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Sentenza

Sentenza n. 203/2026 - Bari, Sezione 3

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi legittimi, ad ottenere la liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditario, per l'evento morte che si è verificato in data 03.01.1988, in seguito ad infortunio per causa di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, per elettrofusione (dinamica identificata nel doc. 8).

Giustizia amministrativa202200228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta omissiva dell'Amministrazione in materia di sicurezza del lavoro, consistita nell'autorizzazione all'ingresso in locali con impianti elettrici attivi senza preventiva disattivazione della rete

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi hanno chiesto il risarcimento, iure hereditatis, dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente maturati in capo al loro congiunto, deceduto il 3 gennaio 1988 durante un intervento dei Vigili del Fuoco. Hanno dedotto la responsabilità contrattuale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2087 c.c., per la violazione degli obblighi di sicurezza e, in particolare, per non avere disposto l'interruzione dell'energia elettrica prima dell'accesso del personale in locali invasi dal fumo. La folgorazione avrebbe causato l'arresto cardiocircolatorio e il decesso. I ricorrenti hanno prodotto documentazione relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di Vittima del Dovere, rapporti informativi coevi e consulenza medico-legale di parte, chiedendo il risarcimento del danno biologico terminale, del danno catastrofale, del danno tanatologico e di ogni altro pregiudizio subito dalla vittima prima della morte. Il Ministero ha eccepito la prescrizione soltanto in udienza; ha inoltre contestato la pretesa risarcitoria in modo non specifico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., poiché la domanda concerne la responsabilità dell'Amministrazione per violazione degli obblighi di sicurezza connessi al rapporto di lavoro di un dipendente in regime di diritto pubblico. L'eccezione di prescrizione è stata dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente, oltre il termine di costituzione previsto dall'art. 46 c.p.a., trattandosi di eccezione in senso stretto. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto la violazione dell'art. 2087 c.c.: in presenza di fumo denso, scarsa visibilità e impianti potenzialmente attivi, la preventiva interruzione dell'energia elettrica costituiva misura di sicurezza necessaria. Il rischio intrinseco dell'attività dei Vigili del Fuoco non comprende il rischio anormale e non necessario derivante dalla violazione delle regole cautelari da parte della catena di comando. È stato riconosciuto anche il nesso causale materiale, poiché la disattivazione della rete avrebbe evitato l'evento e non è emersa alcuna condotta abnorme o rischio elettivo del dipendente. Tuttavia, tutte le poste risarcitorie iure hereditatis sono state escluse. Il danno tanatologico non è risarcibile in caso di morte immediata o quasi immediata; il danno biologico terminale presuppone una sopravvivenza apprezzabile, non ravvisata nel caso concreto; il danno catastrofale richiede la prova di un intervallo di lucidità e della consapevole percezione dell'ineluttabilità della morte, non desumibile dal solo urlo seguito dal rinvenimento della vittima già esanime. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, quando la domanda risarcitoria prospetta la violazione di obblighi connessi al rapporto e alla sicurezza del lavoro.

  • art. 2087 c.c.

    Il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

    Impone all'Amministrazione-datore di lavoro l'adozione delle misure necessarie alla tutela del dipendente, comprese le cautele imposte dalle condizioni concrete dell'intervento; nel caso esaminato imponeva la preventiva disattivazione dell'energia elettrica.

  • art. 46 c.p.a.

    Richiede che le eccezioni soggette a termini di costituzione siano proposte tempestivamente; l'eccezione di prescrizione sollevata soltanto in udienza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 167 c.p.c.

    È stato richiamato, in combinato con l'art. 46 c.p.a., per qualificare la prescrizione come eccezione in senso stretto da proporre nella comparsa di costituzione.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il principio di non contestazione ha consentito di ritenere pacifici i fatti storici e le dinamiche medico-legali allegati e sorretti da principio di prova, non essendo stati oggetto di specifica contestazione tecnica o fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di diritti soggettivi risarcitori trova applicazione il principio dispositivo, con riparto dell'onere di allegazione e prova tra le parti.

  • art. 1, comma 564, l. 266/2005

    Richiamato quale base normativa della domanda riferita al riconoscimento delle provvidenze per eventi lesivi verificatisi in particolari condizioni ambientali od operative.

  • art. 1 d.P.R. 243/2006

    Richiamato quale disciplina attuativa della tutela riconoscibile per le Vittime del Dovere.

Massime di principio

  • Le controversie risarcitorie promosse dal dipendente in regime di diritto pubblico, o dai suoi eredi, per la violazione degli obblighi di sicurezza connessi al rapporto di lavoro rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la responsabilità dell'Amministrazione sia prospettata come violazione di specifici obblighi datoriali, anche omissivi.
  • Nelle attività operative caratterizzate da un rischio intrinseco, l'alea propria del servizio non comprende i rischi anormali e non necessari derivanti dalla violazione delle regole cautelari e degli obblighi di sicurezza da parte della catena di comando.
  • Ai fini della responsabilità datoriale, il nesso causale materiale è integrato quando, mediante il giudizio controfattuale, risulti che l'adozione della misura di sicurezza omessa avrebbe evitato l'evento, salvo che emerga una condotta abnorme o un rischio elettivo del lavoratore idoneo a interromperlo.
  • L'eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso stretto, deve essere proposta nel termine di costituzione previsto dal processo amministrativo; se sollevata per la prima volta in udienza è inammissibile.
  • Il danno tanatologico non entra nel patrimonio della vittima in caso di morte immediata o quasi immediata; il danno biologico terminale richiede una sopravvivenza apprezzabile e il danno catastrofale richiede la prova di un intervallo di cosciente e lucida percezione dell'approssimarsi della morte.
  • Il principio di non contestazione può rendere pacifici i fatti storici e le dinamiche medico-legali allegati dalla parte e assistiti da un principio di prova, quando la controparte non li abbia contestati specificamente.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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