Cassazione Penale, Sentenza n. 34309/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità costituzionale dell'art. 324 c.p.p., ritenendo che il termine per proporre il ricorso per riesame contro il sequestro preventivo non debba decorrere dalla conoscenza dell'interessato dell'avvenuto sequestro, bensì dal momento in cui il difensore ne è stato informato. Si sosteneva che l'interpretazione che fa decorrere il termine dall'esecuzione o dalla conoscenza in capo all'interessato pregiudichi l'effettività della difesa e contrasti con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.U. n. 27777/2006, Marseglia) secondo cui il difensore, pur legittimato a impugnare, non ha diritto alla notifica dell'avviso di deposito e, pertanto, il termine unico per proporre istanza di riesame decorre dall'esecuzione del sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. La Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 324 c.p.p. non integri una lesione costituzionale degli artt. 3, 24 e 111 Cost., posto che la modulazione dei termini è rimessa alla discrezionalità del legislatore, giustificata dalla specificità della cautela reale e dall'esigenza di celerità del sub-procedimento cautelare. Ha escluso l'analogia rispetto al giudizio abbreviato (Corte cost. sent. n.120/2002) in quanto le fattispecie sono diverse e il legislatore ha previsto tutele diverse quando ritenuto necessario (es. notifica al difensore nell'ambito dell'art. 456 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro
La norma individua un termine unitario di decorrenza per ricorrente e difensore; la giurisprudenza (Sez.U.) e la Corte hanno ritenuto che il termine decorra dall'esecuzione o dalla conoscenza in capo all'interessato e non dalla notificazione dell'avviso al difensore.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di illegittimità costituzionale per presunta violazione del principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto che non sussista disparità ingiustificata rispetto all'assetto legislativo sulla cautela reale.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione all'effettività del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la disciplina impugnata non determini una lesione insanabile del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa per ragioni di ragionevole durata e garanzie processuali; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con i principi costituzionali richiamati.
Sez.U. n. 27777 dell'11/7/2006 (Marseglia, Rv. 234213)
Precedente che ha stabilito che il difensore non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito e che, ai fini della decorrenza del termine per il riesame in materia di sequestro conservativo o preventivo, va preso a riferimento l'atto di esecuzione o la conoscenza da parte dell'interessato.
Corte costituzionale, sent. n. 120 del 2002 (art. 458 c.p.p.)
Pronuncia su diversa fattispecie (decorrenza del termine per la richiesta di giudizio abbreviato), che ha ritenuto incostituzionale la decorrenza unitaria dalla notifica del decreto di giudizio immediato quando ciò pregiudica il difensore; la Corte nel caso di specie ha ritenuto però la situazione non assimilabile al regime del sequestro preventivo.
art. 456 cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare che, in casi diversi (es. giudizio abbreviato), il legislatore prevede espressamente la notifica al difensore, giustificando quindi decorrenze differenziate dei termini.
Massime di principio
- Il termine per impugnare il sequestro preventivo decorre dall'esecuzione del provvedimento o dalla conoscenza dell'interessato e non dalla notificazione al difensore.
- Il difensore è legittimato a proporre ricorso per riesame ma non ha diritto automatico alla notificazione dell'avviso di deposito; pertanto deve agire tempestivamente una volta venuto a conoscenza dell'avvenuto sequestro tramite il cliente o altri canali.
- Una questione di incostituzionalità su questo punto è di difficile accoglimento salvo prova di una lesione effettiva e insanabile del diritto di difesa.
- La disciplina dei termini può essere modulata diversamente a seconda della natura del provvedimento cautelare: misure reali (sequestro) possono avere regole più stringenti rispetto a profili processuali di merito (es. giudizio abbreviato).
- Quando il legislatore prevede espressamente la notifica al difensore (es. art. 456 c.p.p.), la decorrenza del termine può differire e la tutela del difensore è rafforzata; l'assenza di tale previsione indica invece una scelta legislativa orientata alla concentrazione temporale delle impugnazioni.
- Indicazioni pratiche: il difensore deve ottenere conferma immediata della conoscenza del sequestro da parte del cliente, agire entro i termini decorrenti dalla conoscenza effettiva, e valutare tempestivamente le possibilità di riesame; un ricorso basato solo su mancata notificazione al difensore ha scarse probabilità di successo se non dimostra un concreto pregiudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34290/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34292/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34294/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34295/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34296/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34297/2025 del 21/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →