Cassazione Penale, Sentenza n. 34761/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 19/09/2022 che aveva confermato la condanna per il reato di danneggiamento: l'imputazione contestava che Piazza avesse reso inservibile, con un violento calcio, una porta con finestra negli uffici della Guardia Costiera di Porto San Giorgio. I motivi dedotti in cassazione erano: 1) presunta violazione dell'art. 521 c.p.p. per discordanza fra la qualificazione normativa indicata in sentenza (riferimento al comma 2 dell'art. 635 c.p.) e quella dell'imputazione (comma 1 dell'art. 635 c.p.); 2) contestazione della mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) omissione di pronuncia sulla istanza di concessione della sospensione condizionale della pena formulata in appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non vi sia stato mutamento del fatto idoneo a pregiudicare la difesa: la descrizione del fatto era compiuta e il ricorrente ha potuto difendersi sin dall'inizio, per cui la mera discrepanza formale tra riferimento ai commi dell'art. 635 non ha costituito violazione. Sulla particolare tenuità e sulle attenuanti generiche la Corte d'Appello ha fornito motivazione di merito ritenuta congrua (consistenza del danno e spregiudicatezza della condotta), incontestabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità che qui non è stata riscontrata. Quanto alla sospensione condizionale della pena, il ricorrente è risultato privo di interesse perché aveva già beneficiato della sospensione per due volte e quindi non poteva usufruirne nuovamente. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione fra imputazione e sentenza: la violazione è esclusa se non vi è mutamento radicale del fatto tale da pregiudicare la difesa; non basta un confronto letterale se il contenuto fattuale rimane identico e l'imputato ha potuto difendersi.
art. 635 cod. pen.
Norma sul danneggiamento; qui la discrepanza formale tra il comma indicato in sentenza e quello dell'imputazione non ha comportato modifica sostanziale del fatto storico rilevante ai fini della responsabilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna della parte privata che propone ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese processuali; applicata qui anche unitamente alla condanna alla Cassa delle ammende per profili di colpa.
Massime di principio
- Una discrepanza meramente formale tra la specifica normativa richiamata in imputazione e quella richiamata in sentenza non determina automaticamente la nullità o la violazione del principio di correlazione: occorre verificare se vi sia stata una trasformazione radicale del fatto tale da pregiudicare la difesa.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche è valutazione di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente.
- L'omessa statuizione su richieste relative a benefici (es. sospensione condizionale della pena) può essere irrilevante se il ricorrente è comunque privo dell'interesse o del requisito per ottenerle (ad es. perché già beneficiato in precedenza).
- Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e, se emergono profili di colpa, con condanna alla Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare preliminarmente la fondatezza e l'ammissibilità dei motivi.
- Per far valere vizi collegati alla correlazione imputazione-sentenza è necessario dimostrare che il cambiamento abbia inciso concretamente sulla possibilità di difesa e non limitarsi a rilievi formali sul riferimento a commi o numeri di articolo.
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