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Sentenza

Sentenza n. 10126/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento dell’AGCM n. 30286, adottato dall’Autorità in data 4.8.2022 e notificato il 9.8.2022, con cui è stata irrogata la sanzione di euro 1.500.000,00 per violazione dell’art. 26 comma 1, lett. f) del d.lgs. 205/2006 (Codice del Consumo); del provvedimento di rigetto degli impegni del 15.3.2022; del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame, disposto in data 27.4.2022; del provvedimento di proroga del termine di conclusione del procedimento (prot. n 0037093) deliberato in data 27.4.2022; ove occorra e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, della delibera dell’Autorità del 1° aprile 2015, n. 25411 recante il “regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso.

Giustizia amministrativa202213201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento AGCM n. 30286 del 4 agosto 2022, con sanzione di 1.500.000 euro per pratica commerciale aggressiva, nonché rigetto degli impegni, rigetto dell’istanza di riesame e proroga del termine di conclusione del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la sanzione irrogata dall’AGCM per l’attivazione automatica, in caso di credito insufficiente al rinnovo di un’offerta mobile flat, di una tariffa a consumo più onerosa, senza una richiesta preventiva e consapevole del cliente e senza adeguata informazione. Il primo motivo deduceva la decadenza dell’Autorità per il tardivo avvio del procedimento, in violazione degli artt. 12 e 14 l. 689/1981, dell’art. 6 del regolamento AGCM e dei principi del giusto procedimento, proporzionalità e buon andamento. Il secondo motivo censurava il rigetto degli impegni e dell’istanza di riesame, sostenendo che le misure proposte avrebbero assicurato un consenso informato senza necessità di un consenso separato alla tariffa a consumo. Il terzo motivo contestava la proroga di 60 giorni del termine procedimentale per difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il quarto motivo deduceva l’erronea qualificazione della condotta come contraria alla diligenza professionale e il difetto di istruttoria e motivazione, richiamando la conformità della condotta al quadro regolatorio e l’assenza di analoghe contestazioni da parte di AGCOM. Il quinto motivo negava la sussistenza di una fornitura non richiesta e di un difetto di trasparenza, richiamando le informazioni contenute nella documentazione contrattuale e gli SMS inviati agli utenti. Il sesto motivo contestava la quantificazione della sanzione per difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia, irragionevolezza e violazione dei criteri di gravità, diffusione e collaborazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la decadenza dell’AGCM: per le procedure relative alle pratiche commerciali scorrette trova applicazione l’art. 6 del regolamento AGCM n. 25411/2015, che prevede l’avvio dell’istruttoria entro 180 giorni dalla ricezione dell’istanza di intervento, termine interrotto dalle richieste di informazioni. La scansione temporale del caso concreto non evidenziava il superamento di tale termine. Il TAR ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui il diritto dell’Unione osta a termini rigidi che impongano l’avvio automatico del contraddittorio entro 90 giorni dalla prima segnalazione, con annullamento integrale dell’atto e decadenza dal potere, dovendosi considerare la complessità del caso, le priorità dell’autorità e la necessità di garantire l’effettività della tutela dei consumatori. Il diritto di difesa era stato comunque garantito mediante accesso agli atti, audizione e presentazione di memorie. Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi dal secondo al quinto e ha ritenuto legittimo l’accertamento della pratica aggressiva ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. f), del Codice del consumo. L’attivazione automatica della tariffa a consumo, più onerosa rispetto al piano flat, costituiva una prestazione distinta, non richiesta e non assistita da un consenso preventivo e consapevole. Il consenso prestato per l’offerta flat non poteva estendersi automaticamente alla tariffa a consumo, soprattutto perché la sua attivazione in caso di credito insufficiente era controintuitiva e le informazioni presenti sul sito e nella documentazione contrattuale non erano sufficientemente chiare, immediate ed evidenziate. Gli SMS inviati al cliente informavano della necessità di ricaricare, ma non rendevano adeguatamente conoscibili l’attivazione automatica della tariffa e i relativi costi. La nozione di piano tariffario unitario, rilevante sul piano commerciale, non comportava l’unitarietà del consenso contrattuale a prestazioni diverse. Il rigetto degli impegni e dell’istanza di riesame rientrava nell’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa dell’AGCM, anche in ragione della gravità e della manifesta scorrettezza della pratica. Le misure successive adottate dalla società costituivano condotte correttive o semplificazioni, ma non eliminavano il pregiudizio già prodotto né rimuovevano la mancanza originaria di consenso. La diffusione della pratica tramite Internet giustificava il coinvolgimento di AGCOM e il relativo parere. Il sesto motivo è stato respinto perché l’AGCM aveva ridotto la sanzione da 1.800.000 a 1.500.000 euro tenendo conto delle misure adottate dalla società e aveva considerato la rilevante dimensione economica del professionista. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 3.500 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, lett. f), d.lgs. 206/2005

    Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: (...) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2.

