Cassazione Penale, Sentenza n. 22906/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
i ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello denunciando molteplici vizi: insufficiente e contraddittoria motivazione sulla provenienza illecita delle somme impiegate nelle società (contestazione della prova indiziaria e del ricorso a elementi di contesto quali redditi formali, precedenti penali e uso di prestanome); mancanza di prova del dolo specifico per il trasferimento fraudolento di valori e per talune imputazioni; omissione di esame o valutazione errata di prove difensive decisive (documentazione fiscale, bilanci, dichiarazioni dei redditi, testimonianze); violazione di giurisdizione italiana per condotte svolte all'estero (investimenti in Albania); errori nella qualificazione giuridica dei fatti (bancarotta fraudolenta vs semplice, bancarotta documentale); calcolo e applicazione errata della prescrizione e mancata assoluzione piena quando la prova risultava assente; contestazione del diniego delle attenuanti generiche. In sostanza i ricorrenti contestano la portata e la congruità delle deduzioni probatorie dei giudici di merito e chiedono annullamento o riforma.
La decisione
la Corte di cassazione, dopo aver esaminato i motivi, ha in parte annullato la sentenza impugnata e in parte dichiarato i ricorsi inammissibili o rigettati. In sintesi: 1) Ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Lecce, limitatamente a reati dichiarati estinti per prescrizione, nei confronti di Marina Galizia, Giuseppe Palma, Prudentino Angelo, Prudentino Maurizio e Raspante Apollonia Grazia (delitti ascritti ai capi 2 e 4) e nei confronti di Albino Prudentino limitatamente al reato ascritto al capo 1; per tali annullamenti la Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce esclusivamente per la rideterminazione della pena per i reati restanti. 2) Ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Benedetto Prudentino limitatamente al reato di cui al capo 15 con pronuncia di non aver commesso il fatto (assoluzione parziale definitiva). 3) Ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Antonio Sannelli limitatamente al reato di cui al capo 16 perché estinto per prescrizione; per il resto ha rigettato il suo ricorso. 4) Molti motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili: la Corte ha ritenuto legittima, nei limiti esaminati, la valutazione indiziaria dei giudici di merito circa la provenienza illecita delle risorse (compendio di indizi: apporto in contanti, scarsa capacità reddituale formale, assenza di movimenti bancari coerenti, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori), ha confermato la possibilità di individuare i reati presupposto nella loro tipologia (anche senza ricostruzione puntuale di tutti gli elementi storici) e ha ritenuto corretta l'affermazione di giurisdizione italiana quando un frammento significativo della condotta si è svolto in Italia. 5) Per i reati annullati per prescrizione la Cassazione ha richiamato i criteri di calcolo del termine prescrizionale (anche in presenza di recidiva e sospensioni) e ha individuato le decorrenze più favorevoli agli imputati ove la data precisa di consumazione non fosse provata. 6) Per le contestazioni in materia di bancarotta la Corte ha confermato i principi sulla distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta (dolo generico sufficiente per la fraudolenza patrimoniale se è dimostrata la consapevolezza della pericolosità della condotta per la garanzia dei creditori) e ha ritenuto che, nel caso concreto, sussistessero indici di fraudolenza e simulazione che legittimano la qualificazione in fraudolenta. Complessivamente la Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi (annullamenti per prescrizione o assoluzione per alcuni capi) e ha rimesso ad altra sezione della Corte d'appello la rideterminazione delle pene residue; altri ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
legge 18 ottobre 1992 n. 356 art. 12-quinquies (oggi art. 512-bis cod. pen.)
norma richiamata per il delitto di trasferimento fraudolento di valori; la Cassazione ricorda che tale fattispecie è strutturalmente indipendente dalla provenienza lecita o illecita dei beni ma richiede comunque prove, anche indiziarie, della fittizietà dell'attribuzione quando la condotta sia finalizzata ad eludere misure di prevenzione
art. 648-bis cod. pen.
riciclaggio: richiede la dimostrazione della provenienza delittuosa delle provviste; la Corte ammette l'individuazione del reato presupposto almeno nella tipologia e la prova può essere fondata su un compendio indiziario grave, preciso e concordante
art. 648-ter cod. pen.
