Corte di giustizia, Sentenza C-4/23
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024. — M.-A.A. contro Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Cluj e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Articoli 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione che ha legalmente acquisito, durante l’esercizio di tale diritto e nel corso del suo soggiorno in un altro Stato membro, il cambiamento del suo prenome e della sua identità di genere – Obbligo per lo Stato membro d’origine di riconoscere e di annotare nell’atto di nascita tale cambiamento di prenome e di identità di genere – Normativa nazionale che non consente un siffatto riconoscimento e una siffatta annotazione, costringendo l’interessato ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, di cambiamento di identità di genere nello Stato membro d’origine – Incidenza del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea. — Causa C-4/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che la Romania deve riconoscere e annotare nell’atto di nascita di un proprio cittadino il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente ottenuto nel Regno Unito, poiché il rifiuto ostacola la libera circolazione e soggiorno garantiti dalla cittadinanza dell’Unione. È irrilevante che la domanda sia stata presentata dopo la fine del periodo di transizione della Brexit, se il cambiamento è stato acquisito durante l’esercizio della libera circolazione e prima della fine di tale periodo. La normativa nazionale che impone un nuovo procedimento giudiziario interno, senza tener conto della situazione già legalmente riconosciuta altrove, viola gli articoli 20 e 21 TFUE letti alla luce degli articoli 7 e 45 della Carta.
Riconoscimento da parte dello Stato membro d’origine del cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro, con annotazione nell’atto di nascita, anche dopo la Brexit.
La questione giuridica
Se gli articoli 20 e 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 45 della Carta, ostino a una normativa nazionale che non consente allo Stato membro d’origine di riconoscere e annotare nell’atto di nascita il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro durante l’esercizio della libera circolazione, imponendo all’interessato di promuovere un nuovo procedimento giudiziario interno; e se la circostanza che lo Stato membro in cui il cambiamento è stato ottenuto non sia più membro dell’Unione incida sulla risposta.
Principio di diritto
Uno Stato membro deve, ai fini dell’esercizio effettivo della cittadinanza dell’Unione e della libera circolazione, riconoscere e annotare nell’atto di nascita di un proprio cittadino il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro durante il soggiorno e l’esercizio della libera circolazione; è incompatibile con gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 45 della Carta, una normativa che imponga invece di avviare un nuovo procedimento giudiziario interno, indipendente dal cambiamento già ottenuto all’estero. Tale soluzione resta valida anche se la domanda di riconoscimento è presentata dopo il recesso dall’Unione dello Stato in cui il cambiamento è stato legalmente conseguito, quando quest’ultimo era ancora trattato come Stato membro durante il periodo di transizione.
Norme richiamate
- Articolo 2 TUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articoli 126 e 127 dell'Accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea
Riconoscimento del cambiamento di prenome e identità di genere acquisito in un altro Stato membro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti in una controversia tra un cittadino rumeno e le autorità anagrafiche rumene. Il punto centrale è se lo Stato membro d’origine debba riconoscere, mediante annotazione dell’atto di nascita, un cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente ottenuto nel Regno Unito durante l’esercizio della libera circolazione.
Fatti e procedimento principale
M.-A.A., nato in Romania e registrato alla nascita come di sesso femminile, si era trasferito nel Regno Unito nel 2008, aveva acquisito la cittadinanza britannica nel 2016 e vi aveva ottenuto, nel 2017, il cambiamento di prenome e titolo di cortesia mediante Deed Poll. Nel 2020 aveva poi conseguito un Gender Identity Certificate che attestava l’identità di genere maschile. Nel 2021 aveva chiesto alle autorità rumene di annotare tali modifiche nel proprio atto di nascita e di rilasciare un nuovo certificato di nascita conforme. Le autorità rumene avevano respinto la domanda sulla base della legge n. 119/1996, in combinato disposto con il decreto del governo n. 41/2003, ritenendo necessario un procedimento giudiziario interno per il cambiamento di identità di genere.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce degli articoli 1, 7, 20, 21 e 45 della Carta, ostino a una normativa nazionale che non consente il riconoscimento del cambiamento di prenome e identità di genere già legalmente acquisito in un altro Stato membro;
- se sia compatibile con il diritto dell’Unione l’obbligo di avviare un nuovo procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine;
- se il fatto che il Regno Unito non fosse più uno Stato membro al momento della domanda incida sulla soluzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 20 TFUE, sullo status di cittadino dell’Unione;
- l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, sulla libera circolazione e soggiorno;
- gli articoli 7 e 45 della Carta;
- l’articolo 2 TUE e l’articolo 18 TFUE, evocati dal giudice del rinvio;
- l’accordo di recesso, in particolare gli articoli 126 e 127, relativi al periodo transitorio. Sul piano nazionale, sono richiamati gli articoli 9, 41, 43 e 57 della legge n. 119/1996 e l’articolo 4, paragrafo 2, lettera l), del decreto del governo n. 41/2003.
