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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16157/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva concesso in locazione un appartamento a una società nel 2006. Le parti avevano poi stipulato più scritture integrative, registrate, con cui rinviavano il pagamento del canone per consentire interventi edilizi e, in seguito, differivano a tempo indeterminato la corresponsione del canone. L’immobile non fu mai concretamente utilizzato come previsto, poiché nel 2008 fu sequestrato dal Comune per abusi edilizi e il rapporto fu poi sciolto consensualmente nel 2011. L’Agenzia delle Entrate notificò al contribuente un avviso di accertamento con cui rettificava il reddito da fabbricati per l’anno 2006. Il contribuente impugnò l’atto, ma i giudici di merito respinsero il ricorso. In cassazione il contribuente dedusse due motivi, ma il primo fu ritenuto assorbente: denunciò la violazione del giudicato esterno, sostenendo che in un diverso giudizio relativo all’anno d’imposta 2008 una sentenza passata in giudicato aveva già accertato che quel contratto di locazione non aveva mai avuto concreta esecuzione e che non poteva quindi ritenersi dovuta alcuna pretesa fiscale fondata su di esso. Il secondo motivo non è esaminato perché assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per violazione del giudicato esterno, ritenendo che l’accertamento contenuto in una precedente sentenza definitiva, relativo alla mancata esecuzione del medesimo contratto di locazione, facesse stato anche per l’anno d’imposta 2006, poiché l’elemento fattuale decisivo era identico. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l’atto impositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la complessità del giudicato esterno.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione del giudicato esterno e della stabilità delle decisioni

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come fondamento dell'efficacia del giudicato sostanziale, idoneo a precludere una diversa ricostruzione del medesimo fatto accertato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere il passaggio in giudicato della precedente decisione e la sua efficacia vincolante

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato come vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione

  • art. 2909 c.c.

    applicato nel senso che il giudicato su un elemento fattuale comune alla fattispecie impositiva si estende anche al diverso anno d'imposta, quando il fatto storico sia identico

Massime di principio

  • Il giudicato esterno su un accertamento di fatto comune a due controversie può precludere una diversa soluzione anche in un giudizio relativo a un diverso periodo d'imposta, se l'elemento fattuale decisivo è identico.
  • Quando una sentenza passata in giudicato accerta che un contratto posto a fondamento della pretesa fiscale non ha mai avuto concreta esecuzione, tale accertamento vincola il giudice successivo sulla medesima circostanza storica.
  • In presenza di giudicato esterno decisivo, la cassazione può decidere nel merito annullando direttamente l'atto impositivo, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Le spese possono essere compensate in presenza di una vicenda peculiare e di un giudicato esterno di non agevole interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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