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Sentenza

Sentenza n. 42/2026 - Bolzano, Sezione 1

für die Aufhebung 1. des Beschlusses der Landesregierung Nr. 382 vom 03.06.2025 mit folgendem Betreff: „Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan und Landschaftsplan der Gemeinde und Genehmigung des Durchführungsplanes“ (Dok. Nr. 1) 2. des Beschlusses des Gemeinderates der Gemeinde Völs am Schlern Nr. 11 vom 19.03.2025 mit folgendem Betreff: „Genehmigung des Durchführungsplanes Hotel Emmy im landwirtschaftlichen Grün - Antragsteller: Hotel Emmy GmbH - Richtigstellung eines formellen Fehlers im Gemeinderatsbeschluss Nr. 4 vom 06.02.2025“ (Dok. Nr. 2) 3. des Beschlusses des Gemeinderates der Gemeinde Völs am Schlern Nr. 4 vom 06.02.2025 („Genehmigung des Durchführungsplanes „Hotel Emmy“ im landwirtschaftlichen Grün - Antragsteller: Hotel Emmy GmbH) (Dok. Nr. 3); 4. des Gutachtens der Landeskommission für Raum und Landschaft vom Nr. 16 vom 17.10.2024 (Dok. Nr. 4); 5. des Beschlusses des Gemeindeausschusses der Gemeinde Völs am Schlern Nr. 322 vom 26.06.2023 („Genehmigung des Entwurfes des Durchführungsplanes „Hotel Emmy“ im landwirtschaftlichen Grün - Antragsteller: Hotel Emmy GmbH“) (Dok. Nr. 5); 6. des Gutachtens der Gemeindekommission für Raum und Landschaft vom 08.06.2023 (Dok. Nr. 6); 7. sowie aller andere den genannten Maßnahmen vorausgesetzten, vorausgehenden, nachfolgenden bzw. mit ihnen verbundenen und/oder zusammenhängenden Verwaltungsakte, auch wenn nicht bekannt.

Giustizia amministrativa202500181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR di Bolzano, Sezione autonoma per la Provincia di BolzanoSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali e provinciali di approvazione della modifica al piano urbanistico e paesaggistico e del piano attuativo per l'ampliamento dell'Hotel Emmy in zona agricola

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (privato impugnante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta provinciale, le deliberazioni del Consiglio comunale e gli ulteriori atti presupposti relativi alla modifica del piano urbanistico e paesaggistico e all'approvazione del piano attuativo dell'Hotel Emmy. Sono stati dedotti: violazione delle norme procedimentali per l'approvazione dei piani attuativi e dei relativi articoli della legislazione provinciale sul territorio; incompetenza; violazione delle disposizioni sulla valutazione ambientale strategica, comprese la direttiva 2001/42/CE, il d.lgs. 152/2006 e i criteri degli allegati; travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza o insufficienza della motivazione; mancanza di interesse pubblico e violazione delle disposizioni provinciali in materia di pianificazione; violazione delle distanze dai confini e tra edifici, delle norme dello strumento urbanistico comunale, del d.m. n. 1444/1968 e degli artt. 873 e 907 c.c.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela le deliberazioni consiliari impugnate, richiamando vizi procedimentali, e la Provincia autonoma ha successivamente annullato d'ufficio la propria deliberazione. Il giudice ha quindi dichiarato venuto meno l'oggetto della controversia. Ai fini della regolazione delle spese ha applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che l'annullamento in autotutela da parte del Comune implicava almeno implicitamente il riconoscimento della fondatezza delle censure, in particolare di quelle procedimentali, e che la Provincia aveva espressamente riconosciuto la fondatezza dei vizi procedimentali dedotti. Comune, Provincia e controinteressata sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori di legge in favore della ricorrente, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 60 LGRL

    Disciplina il procedimento di approvazione dei piani attuativi; la ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo procedimentale.

  • Art. 53 LGRL

    Richiamato tra le disposizioni procedimentali asseritamente violate nell'approvazione del piano attuativo.

  • Art. 41, comma 5, LG n. 9/2018

    Richiamato in relazione agli obblighi procedimentali e di valutazione connessi alla modifica degli strumenti urbanistici.

  • Artt. 6 e seguenti LG n. 17/2017

    Richiamati con riguardo al procedimento e alla valutazione ambientale strategica provinciale.

  • Art. 3 direttiva 2001/42/CE

    Richiamato per la sottoposizione a valutazione ambientale strategica dei piani e programmi potenzialmente incidenti sull'ambiente.

  • Artt. 6, commi 3 e 3-bis, e 12 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamati in relazione alla verifica della necessità della valutazione ambientale strategica e ai relativi criteri procedimentali.

  • Art. 7 LG n. 17/1993

    Richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

  • Art. 57 LGRL

    Richiamato in relazione alla disciplina urbanistica e all'interesse pubblico della modifica pianificatoria.

  • Art. 52, comma 3, lettera b), LGRL

    Richiamato quale disciplina delle distanze dai confini e tra edifici.

  • Art. 57, comma 7, LGRL

    Richiamato in materia di distanze e disciplina urbanistico-edilizia.

  • Art. 2 del piano urbanistico comunale di Fiè allo Sciliar

    Richiamato quale disposizione dello strumento urbanistico comunale sulle distanze e sull'edificabilità.

  • Art. 9 d.m. n. 1444/1968

    Richiamato quale parametro statale in materia di distanze tra costruzioni.

  • Art. 873 c.c.

    Richiamato in materia di distanze legali tra costruzioni.

  • Art. 907 c.c.

    Richiamato in materia di distanza delle costruzioni dalle vedute.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione annulla in autotutela tutti gli atti impugnati e viene meno l'oggetto della controversia, il giudice deve dichiarare il sopravvenuto venir meno della materia del contendere.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, attraverso una valutazione prognostica dell'esito che il giudizio avrebbe avuto se fosse proseguito.
  • L'annullamento in autotutela degli atti impugnati per vizi procedimentali può costituire elemento rilevante per ritenere virtualmente fondate le censure dedotte, soprattutto quando l'amministrazione riconosca espressamente la fondatezza dei vizi.
  • In presenza del venir meno dell'oggetto della lite, le spese possono essere poste a carico anche della controinteressata quando, per effetto dell'annullamento degli atti, risulti virtualmente soccombente rispetto alla domanda proposta dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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