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Interpello

Risposta n. 2 del 9/01/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La soluzione prospettata dal contribuente è che prevalga la natura giuridico-formale di scissione, con applicazione della neutralità fiscale ex art. 173 TUIR e delle regole di ripartizione del patrimonio netto previste per le scissioni, senza che la rappresentazione contabile IAS/IFRS come dividendo in natura alteri il trattamento fiscale.

Scissione parziale a favore dell’unico socio con assegnazione di un asset, qualificata contabilmente IAS/IFRS come dividendo in natura, e relativo regime fiscale ex art. 173 TUIR

Il quesito

La Società chiede se, nonostante la rappresentazione IAS/IFRS dell’operazione come distribuzione in natura di dividendo, la scissione parziale della controllata BETA a favore dell’unico socio beneficiario resti fiscalmente neutrale ex art. 173 TUIR, con conseguenze sulla stratificazione delle riserve e sul costo fiscale della partecipazione in BETA.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che l’operazione, essendo una scissione ex artt. 2506 e ss. c.c., beneficia della neutralità fiscale dell’art. 173 TUIR. Tuttavia, per i soggetti IAS adopter, la stratificazione fiscale del patrimonio netto va determinata secondo l’art. 4 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, quindi rapportando gli effetti fiscali all’aumento/diminuzione di patrimonio netto della beneficiaria e della scissa, indipendentemente dalla diversa contabilizzazione del dividendo in natura.

Scissione parziale a favore dell’unico socio con assegnazione di un asset e rappresentazione IAS/IFRS come dividendo in natura

L’interpello riguarda una scissione parziale della società BETA a favore del suo unico socio, la Società istante, con assegnazione alla beneficiaria di un solo asset. L’operazione, pur avendo forma giuridica di scissione, è stata rappresentata nei bilanci IAS/IFRS delle società coinvolte come una distribuzione/incasso in natura di dividendo.

Fattispecie e contesto

La Società dichiara di detenere il controllo totalitario in BETA e che entrambe le società adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. La partecipazione totalitaria in BETA è iscritta, al termine dell’esercizio 20xx, per un valore di carico contabile e fiscale pari a euro … .

La Società afferma inoltre di possedere un asset, il cui valore contabile e fiscale determinato al fair value è pari a euro …, che è stato trasferito mediante scissione parziale della controllata BETA a favore della Società medesima, in qualità di beneficiaria.

Sotto il profilo contabile IAS/IFRS, gli effetti dell’operazione sono stati trattati come distribuzione in natura di un dividendo:

  • in capo alla scissa BETA, con riduzione del patrimonio netto, in particolare della "Riserva utili esercizi precedenti", per un importo pari al valore contabile dell’asset scisso;
  • in capo alla beneficiaria Società, con rilevazione di un provento pari al valore dell’asset, imputato a conto economico e poi confluito nell’utile dell’esercizio 20yy, successivamente accantonato a riserva in sede di approvazione del bilancio.

Quesito del contribuente

La Società chiede conferma che, nonostante la rappresentazione contabile dell’operazione come dividendo in natura ai fini IAS/IFRS, la scissione sia fiscalmente soggetta al regime di neutralità ex art. 173 TUIR.

In particolare, il quesito investe:

  • la corretta stratificazione fiscale del patrimonio netto di BETA e della beneficiaria;
  • il trattamento del patrimonio netto trasferito e della relativa ripartizione tra riserve di utili e capitale/riserve di capitale;
  • il riconoscimento fiscale del valore della partecipazione della Società in BETA dopo la scissione.

Soluzione interpretativa prospettata

La Società sostiene che l’operazione, pur essendo contabilizzata come dividendo in natura ai fini IAS/IFRS, debba essere assoggettata al regime di neutralità fiscale previsto per le scissioni dall’art. 173 del TUIR.

Secondo il contribuente:

  • non troverebbe applicazione la derivazione rafforzata di cui all’art. 83 TUIR, in ragione dello specifico trattamento delle operazioni straordinarie previsto dall’art. 4 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48;
  • il profilo giuridico-formale della scissione dovrebbe prevalere sulla rappresentazione contabile;
  • la riduzione del patrimonio netto della scissa dovrebbe essere ripartita, esclusivamente ai fini fiscali, secondo le regole dell’art. 172, commi 5 e 6, TUIR, richiamate dall’art. 173, comma 9, TUIR;
  • l’aumento di patrimonio netto della beneficiaria dovrebbe essere trattato come avanzo da ripartire tra riserve di utili e capitale/riserve di capitale in base al rapporto esistente presso la scissa;
  • il costo fiscale della partecipazione nella BETA dovrebbe ridursi proporzionalmente in relazione al rapporto tra il valore effettivo del compendio scisso e il valore effettivo complessivo della scissa alla data di efficacia della scissione.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’art. 173 del TUIR, che disciplina la neutralità fiscale della scissione;
  • l’art. 172, commi 5 e 6, del TUIR, applicabili anche alle scissioni per effetto del rinvio contenuto nell’art. 173, comma 9, TUIR;
  • l’art. 83 TUIR, in tema di derivazione rafforzata;
  • l’art. 4 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, che per i soggetti IAS adopter assicura effetti fiscali analoghi a quelli dei soggetti OIC adopter nelle operazioni straordinarie, seguendo un approccio giuridico-formale e derogando, sul punto, alla derivazione rafforzata;
  • la Risoluzione n. 52/E del 26 maggio 2015, richiamata per la riduzione del costo fiscale della partecipazione in caso di scissione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa preliminarmente che il parere non valuta la correttezza della condotta contabile adottata dalle società né i valori economici, contabili e fiscali indicati, restando impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Specifica inoltre che non è oggetto dell’interpello la liceità dell’operazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, né l’eventuale disapplicazione delle limitazioni di cui all’art. 173, comma 10, TUIR.

