Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5615/2026 - Napoli, Sezione 8

per la ESECUZIONE della SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ LAVORO E PREVIDENZA N. 3069/25

Giustizia amministrativa202601098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 3069/25, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 3069/25, che gli aveva riconosciuto il beneficio di € 500 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.500. Ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza, attestata come passata in giudicato il 13 gennaio 2026, e non vi aveva dato esecuzione nonostante la notificazione del titolo il 14 luglio 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna al pagamento della somma dovuta, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'ottemperanza è esperibile per l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, che l'azione è tempestiva e che il titolo era stato ritualmente notificato il 14 luglio 2025; era inoltre decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché è decorso il termine di due anni previsto dal giudice ordinario per fruire del beneficio, il Ministero deve erogarne il controvalore pecuniario, pari a € 1.500, con interessi legali fino al soddisfo: l'inerzia amministrativa non può impedire l'adempimento né consentire all'amministrazione di avvantaggiarsene. È stato nominato sin da ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato anche di predisporre gli stanziamenti e le fasi di impegno, liquidazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è utilizzabile per ottenere che la pubblica amministrazione si conformi al giudicato contenuto in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ritiene rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ritiene rispettato anche il termine previsto per il rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo integra il presupposto temporale per procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con ricorso notificato in data 17.2.2026 e depositato in data 18.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 3 anni scolastici, (anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021) per un totale di € 1.500,00.

    Il beneficio previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente costituisce il diritto riconosciuto dal titolo da eseguire; decorso il termine fissato per fruirne, il suo valore deve essere corrisposto in denaro.

Massime di principio

  • L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo di conformarsi al giudicato nel caso deciso.
  • Quando il giudice ordinario ha riconosciuto un beneficio pecuniario fruibile entro un termine e questo termine decorre per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, il beneficio deve essere adempiuto mediante erogazione del controvalore in denaro, con gli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria condotta omissiva.
  • In sede di ottemperanza, in mancanza di prova dell'adempimento del titolo, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta, incaricandolo delle attività contabili e di pagamento necessarie.
  • L'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato; l'organo commissariale deve intraprendere le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.