Ricevibilità e incidenza della Brexit
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo rumeno. Precisa che la situazione non è puramente interna perché il ricorrente ha esercitato la libera circolazione in un altro Stato membro e ha ottenuto lì il cambiamento del proprio stato civile quando il Regno Unito era ancora Stato membro, o comunque durante il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. La Corte sottolinea che, ai sensi dell’articolo 127 dell’accordo di recesso, durante il periodo transitorio il diritto dell’Unione continuava ad applicarsi al Regno Unito e quest’ultimo doveva essere trattato, ai fini delle norme sulla cittadinanza dell’Unione e sulla libera circolazione, come uno Stato membro. Ne deriva che la successiva presentazione della domanda in Romania, dopo il 31 dicembre 2020, non priva la situazione della sua rilevanza unionale.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che lo status di cittadino dell’Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e che la libera circolazione e il soggiorno garantiti dagli articoli 20 e 21 TFUE devono poter essere esercitati senza ostacoli ingiustificati. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui il rifiuto di riconoscere un elemento dello stato civile stabilito in un altro Stato membro può creare seri inconvenienti nella vita quotidiana, generando dubbi sull’identità della persona e ostacolando l’esercizio della libera circolazione. Ciò vale anche per il riconoscimento dell’identità di genere legalmente acquisita all’estero, poiché il genere fa parte dell’identità personale e dello status individuale. La normativa rumena, imponendo un nuovo procedimento giudiziario che prescinde dal cambiamento già validamente ottenuto in un altro Stato membro, rende l’esercizio dei diritti di circolazione e soggiorno eccessivamente difficile e può perfino condurre a un esito diverso rispetto a quello già raggiunto all’estero. La Corte osserva inoltre che, anche supponendo un obiettivo legittimo della normativa nazionale, essa deve rispettare i diritti fondamentali della Carta, in particolare l’articolo 7 sul rispetto della vita privata. In questo contesto richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare la sentenza X e Y c. Romania, che aveva già ritenuto incompatibile con l’articolo 8 CEDU il procedimento rumeno di riconoscimento dell’identità di genere, in quanto privo di chiarezza, prevedibilità ed effettività.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 20 e 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 45 della Carta, ostano a una normativa nazionale che non consente di riconoscere e annotare nell’atto di nascita il cambiamento di prenome e identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro durante l’esercizio della libera circolazione, costringendo l’interessato ad avviare un nuovo procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine. Aggiunge espressamente che è irrilevante il fatto che la domanda di riconoscimento sia stata presentata quando il recesso dall’Unione dello Stato membro in cui il cambiamento è stato ottenuto aveva già effetto.
Principi pratici per il professionista
La sentenza conferma che lo stato civile e l’identità di genere, pur rientrando in linea di principio nella competenza degli Stati membri, devono essere riconosciuti in modo coerente con la cittadinanza dell’Unione quando la persona ha esercitato la libera circolazione. Per i professionisti emerge un principio di forte rilievo operativo: le autorità nazionali non possono imporre un secondo procedimento sostanzialmente “da zero” se il cambiamento è già stato validamente acquisito in un altro Stato membro, perché ciò può compromettere la prova dell’identità e la concreta mobilità del cittadino europeo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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