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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31491/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal cambio di appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti da aziende sanitarie locali. I lavoratori, già dipendenti della società uscente, erano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo a seguito della cessazione dell'appalto e sostenevano che il nuovo raggruppamento aggiudicatario fosse tenuto ad assumerli in applicazione della clausola sociale del CCNL igiene ambientale aziende private FISE del 12/04/2013. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda nella fase sommaria e poi rigettato l'opposizione del raggruppamento; la Corte d'Appello, invece, aveva accolto il reclamo dei subentranti e rigettato le domande dei lavoratori, ritenendo: che la mancata comunicazione dei dati del personale da parte dell'impresa uscente avesse eliso l'obbligo di assunzione; che l'art. 7 del CCNL imponesse solo l'attivazione di una procedura sindacale e non un vero obbligo di riassunzione; che, comunque, le posizioni lavorative dei ricorrenti non fossero armonizzabili con la nuova organizzazione aziendale. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano, in sintesi: 1) violazione dell'art. 6 CCNL e dell'art. 2697 c.c., perché l'eventuale omissione degli obblighi informativi dell'impresa uscente non poteva ricadere sui dipendenti e, in ogni caso, non era stata provata; 2) omessa motivazione sulla non armonizzabilità delle posizioni lavorative; 3) violazione degli artt. 6 e 7 CCNL e degli artt. 1362 e 1363 c.c., poiché la Corte territoriale aveva escluso un diritto soggettivo all'assunzione, degradando la clausola sociale a mero obbligo di consultazione sindacale; 4) ulteriore vizio motivazionale sul diniego del diritto all'assunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbendo il secondo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello affinché riesamini il merito del gravame applicando i principi di diritto enunciati: l'art. 6 del CCNL attribuisce ai lavoratori dell'impresa uscente un diritto all'assunzione senza periodo di prova, con corrispondente obbligo dell'impresa subentrante; gli obblighi di comunicazione dell'impresa uscente non condizionano tale diritto; la non armonizzabilità delle posizioni lavorative è un fatto impeditivo che deve essere provato dall'impresa subentrante; tale fatto impeditivo può essere opposto solo se sia stata previamente esperita la consultazione/partecipazione sindacale prevista dall'art. 7 CCNL. L'esito finale del giudizio di merito resta dunque demandato al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 6 CCNL igiene ambientale aziende private FISE del 12/04/2013

    commi 2 ss.; incipit comma 3: "Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza ..."

    prevede un diritto all'assunzione dei dipendenti dell'impresa uscente, senza periodo di prova, con correlativo obbligo dell'impresa subentrante; gli obblighi informativi dell'impresa uscente servono alla gara ma non costituiscono condizione del diritto dei lavoratori all'assunzione.

  • art. 7 CCNL igiene ambientale aziende private FISE del 12/04/2013

    "ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori"

    in caso di innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative, impone una vera procedura di consultazione/trattativa sindacale finalizzata a tutelare l'occupazione; la non armonizzabilità delle posizioni lavorative può rilevare solo se tale procedura sia stata esperita.

  • art. 2697 c.c.

    la non armonizzabilità delle posizioni lavorative è configurata come fatto impeditivo e, per il criterio della vicinanza della prova, deve essere dimostrata dall'impresa subentrante.

  • art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e di interpretazione contrattuale collettiva.

  • art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c.

    norma richiamata dai ricorrenti per vizi motivazionali; i relativi motivi sono rimasti assorbiti.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione; il motivo relativo è stato assorbito.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica delle clausole del CCNL, culminata nell'affermazione del diritto all'assunzione.

Massime di principio

  • Nel cambio di appalto, una clausola sociale che preveda l'assunzione del personale dell'impresa cessante attribuisce ai lavoratori un vero e proprio diritto all'assunzione, salvo che il contratto collettivo preveda in modo espresso e inequivoco una diversa condizione ostativa.
  • Gli obblighi procedimentali di comunicazione posti a carico dell'impresa uscente per finalità di gara e trasparenza non possono essere opposti ai lavoratori per negare il loro diritto all'assunzione, poiché essi restano estranei ai rapporti tra le imprese e con la stazione appaltante.
  • La non armonizzabilità delle posizioni lavorative con l'organizzazione dell'impresa subentrante integra un fatto impeditivo del diritto all'assunzione e, come tale, deve essere provato dall'impresa che lo eccepisce, secondo il criterio della vicinanza della prova.
  • Quando la clausola collettiva subordina la gestione delle eccedenze occupazionali a una consultazione sindacale finalizzata alla ricerca di soluzioni di mantenimento dell'occupazione, tale passaggio procedurale è presupposto necessario per poter opporre la non armonizzabilità delle posizioni lavorative.
  • In sede di interpretazione del contratto collettivo, occorre valorizzare il dato letterale e sistematico delle clausole sulla clausola sociale, evitando letture che svuotino di contenuto la tutela occupazionale espressamente prevista.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneAgenziaInadempimentoImpugnazioni
RamiLavoroContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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