    La disposizione è stata applicata all’attivazione automatica di una tariffa a consumo, più onerosa del piano flat, senza richiesta e senza consenso preventivo e consapevole del consumatore.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 206/2005

    Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico (...) del consumatore medio.

    La pratica scorretta richiede la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a incidere apprezzabilmente sul comportamento economico del consumatore medio.

  • art. 27, comma 1-bis, d.lgs. 206/2005

    Costituisce la base normativa del procedimento sanzionatorio dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette e del coinvolgimento di AGCOM nei casi in cui la pratica sia diffusa tramite mezzi di telecomunicazione.

  • art. 27, comma 6, d.lgs. 206/2005

    Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

    Il parere di AGCOM è legittimamente richiesto quando la pratica è diffusa, o deve essere diffusa, mediante Internet o altri mezzi di telecomunicazione.

  • art. 27, comma 7, d.lgs. 206/2005

    La procedura degli impegni è soggetta alla valutazione discrezionale dell’AGCM e incontra un limite nella gravità e nella manifesta scorrettezza della pratica.

  • art. 27, comma 9, d.lgs. 206/2005

    La sanzione deve essere determinata considerando la gravità della violazione e gli altri criteri applicabili; nel caso concreto l’importo è stato ridotto in ragione delle misure adottate dal professionista.

  • art. 6 del regolamento AGCM n. 25411 del 1° aprile 2015

    L'avvio dell'istruttoria è disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento e tale termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse.

    Il termine applicabile all’avvio dell’istruttoria in materia di pratiche commerciali scorrette è quello regolamentare di 180 giorni, con interruzione in caso di richiesta di informazioni.

  • art. 14 l. 689/1981

    La decisione non ha ritenuto necessario applicare la disposizione quale termine decadenziale decorrente automaticamente dalla prima segnalazione, alla luce della disciplina regolamentare speciale e dei principi affermati dalla Corte di giustizia.

  • art. 11 l. 689/1981

    Rileva per la valutazione della gravità della violazione e della quantificazione della sanzione, unitamente alla disciplina speciale del Codice del consumo.

  • art. 7, comma 3, del regolamento AGCM n. 25411 del 1° aprile 2015

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla proroga del termine procedimentale, ma la censura è stata respinta.

Massime di principio

  • In materia di pratiche commerciali scorrette, il consenso prestato dal consumatore per un’offerta principale non può essere automaticamente esteso a una prestazione ulteriore e distinta, soprattutto quando quest’ultima comporti costi maggiori e si attivi automaticamente in una situazione non intuitiva per il consumatore.
  • L’attivazione automatica di una tariffa a consumo più onerosa, non richiesta e non preceduta da un’informazione chiara, immediata e adeguatamente evidenziata, può integrare la pratica aggressiva consistente nell’esigere il pagamento di una prestazione non richiesta ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. f), del Codice del consumo.
  • La valutazione della pratica commerciale deve essere compiuta con riferimento al consumatore medio, inteso come soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, senza escludere che modalità contrattuali sleali o informazioni ambigue possano incidere sulla sua libertà decisionale e determinare distorsioni cognitive.
  • Nelle procedure sanzionatorie dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, l’ampia discrezionalità nella valutazione delle priorità e nella conduzione della fase preliminare esclude un automatismo decadenziale fondato sul mero decorso di un termine fisso dalla prima segnalazione, purché il procedimento si svolga entro termini ragionevoli, nel rispetto della certezza del diritto e dei diritti di difesa.
  • La valutazione e il rigetto degli impegni proposti ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del consumo rientrano nell’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa dell’AGCM; gli impegni possono essere respinti quando non rimuovano effettivamente la pratica o quando la gravità e la manifesta scorrettezza della condotta ne rendano inidonea la definizione consensuale.
  • Le misure correttive adottate dal professionista nel corso o dopo il procedimento possono incidere sulla quantificazione della sanzione, ma non eliminano automaticamente l’illecito già consumato né sostituiscono il consenso preventivo e specifico necessario per l’attivazione di una prestazione distinta.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniariePartecipazione al procedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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