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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34761/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 19/09/2022 che aveva confermato la condanna per il reato di danneggiamento: l'imputazione contestava che Piazza avesse reso inservibile, con un violento calcio, una porta con finestra negli uffici della Guardia Costiera di Porto San Giorgio. I motivi dedotti in cassazione erano: 1) presunta violazione dell'art. 521 c.p.p. per discordanza fra la qualificazione normativa indicata in sentenza (riferimento al comma 2 dell'art. 635 c.p.) e quella dell'imputazione (comma 1 dell'art. 635 c.p.); 2) contestazione della mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) omissione di pronuncia sulla istanza di concessione della sospensione condizionale della pena formulata in appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non vi sia stato mutamento del fatto idoneo a pregiudicare la difesa: la descrizione del fatto era compiuta e il ricorrente ha potuto difendersi sin dall'inizio, per cui la mera discrepanza formale tra riferimento ai commi dell'art. 635 non ha costituito violazione. Sulla particolare tenuità e sulle attenuanti generiche la Corte d'Appello ha fornito motivazione di merito ritenuta congrua (consistenza del danno e spregiudicatezza della condotta), incontestabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità che qui non è stata riscontrata. Quanto alla sospensione condizionale della pena, il ricorrente è risultato privo di interesse perché aveva già beneficiato della sospensione per due volte e quindi non poteva usufruirne nuovamente. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione fra imputazione e sentenza: la violazione è esclusa se non vi è mutamento radicale del fatto tale da pregiudicare la difesa; non basta un confronto letterale se il contenuto fattuale rimane identico e l'imputato ha potuto difendersi.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma sul danneggiamento; qui la discrepanza formale tra il comma indicato in sentenza e quello dell'imputazione non ha comportato modifica sostanziale del fatto storico rilevante ai fini della responsabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte privata che propone ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese processuali; applicata qui anche unitamente alla condanna alla Cassa delle ammende per profili di colpa.

Massime di principio

  • Una discrepanza meramente formale tra la specifica normativa richiamata in imputazione e quella richiamata in sentenza non determina automaticamente la nullità o la violazione del principio di correlazione: occorre verificare se vi sia stata una trasformazione radicale del fatto tale da pregiudicare la difesa.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche è valutazione di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente.
  • L'omessa statuizione su richieste relative a benefici (es. sospensione condizionale della pena) può essere irrilevante se il ricorrente è comunque privo dell'interesse o del requisito per ottenerle (ad es. perché già beneficiato in precedenza).
  • Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e, se emergono profili di colpa, con condanna alla Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare preliminarmente la fondatezza e l'ammissibilità dei motivi.
  • Per far valere vizi collegati alla correlazione imputazione-sentenza è necessario dimostrare che il cambiamento abbia inciso concretamente sulla possibilità di difesa e non limitarsi a rilievi formali sul riferimento a commi o numeri di articolo.

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