Nel merito, l’Agenzia afferma che per i soggetti IAS adopter il D.M. n. 48 del 2009 conferma la volontà del legislatore di assicurare, nelle operazioni straordinarie, effetti fiscali analoghi a quelli dei soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, seguendo l’approccio giuridico-formale. La ratio è evitare che differenti modalità di contabilizzazione producano differenti effetti impositivi.

Pertanto, poiché l’operazione è stata posta in essere sotto il profilo giuridico-formale come scissione ex artt. 2506 e ss. c.c., trova applicazione il regime di neutralità fiscale di cui all’art. 173 TUIR. Ne consegue che:

  • l’operazione non realizza né distribuisce plusvalenze o minusvalenze sugli asset della scissa, comprese rimanenze e avviamento;
  • il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce realizzo o distribuzione di plus/minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci.

Poiché la scissione è stata contabilizzata, per IAS/IFRS, come dividendo in natura che ha concorso alla formazione dell’utile dell’esercizio 20yy, la Società dovrà operare in dichiarazione dei redditi una variazione in diminuzione pari al valore di tale dividendo, corrispondente all’intero importo del patrimonio netto scisso, pari al valore normale dell’asset trasferito.

Quanto al costo fiscale della partecipazione in BETA, l’Agenzia conferma che la Società dovrà ridurlo proporzionalmente al rapporto tra il valore effettivo del patrimonio netto scisso e il valore effettivo della BETA ante scissione, in linea con la Risoluzione n. 52/E del 2015. Se la partecipazione risulta iscritta in bilancio a valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti, la differenza dovrà essere evidenziata nel quadro RV della dichiarazione dei redditi.

Stratificazione fiscale del patrimonio netto della beneficiaria e della scissa

L’Agenzia affronta in modo specifico il tema della stratificazione fiscale del patrimonio netto.

Per la beneficiaria, precisa che l’aumento di patrimonio netto derivante dalla scissione deve essere trattato, ai fini fiscali, in applicazione dell’art. 4, comma 2, lettera b), del D.M. n. 48 del 2009, che stabilisce che le regole dell’art. 172, commi 5 e 6, TUIR si applicano con riferimento all’aumento di patrimonio netto della società acquirente. Tale principio vale anche quando il soggetto è IAS adopter e anche se non si applica l’IFRS 3.

Di conseguenza, l’aumento di patrimonio netto della Società, limitatamente alla quota collegata alla scissione, deve essere ripartito tra:

  • capitale/riserve di capitale;
  • riserve di utili.

La ripartizione deve avvenire nella stessa percentuale esistente presso la scissa ante scissione, e non in base alla struttura delle riserve presenti presso la beneficiaria ante operazione. La relativa rappresentazione deve emergere nel "Prospetto del capitale e delle riserve" della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui la scissione ha efficacia.

La parte di utile di periodo della beneficiaria che, a seguito della contabilizzazione IAS/IFRS, è stata accantonata a riserva conserva invece la sua ordinaria natura fiscale di utile di esercizio e va indicata nel medesimo prospetto dichiarativo.

Per la scissa BETA, la riduzione del patrimonio netto conseguente alla scissione deve essere effettuata, ai fini fiscali, in modo simmetrico rispetto alla beneficiaria: anche in questo caso la diminuzione va ripartita proporzionalmente tra capitale/riserve di capitale e riserve di utili sulla base della composizione del patrimonio netto ante scissione. Anche tale ripartizione deve trovare evidenza nel "Prospetto del capitale e delle riserve" della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la scissione ha efficacia.

Conclusioni operative

L’interpello conferma che, in presenza di una scissione giuridicamente tale, la qualificazione contabile IAS/IFRS come dividendo in natura non altera il regime fiscale di neutralità dell’operazione.

Per effetto della risposta:

  • la scissione resta neutrale ai sensi dell’art. 173 TUIR;
  • il patrimonio netto della scissa e quello della beneficiaria devono essere stratificati fiscalmente secondo le regole richiamate dagli artt. 172 e 173 TUIR e dal D.M. n. 48 del 2009;
  • il costo fiscale della partecipazione nella scissa si riduce proporzionalmente;
  • la differenza tra valori contabili IAS/IFRS e valori fiscali deve essere rappresentata nella dichiarazione dei redditi, anche nel quadro RV ove applicabile.

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