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Ordinanza

Ordinanza n. 709/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego definitivo del dirigente della V Direzione - SUE del Comune di Acerra, dell’11/12/2026, avente ad oggetto “Permesso di costruire prot. N. 100991/2025 del 16/11/2025, (Rif.Prot.c.a024IREG_PROT.I108886/2025), notificato alla ricorrente in data 11/12/2025, sull’ istanza di permesso di costruire, depositata al Comune di Acerra in data 16/11/2025 con nr. 100991/2025 del protocollo generale del Comune di Acerra, nonché tutti gli atti del Comune di Acerra ad esso connessi, sia preparatori, che consequenziali;

Giustizia amministrativa202601317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di permesso di costruire relativo a un lotto appartenente al comparto C2

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego definitivo adottato dal dirigente della V Direzione-SUE del Comune di Acerra in relazione a un’istanza di permesso di costruire, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha prospettato genericamente un pregiudizio derivante dall’efficacia del diniego e ha chiesto una misura di remand, ossia la restituzione della questione all’amministrazione per una nuova valutazione. Dal testo emerge che il preavviso di diniego e il diniego finale erano motivati con riferimento alla situazione urbanistica del comparto C2 di appartenenza del lotto e al mancato rispetto degli standard.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il necessario periculum in mora, poiché il pregiudizio era stato invocato solo genericamente, senza puntuale allegazione né prova, anche considerando la natura del provvedimento impugnato, consistente in un diniego di permesso di costruire. Ha inoltre ritenuto che la misura di remand richiesta non fosse coerente con la motivazione diffusa del preavviso di diniego e del diniego, i quali avevano esaminato dettagliatamente la situazione del comparto C2 e il mancato rispetto degli standard. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti delle misure cautelari, con particolare riguardo alla necessità di allegare e provare un concreto periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego di permesso di costruire richiede l’allegazione e la prova di un pregiudizio concreto, attuale e grave; un richiamo generico al danno non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
  • La richiesta cautelare di remand all’amministrazione non è coerente quando il preavviso di diniego e il diniego finale contengono una motivazione articolata e puntuale sulle ragioni ostative, inclusa la situazione urbanistica del comparto e il mancato rispetto degli standard.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziStandard urbanistici e dotazioni territorialiTutela cautelare
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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