Sentenza del 24/01/2017 n. 781 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Lavoratore autonomo - Prestazioni a titolo gratuito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi esposta conclude che le prestazioni effettuate gratuitamente dal lavoratore autonomo per uso personale o familiare, oppure per altre finalità estranee all'esercizio della professione, non costituiscono prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. Non sono tuttavia indicati nel testo il dispositivo concreto, le parti formalmente costituite o l'eventuale esito processuale espresso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la rilevanza ai fini IVA delle prestazioni rese gratuitamente da un lavoratore autonomo per finalità estranee all'esercizio della professione, in particolare per uso personale o familiare. Il ragionamento si fonda sull'interpretazione a contrario dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 633/1972: poiché la norma qualifica come prestazioni di servizio, anche se gratuite o destinate a finalità estranee all'impresa, soltanto quelle indicate nei commi primo e secondo effettuate nell'ambito dell'attività d'impresa, tale estensione non sarebbe applicabile alle prestazioni rese dal lavoratore autonomo.
Norme richiamate
Art. 3, comma 3, d.P.R. 633/1972
Le prestazioni indicate ai commi primo e secondo costituiscono prestazioni di servizio anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La disposizione estende la rilevanza IVA alle prestazioni gratuite o destinate a finalità estranee all'attività quando si tratta di prestazioni riferibili all'impresa. Interpretata a contrario, non estende automaticamente tale disciplina alle prestazioni rese dal lavoratore autonomo per finalità personali, familiari o comunque estranee all'esercizio della professione.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione gratuita di un lavoratore autonomo è soggetta a IVA, occorre verificare anzitutto se essa sia collegata all'esercizio della professione oppure sia realmente estranea a tale attività.
- L'assimilazione delle prestazioni gratuite a prestazioni di servizi imponibili prevista dall'art. 3, comma 3, riguarda espressamente l'ambito dell'impresa e non può essere automaticamente estesa alle attività personali o professionali gratuite del lavoratore autonomo.
- La gratuità, da sola, non esclude né determina l'imponibilità IVA: sono decisivi la natura della prestazione, il soggetto che la rende e il rapporto con l'attività economica esercitata.
- L'interpretazione a contrario deve essere applicata con cautela: occorre verificare anche eventuali disposizioni speciali, il concreto collegamento con l'attività professionale e la documentazione delle finalità estranee alla professione.
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