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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30219/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale relativa ad un arresto in flagranza eseguito il 30/05/2010 e convalidato ma seguito da immediata liberazione il 01/06/2010; il ricorrente era stato poi assolto dalle imputazioni (Tribunale di Ragusa 08/11/2017, confermata in appello 29/01/2021). La Corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo sussistente "colpa grave" del ricorrente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., valutando la condotta (rifiuto di esibire documenti, ingiurie, divincolarsi) come gravemente colposa e idonea a determinare l'arresto. Il ricorrente impugnava per vizio di motivazione sostenendo che i fatti, ritenuti non costituenti reato dai giudici di merito, non potevano legittimare la valutazione di colpa grave e impedire l'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: l'ordinanza impugnata, depositata il 30/01/2023 e notificata al ricorrente il 20/03/2023, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. (termine decadenziale calcolato dalla notifica), termine scaduto prima dell'effettivo deposito del ricorso (atto presentato l'11/04/2023). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'onere di versare euro 500,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Usata dalla Corte territoriale per qualificare la condotta del ricorrente come "colpa grave" ai fini della esclusione o limitazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 495 c.p.

    Norma penale relativa a una delle imputazioni per le quali il ricorrente è stato assolto; citata per descrivere il quadro accusatorio

  • art. 337 c.p.

    Norma penale (reato per il quale era stato eseguito e convalidato l'arresto); benché il fatto non sia stato ritenuto integrativo di reato, la Corte territoriale ha ritenuto la condotta gravemente colposa

  • art. 341-bis c.p.p.

    Il ricorrente è stato assolto da tale reato per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il che è stato distinto dalla valutazione della Corte territoriale sulla colpa del ricorrente

  • art. 131-bis c.p.

    Applicata dai giudici della cognizione per riconoscere la particolare tenuità del fatto ai fini dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 341-bis

  • art. 315 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla materia delle istanze di riparazione per ingiusta detenzione e alla competenza della Corte d'appello nel giudizio in camera di consiglio

  • art. 646 c.p.p.

    Stabilisce che l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello in materia di riparazione debba essere notificata a tutti gli interessati; da ciò deriva il termine di impugnazione decorrente dalla notifica

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato come riferimento alle forme procedurali da osservare nella decisione in camera di consiglio

  • art. 585 c.p.p.

    Individua il termine decadenziale per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio; la Corte ha applicato tale termine per valutare la tempestività del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'onere da imporre per ragioni di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata in relazione ai criteri da considerare nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni per l'inammissibilità; utilizzata come parametro interpretativo per l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • I termini per impugnare le ordinanze emesse in camera di consiglio decorrono dalla notifica dell'ordinanza stessa e sono perentori: è fondamentale rispettare il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. per non incorrere in inammissibilità.
  • L'assoluzione nel merito non impedisce automaticamente che la corte ritenga esistente una forma di colpa grave del soggetto a fini della liquidazione dell'equa riparazione: i giudici possono valutare se la condotta della persona sia stata gravemente colposa e prevedibilmente idonea a causare l'arresto.
  • La colpa lieve non è di per sé ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; invece la "colpa grave" può escludere o ridurre il diritto all'equa riparazione quando la condotta sia stata gravemente imprudente o prevedibilmente idonea a determinare la privazione della libertà.
  • Errori materiali nella indicazione della data di notifica possono essere valutati e rettificati, ma ciò non sempre elimina il decorso del termine di impugnazione: è importante documentare tempestivamente la notifica e, se necessario, chiedere chiarimenti o ricorsi nel termine.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per motivi procedurali, possono essere imposte sanzioni economiche (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende) a carico del ricorrente, salvo comprovata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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