Cassazione Penale, Sentenza n. 10129/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati connessi al traffico di stupefacenti e all'associazione (art. 74 d.P.R. 309/1990 e art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava la valutazione della gravità indiziaria relativa al reato associativo, sostenendo che la sua posizione sarebbe stata quella di un "stabile acquirente" coartato dal regime di monopolio del sodalizio e che i suoi due acquisti da Alessandro Aprile non dimostrerebbero una partecipazione associativa stabile, richiamando principi giurisprudenziali sui requisiti necessari perché un rapporto di fornitura si configuri come partecipazione a progetto criminoso.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo e confermato la correttezza della valutazione del Tribunale di Bari, che aveva fondato la misura cautelare su conversazioni intercettate, dichiarazioni di collaboratori e sulla consumazione dei reati contestati. Il Tribunale aveva qualificato il ricorrente come soggetto inserito stabilmente nell'organigramma del sodalizio ("stabile spacciatore" nella lista gestita da Alessandro Aprile), evidenziando rapporti di fornitura abituali, la corresponsione dei proventi ai superiori e la percezione di una retribuzione dall'associazione. La Corte ha ribadito i criteri che fanno assumere al rapporto di fornitura la connotazione associativa (stabilità, continuità, rilevanza economica, consapevolezza di far parte dell'organizzazione) e ha escluso che il regime di monopolio o forme di intimidazione neutralizzino automaticamente la responsabilità quando emergono elementi indicativi della "affectio societatis". Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
L'art. 74 concerne l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte interpreta che la partecipazione può desumersi anche da rapporti di fornitura stabili e continuativi che, per durata, modalità, rilevanza economica e ruolo nell'organizzazione, eccedono il mero rapporto contrattuale e riflettono "affectio societatis".
Codice penale, art. 416-bis, comma 1
art. 416-bis c.p., comma 1 (come richiamato nell'atto)
La contestazione per associazione di tipo mafioso/associativa è richiamata in relazione alla qualificazione del vincolo associativo; la Corte utilizza i criteri giurisprudenziali per verificare la sussistenza del vincolo stabile tra i partecipanti.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Articolo relativo ai delitti endofamiliari del testo unico sugli stupefacenti contestati come reati fine; la Corte lo menziona per contestualizzare i reati che fondano il vincolo associativo e la gravità indiziaria.
Massime di principio
- Un rapporto di fornitura di stupefacenti può integrare partecipazione ad un'associazione se presenta caratteristiche di stabilità, continuità, rilevanza quantitativa/economica e consapevolezza dell'inserimento nell'organizzazione ("affectio societatis").
- La mera reiterazione di acquisti o forniture non è sufficiente: il giudice valuta durata, modalità di approvvigionamento, contenuto economico delle transazioni e l'importanza obiettiva del soggetto per il sodalizio.
- Il regime di monopolio del sodalizio o l'uso di intimidazioni non escludono automaticamente la responsabilità; se emergono elementi che mostrano che l'interessato traeva utilità stabile o era retribuito dall'associazione, può ritenersi la partecipazione associativa.
- Nel giudizio cautelare la verifica della gravità degli indizi può essere basata su un insieme di elementi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, dati economici) e la valutazione rimane di merito, con ampio apprezzamento del giudice sulla base delle circostanze concrete.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è utile puntare a dimostrare l'assenza dei requisiti di stabilità/continuità/rilevanza economica e l'effettiva condizione di costrizione o marginalità nell'organizzazione.
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