reimpiego: analoghe esigenze probatorie del 648-bis; la consumazione può essere istantanea o progressiva, ma in mancanza di prova la decorrenza della prescrizione va calcolata nel maggior vantaggio dell'imputato
art. 416-bis.1 cod. pen.
aggravante connessa all'agevolazione di associazione mafiosa; la Corte ha rilevato che l'esclusione dell'aggravante non impedisce il riconoscimento della provenienza illecita dei capitali e della finalità di 'ripulitura' distinta dall'agevolazione mafiosa
art. 6 cod. pen.
principio di territorialità esteso: è sufficiente che anche un frammento della condotta si sia svolto in Italia per fondare la giurisdizione quando tale frammento si colleghi unitariamente alle condotte estere
art. 99 cod. pen.
recidiva: ai fini del calcolo della prescrizione la recidiva reiterata e infraquinquennale incide sul termine prescrizionale (aumento del massimo della pena e del termine base)
art. 161 cod. pen.
eventi interruttivi ed aumenti del termine prescrizionale richiamati nel calcolo del termine di prescrizione
art. 129 cod. proc. pen.
principio secondo cui, se dagli atti emerge in modo non contestabile l'assenza del fatto o la non imputabilità, il giudice può assolvere anche se il reato è estinto per prescrizione; la Corte ricorda i limiti applicativi di tale pronuncia
artt. 216, 217, 223, 224, 236 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (ora d.lgs. n. 14/2019 artt. 322 e 323)
norme sulla bancarotta documentale e patrimoniale: la Cassazione richiama la distinzione tra forme specifiche e generali della bancarotta documentale, la differenza fra bancarotta semplice e fraudolenta e la estensione dell'art. 236 al concordato preventivo
art. 62-bis cod. pen.
circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze generiche sul diniego per mancanza di specificità probatoria
artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
richiamati relativamente agli obblighi motivazionali e alla valutazione delle prove in appello; la Corte verifica la congruità e completezza della motivazione di merito
art. 125 comma 3 e art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
regole sul contenuto del motivo d'appello e sulla deducibilità delle doglianze in cassazione; la Corte ha escluso motivi nuovi non già proposti in appello
Massime di principio
- Distinguere sempre tra il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) e i reati di riciclaggio/reimpiego (artt. 648-bis, 648-ter): il primo è, di per sé, neutro rispetto alla provenienza del bene, mentre per riciclaggio/reimpiego è necessario provare la provenienza delittuosa, ma questa può emergere dalla combinazione di indizi convergenti
- Un compendio indiziario grave, preciso e concordante (apporti in contanti non tracciati, scarsa capacità reddituale formale, assenza di movimenti bancari coerenti, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori) può integrare prova sufficiente di provenienza illecita quando la prova diretta manca
- In tema di giurisdizione, è sufficiente che in Italia sia stata realizzata anche una frazione non meramente occasionale della condotta collegabile alle attività estere per affermare la competenza penale italiana
- La qualificazione tra bancarotta semplice e fraudolenta si fonda sull'elemento soggettivo: la fraudolenza patrimoniale può essere integrata dal dolo generico quando vi sia la consapevolezza della concreta pericolosità della condotta per la garanzia dei creditori; la semplice inadeguatezza gestionale può non bastare
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di recidiva, di aumenti per eventi interruttivi e delle sospensioni; in mancanza di prova precisa della data di consumazione, la decorrenza va individuata a favore dell'imputato (data più risalente indicata nell'imputazione)
- La Corte di cassazione non ammette motivi nuovi non proposti nel grado di merito che interromperebbero la catena devolutiva; i motivi generici privi di specificazione probatoria sono dichiarati inammissibili
- Quando il giudice di merito esclude responsabilità sul piano probatorio in modo non equivoco, il giudice che rileva la sola estinzione per prescrizione deve comunque valutare se esistano atti nei quali l'assenza del fatto sia percepibile 'ictu oculi' per eventualmente assolvere ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; in assenza di tale evidenza la pronuncia di estinzione per prescrizione è ammissibile
- Nella ricostruzione probatoria delle complesse vicende economico-aziendali è essenziale che la difesa indichi con precisione quali documenti e dichiarazioni sminuiscano i risultati probatori; censure generiche sulla mancata considerazione della prova difensiva sono inammissibili
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