Sentenza n. 1376/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento dei provvedimenti di assegnazione sedi di servizio in riferimento al concorso per 2662 Vice Ispettori della Polizia di Stato, nella parte in cui viene assegnata al ricorrente la sede “Questura di Roma” in luogo del mantenimento della sede di servizio (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa sostanziale del ricorrente risultava integralmente soddisfatta dal sopravvenuto trasferimento. Le spese di giudizio sono state compensate.
Atto impugnato: assegnazione della sede di servizio presso la Questura di Roma, in luogo del mantenimento della precedente sede di servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la circolare telegrafica del Ministero dell'Interno del 22 luglio 2022 e la relativa tabella di assegnazione delle sedi, adottate nell'ambito del concorso per 2662 vice ispettori della Polizia di Stato, nella parte in cui gli assegnavano la sede presso la Questura di Roma anziché consentirgli il mantenimento della precedente sede di servizio. Prima dell'udienza, il ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione poiché, con provvedimento notificato il 26 settembre 2025, era stato trasferito dalla Questura di Roma alla precedente sede di servizio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale base per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando la sopravvenienza satisfattiva elimina l'utilità concreta della decisione sull'impugnazione, il giudice amministrativo non procede all'esame dei motivi di legittimità e definisce il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →