutatio libelli non consentita.
  • La correzione di un mero errore materiale o la diversa qualificazione dei fatti è ammissibile solo quando non alteri petitum sostanziale e causa petendi; viceversa, la sostituzione della polizza fideiussoria o del titolo su cui si fonda il credito comporta proposizione di una domanda nuova.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice decide su un rapporto giuridico diverso da quello effettivamente dedotto in causa, eccedendo i limiti del chiesto e pronunciato.
  • Nel procedimento monitorio e nella successiva opposizione il rispetto del contraddittorio e delle preclusioni processuali impone di valutare con rigore se l’azione monitoria e la pretesa poi coltivata coincidano nel loro nucleo sostanziale.
  • Il fideiussore che abbia effettivamente adempiuto alla garanzia conserva, in astratto, il diritto di regresso verso il debitore principale ex art. 1950 c.c.; tuttavia la tutela processuale deve essere fatta valere attraverso la corretta individuazione del titolo e del rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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