Cassazione Penale, Sentenza n. 34934/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore e procuratore speciale avv. De Stavola, deduceva violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 627 cod. proc. pen. (unico motivo): la Corte d'appello non avrebbe valutato l'attualità e la persistenza del rischio di assoggettamento della compagine societaria al potere mafioso, non avendo effettuato un giudizio prognostico richiesto dalle Sezioni Unite nella pronuncia "Ricchiuto" e limitandosi a fatti passati senza esaminare vicende successive alla costituzione della società (2010). In sostanza si contestava che la Corte di appello avesse motivato solo apparentemente la non occasionalità delle infiltrazioni mafiose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che, dopo un annullamento con rinvio, il ricorso avverso il provvedimento della corte d'appello sia ammissibile solo per violazione di legge entro i limiti di deducibilità previsti dagli artt. 10, comma 3, e 27 del d.lgs. 159/2011. Nel merito la Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse fornito una motivazione adeguata (pagg. 8-12 del decreto impugnato), basata su elementi specifici relativi a persone (Petitto e Ferraro) e a fatti quali l'acquisizione dell'attività tramite affitto d'azienda da soggetto destinatario di interdittiva antimafia, che dimostravano che il condizionamento non era sporadico né temporaneamente limitato. Di conseguenza la corte di appello ha legittimamente escluso il presupposto per l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 ritenendo l'agevolazione dell'attività da parte di soggetti collegati alla criminalità organizzata stabile e duratura. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 34
Disciplina il regime del controllo giudiziario e le condizioni per la sua ammissione; la Corte ha interpretato l'art. 34 (e 34-bis) nel senso che il controllo giudiziario è escluso quando l'agevolazione dell'attività da parte di soggetti collegati alla criminalità organizzata risulti stabile e non occasionale.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 34-bis, comma 6
Riferimento operativo alla norma che regola l'ammissione al controllo giudiziario; la Corte di appello ha ritenuto non sussistere i presupposti per l'ammissione sulla base di elementi concreti di stabile condizionamento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la ricostruzione sintetica del motivo di ricorso in cassazione (richiami procedurali sul ricorso e deduzioni).
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla censura di difetto di motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione della Corte di appello non fosse affetta da vizio tale da configurare la violazione dedotta.
artt. 10, comma 3 e 27 d.lgs. 159/2011
Indicano i limiti di deducibilità nei ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione dopo annullamento con rinvio; la Corte ha ritenuto applicabili tali limiti, con la conseguenza che il ricorso poteva essere esaminato solo per profili di violazione di legge.
Sezioni Unite, principio "Ricchiuto" (giurisprudenza)
Principio secondo cui l'accertamento dell'infiltrazione mafiosa deve avere valenza prognostica e non limitarsi a fatti passati. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse comunque effettuato un giudizio prognostico basato su elementi recenti e strutturali, dunque conforme al principio.
Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme (Cass.)
Precedente richiamato per l'affermazione che, dopo annullamento con rinvio, il ricorso per cassazione contro il provvedimento della corte d'appello è ammissibile solo per violazione di legge e che valgono i limiti di deducibilità del d.lgs. 159/2011.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha condannato la ricorrente a euro 3.000 valutando i profili di colpa del ricorso.
Massime di principio
- Dopo un annullamento con rinvio, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, nei limiti di deducibilità del d.lgs. 159/2011 (artt. 10, co. 3 e 27).
- L'accertamento dell'infiltrazione mafiosa deve avere valenza prognostica (principio "Ricchiuto"): il giudice deve valutare la persistenza e l'attualità del rischio, non solo fatti storici, ma tale obbligo è soddisfatto se la motivazione espone elementi recenti e specifici che giustificano la previsione di una contiguità stabile.
- Per ottenere il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 è necessario dimostrare che l'agevolazione dell'attività da parte di soggetti connessi alla criminalità organizzata sia solo occasionale; la prova di rapporti duraturi o di condizionamento stabile esclude l'ammissione al controllo.
- La motivazione della Corte d'appello è valutata dalla Cassazione con attenzione ai contenuti concreti: una esposizione articolata e fondata su elementi specifici (es. collegamenti con soggetti destinatari di interdittive, natura dell'acquisizione dell'azienda, ruolo dei reali titolari) è idonea a superare censure di mero difetto motivazionale.
- La proposizione di ricorso in cassazione manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza giuridica e fattuale del gravame.
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