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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19214/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per estorsione e sulla relativa aggravante non è stata riformata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per estorsione, censurando: 1) il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1 c.p., in relazione al reato di estorsione ex art. 629 c.p., sostenendo che non fosse configurabile; 2) la mancata esclusione della recidiva; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e in regime di prevalenza sulle aggravanti. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era meramente ripetitivo di una doglianza già esaminata e respinta in appello, dove era stato valorizzato il fatto che, brandendo un martello, l'imputato aveva già determinato la sopraffazione psicologica della persona offesa. Anche i motivi su recidiva e attenuanti generiche sono stati ritenuti riproduttivi di censure già esaminate e congruamente disattese dalla Corte territoriale, che aveva richiamato il certificato penale e le allarmanti modalità delle reiterate condotte.

Norme richiamate

  • art. 628, comma terzo, n. 1 c.p.

    l'aggravante è stata ritenuta configurabile in relazione alla condotta descritta, perché l'uso del martello aveva già realizzato una sopraffazione psicologica della persona offesa

  • art. 629 c.p.

    norma incriminatrice del delitto di estorsione oggetto di contestazione

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche non sono state ritenute concedibili in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate

  • art. 81 c.p.p.

    null

  • art. 616 c.p.p.

    null

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente questioni già dedotte in appello e già specificamente e logicamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • In tema di estorsione, l'aggravante legata alle modalità della condotta può ritenersi integrata quando l'azione violenta o intimidatoria abbia già prodotto una concreta sopraffazione psicologica della vittima, idonea a vincerne la resistenza.
  • La censura sulla recidiva non è accoglibile se la motivazione di merito dà conto, con riferimento al certificato penale e alle modalità del fatto, della persistente pericolosità desumibile da condotte reiterate.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia motivato con elementi concreti, quali i precedenti penali e la gravità delle modalità esecutive, escludendo la prevalenza sulle aggravanti.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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