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Ordinanza

Ordinanza n. 1482/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1075/2024 pubbl. il 30/05/2024 RG n. 466/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202507217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1075/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario. Il TAR adito ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza relativa a sentenze passate in giudicato del giudice ordinario deve essere proposta dinanzi al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata pronunciata dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza territoriale della sezione staccata di Latina del TAR Lazio e non della sede di Roma. La questione è stata esaminata d'ufficio sotto il profilo della competenza.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, ritenuta competente in via territoriale inderogabile. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto dinanzi a quella sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, comprese le spese di lite, è stata rimessa al giudice competente. L'ordinanza non ha deciso nel merito l'ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la pronuncia da eseguire.

  • art. 47 c.p.a.

    Rileva ai fini della ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la relativa sezione staccata.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Disciplina il termine entro il quale il giudizio può essere riassunto dinanzi al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Quando l'ottemperanza è diretta a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione territoriale ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.
  • La competenza territoriale individuata dall'art. 113, comma 2, c.p.a. per l'ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario è inderogabile e deve essere rispettata anche nella ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata del medesimo TAR.
  • Il TAR privo di competenza deve rimettere l'affare alla sede competente, consentendo la riassunzione del giudizio nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice competente spettano anche le valutazioni sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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