Sentenza n. 572/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia della Questura nell’attuazione del decreto del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto la protezione sussidiaria, con richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e di nomina di un commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto del Tribunale di Brescia del 23 marzo 2022, comunicato all’Avvocatura dello Stato il 12 ottobre 2022 e divenuto irrevocabile l’11 novembre 2022, con il quale gli era stato riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lettera b), del d.lgs. n. 251/2007. Ha dedotto che, nonostante la convocazione presso la Questura nell’ottobre 2023, gli era stata rilasciata soltanto una ricevuta non sostitutiva del permesso di soggiorno; che le successive richieste di accesso agli atti e i solleciti erano rimasti senza esito; e che la diffida ad adempiere era stata riscontrata dalla Questura comunicando l’attesa di informazioni dalle autorità tedesche. Ha quindi chiesto di dichiarare l’inottemperanza e di nominare un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato un provvedimento del Questore del 7 gennaio 2026 di diniego del permesso di soggiorno, fondato sulla segnalazione SIS ai fini della non ammissione nello spazio Schengen, collegata a un mandato di cattura internazionale per un omicidio volontario, nonché su ulteriori elementi relativi all’ospitalità, all’attività lavorativa e all’inserimento sociale del ricorrente. Il ricorrente non ha contestato il provvedimento sopravvenuto né ha dedotto che esso violasse o eludesse il giudicato; all’udienza si è limitato a rilevare genericamente la mancata notificazione del diniego e a sostenere che le relative motivazioni sarebbero già state esaminate dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta adozione del provvedimento questorile di diniego del permesso di soggiorno, non contestato dal ricorrente. Il giudizio di ottemperanza consente di verificare non solo l’inerzia, ma anche l’attuazione inesatta, incompleta o elusiva del giudicato; inoltre, quando sopravviene un atto potenzialmente violativo o elusivo, non è necessaria una formale impugnazione, poiché il giudice dell’ottemperanza può essere investito della questione anche mediante memoria difensiva e può dichiarare la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 21-septies l. n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a. Tuttavia, nel caso concreto, il ricorrente non ha formulato alcuna domanda, neppure implicita, di accertamento della nullità del diniego, né ha allegato la sua violazione o elusione del giudicato. La domanda originaria, diretta esclusivamente a far accertare l’inerzia e a ottenere la nomina del commissario ad acta, non poteva essere interpretata come comprensiva della contestazione dell’atto sopravvenuto. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito in rito, della peculiarità e della relativa novità della questione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e attribuisce al giudice i poteri cognitivi e dispositivi necessari a verificare e imporre l’attuazione del giudicato, compresa la possibilità di dichiarare la nullità degli atti violativi o elusivi.
art. 112 c.p.a.
Richiamato per individuare l’oggetto dell’ottemperanza e la necessità che causa petendi e petitum siano coerenti con la domanda di esecuzione del giudicato.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Consente, insieme all’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., di dichiarare la nullità del provvedimento sopravvenuto che violi o eluda il giudicato, senza necessità di autonoma formale impugnazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per avvisare le parti della possibile improcedibilità derivante dall’adozione, nel corso del giudizio, del provvedimento negativo del Questore.
art. 14, lettera b), d.lgs. n. 251/2007
È la disposizione in base alla quale il Tribunale ordinario aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla protezione sussidiaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di controllare la conformità dell’azione amministrativa al giudicato e di attribuire alla parte vittoriosa l’utilità riconosciuta nella decisione; il controllo comprende sia l’inerzia totale sia l’attuazione inesatta, incompleta o elusiva del comando giudiziale.
- Quando, dopo la formazione del giudicato e durante il giudizio di ottemperanza, sopravviene un provvedimento che il ricorrente ritiene violativo o elusivo del giudicato, non è necessaria una sua autonoma e formale impugnazione: la questione può essere sottoposta al giudice dell’ottemperanza mediante una memoria difensiva, affinché questi valuti anche la nullità dell’atto.
- La mera sopravvenienza di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente la prosecuzione del giudizio di ottemperanza: il ricorrente deve contestare l’atto e allegare, in modo specifico, la sua violazione o elusione del giudicato; in mancanza, il ricorso originariamente diretto contro l’inerzia diviene improcedibile.
- La domanda di ottemperanza volta esclusivamente all’accertamento dell’inerzia e alla nomina di un commissario ad acta non comprende, per il solo fatto di essere stata proposta, una domanda di accertamento della nullità di un provvedimento sopravvenuto; tale domanda deve risultare dal petitum o da specifiche deduzioni difensive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →