Cassazione Penale, Sentenza n. 6606/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per peculato d'uso (riqualificazione del peculato) e, in particolare, censura per: 1) nullità della sentenza per il rigetto immotivato dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con la contestazione che la Corte di appello si sarebbe basata su un certificato del casellario riferibile a un omonimo e su una valutazione incoerente dei precedenti penali; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., contestando che il danno patrimoniale fosse esiguo (consumo carburante complessivo stimato intorno a circa 40 euro) e chiedendo che venisse considerata la diversità dei presupposti tra l'art. 323-bis e l'art. 62 n.4.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno rilevato incoerenze e carenze motivazionali nella valutazione della prognosi sulla pericolosità dell'imputato e nell'esame dell'idoneità del programma di trattamento ai fini della sospensione con messa alla prova; hanno evidenziato un uso contraddittorio dei precedenti penali (sia ritenuti significativi per escludere la messa alla prova, sia remoti per escludere recidiva) e la mancata considerazione del risarcimento del danno, dell'ammissione di responsabilità e della resipiscenza. Inoltre hanno rilevato l'insufficiente valutazione della gravità dei singoli episodi di peculato d'uso: mancata disamina delle distanze percorse, del consumo carburante e dell'usura del veicolo nonostante la disciplina richieda di verificare il concreto pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione. Sul punto hanno precisato che, qualora il nuovo giudizio ritenesse meritevole la sospensione con messa alla prova, dovrà essere annullata anche la sentenza di primo grado. Hanno inoltre richiamato la necessità di distinguere l'analisi della tenuità del fatto ex art. 323-bis (valutazione complessiva) dall'attenuante ex art. 62 n.4 (valutazione del danno per ciascun fatto).
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato), comma 2 (peculato d'uso)
La Corte ha confermato la riqualificazione in peculato d'uso: per questo delitto, in mancanza di sottrazione, è necessario che l'uso indebita abbia comportato un concreto pregiudizio alla funzionalità della pubblica amministrazione o un danno patrimoniale apprezzabile; la valutazione di tali profili deve tenere conto di durata, modalità, distanze percorse e consumo di carburante
art. 464-bis cod. proc. pen. (sospensione del procedimento con messa alla prova)
La sospensione con messa alla prova è subordinata a un duplice giudizio: la prognosi favorevole sulla astensione dal commettere ulteriori reati e l'idoneità del programma di trattamento; entrambi gli aspetti devono essere valutati e integrati, e l'idoneità del programma può influenzare la prognosi
art. 464-quater e art. 586 cod. proc. pen. (impugnazioni)
L'ordinanza di rigetto della messa alla prova non è immediatamente impugnabile in Cassazione ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado; la Corte di appello può quindi esaminare il motivo relativo al rigetto in sede di appello sulla sentenza
art. 62, n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante relativa al danno e al lucro)
L'attenuante va calibrata in relazione a ciascun reato unificato nel medesimo disegno criminoso, valutando il danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto; non è sovrapponibile alla valutazione di tenuità del fatto ex art. 323-bis
art. 323-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
L'art. 323-bis richiede una valutazione della globalità degli elementi del fatto per stabilire la particolare tenuità; tale valutazione è distinta da quella richiesta dall'art. 62 n.4 e deve essere operata specificamente
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena e parametri valutativi)
I parametri indicati dall'art. 133 (personalità dell'imputato, gravità del fatto, modalità, danno, attenuanti, ecc.) devono guidare sia la commisurazione della pena sia la valutazione dell'idoneità del programma di trattamento ai fini della messa alla prova; le stesse risultanze non possono essere valutate in modo contraddittorio a seconda dell'istituto considerato
richiami alla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e precedenti)
Ribadito il principio che l'ordinanza di rigetto della messa alla prova è appellabile con la sentenza e che la valutazione della prognosi, pur discrezionale, richiede motivazione adeguata; indicazioni su casi in cui l'uso occasionale del veicolo di servizio non integra peculato per mancanza di danno apprezzabile
Massime di principio
- La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova richiede una valutazione concomitante e motivata sia della prognosi rispetto alla capacità a delinquere sia dell'idoneità del programma di trattamento; l'idoneità del programma può integrare e orientare la prognosi quando i precedenti non siano decisivi in senso negativo
- I precedenti penali devono essere valutati in modo coerente: la loro epoca remota o la loro non attinenza per tipologia non possono al tempo stesso essere usate per escludere la recidiva e, contraddittoriamente, per dimostrare una persistente pericolosità sociale che impedisca la messa alla prova
- Nel reato di peculato d'uso occorre valutare caso per caso la concreta incidenza dell'uso indebito sulla funzionalità dell'amministrazione pubblica: rilevano durata, modalità di utilizzo, distanze percorse, consumo di carburante e usura del mezzo per determinare se sussiste un danno patrimoniale apprezzabile
- L'attenuante di cui all'art. 62 n.4 deve essere esaminata con riguardo a ciascun singolo fatto-reato, valutando il danno patrimoniale relativo a ciascun episodio, mentre l'art. 323-bis comporta una valutazione complessiva della particolare tenuità dell'intero fatto
- La decisione di rigetto della messa alla prova deve essere adeguatamente motivata e non può basarsi su valutazioni apodittiche o su documenti non pertinenti (es. certificato del casellario riferito a omonimo); la mancata considerazione di risarcimento del danno, ammissione di responsabilità e resipiscenza costituisce omissione motivazionale rilevante
- Se, nel nuovo giudizio, si riconosce la fondatezza della domanda di sospensione con messa alla prova, la celebrazione del processo risultante diventa improcedibile e la sentenza di condanna deve essere annullata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6303/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6304/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6336/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6344/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6429/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6439/2022 del 23/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →