Ordinanza n. 138/2026 - Milano, Sezione 5
per ottenere - l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza di autotutela proposta dall'azienda agricola Zanaboni Piersandro, Renato, Giovanni & c. ss in data 27.09.2021 per l'annullamento in autotutela dei risultati e/o delle comunicazioni delle compensazioni nazionali delle produzioni di latte per l'annata 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002 e 2003-2004, al relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovuto dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione e in ogni caso, - l'accertamento della fondatezza dell'istanza medesima, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3, Cpa e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente delle annate 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002 e 2003-2004, ai principi espressamente statuiti dalle predette decisioni della Corte di Giustizia, nonché - nonché per l'annullamento - dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2023 90003193 26/000 notificato alla ricorrente società agricola Zanaboni Renato, Giovanni e Paolo ss in data 13.04.2023 - dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2023 90003175 08/000 notificato alla ricorrente società agricola Zanaboni Piersandro e Marco ss in data 13.04.2023 - dell'atto comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 135 2022 146 000001 2001 fascicolo n. 2022/1739, notificato a Zanaboni Piersandro il 22.03.2023 - dell'atto comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 135 2022 146 000001 9007 fascicolo n. 2022/1749, notificato a Zanaboni Renato Giovanni il 22.03.2023 - dell'atto comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 135 2022 146 000001 0003 fascicolo n. 2022/1738, notificato a Zanaboni Paolo il 22.03.2023 - dell'atto comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 135 2022 146 000001 1002 fascicolo n. 2022/1737, notificato a Zanaboni Marco il 22.03.2023 - e l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per l'annata 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002 e 2003-2004, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della parte ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto ivi compresa la Cartella n. 300 2015 00000 773500/13520207150043541502 asseritamente notificata il 13.03.2015, la Cartella n. 135 20207180227192501 asseritamente notificata il 11.12.2018 e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo. - nonché il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio sull’istanza di autotutela relativa alle compensazioni nazionali delle produzioni di latte e atti di riscossione e comunicazioni di iscrizione ipotecaria concernenti il prelievo supplementare per le annate 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002 e 2003-2004
Esito
La controversia
Le imprese agricole e i soggetti collegati hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato da AGEA sull’istanza di autotutela del 27 settembre 2021, diretta all’annullamento o alla riedizione delle compensazioni nazionali delle produzioni di latte e al ricalcolo del prelievo supplementare, in conformità alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamate nel ricorso. Hanno inoltre impugnato intimazioni di pagamento, comunicazioni di iscrizione ipotecaria e ulteriori atti di riscossione, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del debito, la cancellazione delle relative iscrizioni nel Registro nazionale dei debiti e il risarcimento dei danni derivanti dalle somme prelevate. L’ordinanza non esamina nel merito tali censure, ma rileva la necessità di acquisire aggiornamenti sulla vicenda e di verificare se permanga l’interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, con breve memoria, se permanga l’interesse alla decisione nel merito, aggiornare la situazione alla data dell’ordinanza, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. L’amministrazione resistente deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR avverte espressamente che l’inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono definite.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato nel ricorso quale fondamento della domanda di accertamento della fondatezza dell’istanza e della condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento; l’ordinanza non decide tale domanda.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’attività istruttoria.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti; l’ordinanza lo richiama per valutare l’eventuale inerzia rispetto all’ordine di dichiarare la permanenza dell’interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L’eventuale mancata dichiarazione della permanenza dell’interesse, nonostante l’ordine giudiziale, può essere valutata ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.
art. 8-ter l. n. 33/2009
Richiamato nel ricorso con riferimento al Registro nazionale dei debiti nel quale risultavano iscritte le somme contestate; l’ordinanza non esamina la legittimità di tali iscrizioni.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può essere valutato, unitamente agli altri elementi processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e può condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di calendarizzare o definire una controversia il giudice può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione sostanziale e processuale, riferisca sugli atti o fatti sopravvenuti e specifichi l’eventuale necessità di istruttoria, imponendo un termine per il deposito telematico della memoria.
- Nell’ambito degli incombenti istruttori, l’amministrazione resistente può essere ordinata a fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e a depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove non siano già presenti nel fascicolo processuale.
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